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Regolarizzare tributi comunali tramite il ravvedimento operoso

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Dettagli

Cosa fare se il versamento dei tributi (IMU, TARI, IDS) non è stato effettuato oppure se le dichiarazioni non sono state presentate.

A chi è rivolto

I contribuenti che non abbiano provveduto al versamento del tributo possono pagare l’importo dovuto, contestualmente alle sanzioni in misura ridotta ed agli interessi, senza limiti temporali.

Anche i contribuenti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione o hanno presentato una dichiarazione inesatta o infedele (e di conseguenza hanno versato una imposta inferiore) possono beneficiare dell’istituto del ravvedimento e della riduzione delle sanzioni, senza limiti temporali. 

Il riferimento è agli immobili siti nel comune di Rimini.

Descrizione

Il contribuente che ha dimenticato di versare le imposte IMU, TARI, IDS oppure ha dimenticato di presentare la dichiarazione nei casi previsti, per evitare che gli uffici addetti al controllo applichino le sanzioni elevate previste in fase accertativa, può regolarizzare spontaneamente le violazioni commesse, utilizzando la sanzione ridotta e gli interessi moratori previsti dalla procedura del “ravvedimento operoso” 

Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18/12/1997 e dalla circolare delle Finanze n. 184/E del 13 luglio 1998.

Si precisa che potersi avvalere di questa procedura occorre che la violazione oggetto della regolarizzazione “non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

Si ricorda che l’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 18/12/1997, prevede la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza e l’ulteriore riduzionea un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni dalla scadenza. 

Come fare

Gli errori, le omissioni ed i versamenti mancanti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il contestuale pagamento:

  • dell’imposta dovuta;

  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;

  • della sanzione in misura ridotta.

La sanzione è ridotta in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento.

OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO

Violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (esempio SALDO IMU 2024 non versato)

  • Entro 15 giorni dalla scadenza del pagamento è possibile effettuare il ravvedimento operoso “sprint”:

    la sanzione ordinaria, pari allo 0,83% giornaliero dell’imposta da versare, è ridotta allo 0,08%     giornaliero per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione ordinaria) 

  • Entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento:

    la sanzione ordinaria, pari al 12,50% dell’imposta da versare, è ridotta all’1,25% (1/10 della sanzione ordinaria);

  • Entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento:

    la sanzione ordinaria, pari al 12,50% dell’imposta da versare, è ridotta all’1,39% (1/9 della sanzione ordinaria);

  • Entro 1 anno dalla scadenza del termine per la dichiarazione IMU relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione:

    la sanzione ordinaria, pari al 25,00% dell’imposta da versare, è ridotta all’3,13% (1/8 della sanzione ordinaria);

  • Oltre 1 anno dalla scadenza del termine per la dichiarazione IMU relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione:

    la sanzione ordinaria, pari al 25,00% dell’imposta da versare, è ridotta all’3,57% (1/7 della sanzione ordinaria);

Violazioni commesse fino al 30 agosto 2024 (esempio ACCONTO IMU 2024 non versato)

  • Entro 15 giorni dalla scadenza del pagamento è possibile effettuare il ravvedimento operoso “sprint”:

    la sanzione ordinaria, pari al 1,00% giornaliero dell’imposta da versare, è ridotta allo 0,10% giornaliero per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione ordinaria);

  • Entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento:

    la sanzione ordinaria, pari al 15,00% dell’imposta da versare, è ridotta all’1,50% (1/10 della sanzione ordinaria);

  • Entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento:

    la sanzione ordinaria, pari al 15,00% dell’imposta da versare, è ridotta all’1,67% (1/9 della sanzione ordinaria);

  • Entro 1 anno dalla scadenza del termine per la dichiarazione IMU relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione:

    la sanzione ordinaria, pari al 30,00% dell’imposta da versare, è ridotta all’3,75% (1/8 della sanzione ordinaria);

  • Entro 2 anni dalla scadenza del termine per la dichiarazione IMU relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione:

    la sanzione ordinaria, pari al 30,00% dell’imposta da versare, è ridotta all’4,29% (1/7 della sanzione ordinaria);

  • Oltre 2 anni dalla scadenza del termine per la dichiarazione IMU relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione:

    la sanzione ordinaria, pari al 30,00% dell’imposta da versare, è ridotta all’5,00% (1/6 della sanzione ordinaria);

In tutti i casi sull’imposta da versare vanno calcolati gli interessi legali per i giorni di ritardo.

OMESSA DICHIARAZIONE

Violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (esempio DICHIARAZIONE IMU 2024 da presentare nel 2025)

  • Entro 30 giorni dalla scadenza della dichiarazione:

    la sanzione ordinaria, pari al 33,33% dell’imposta non dichiarata da versare, è ridotta al 3,33% per (1/10 della sanzione ordinaria) con minimo edittale pari a 1,67 euro; 

  • Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza della dichiarazione:

    la sanzione ordinaria, pari al 100,00% dell’imposta non dichiarata da versare, è ridotta all’10,00% (1/10 della sanzione ordinaria) con minimo edittale pari a 5,00 euro;

  • Dal 91° giorno dalla scadenza ed entro l'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione:

    la sanzione ordinaria, pari al 100,00% dell’imposta non dichiarata da versare, è ridotta all’12,50% (1/8 della sanzione ordinaria) con minimo edittale pari a 6,25 euro;

  • Dopo l'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ma entro quello successivo:

    la sanzione ordinaria, pari al 100,00% dell’imposta non dichiarata da versare, è ridotta all’14,29% (1/7 della sanzione ordinaria) con minimo edittale pari a 7,14 euro;

  • Dopo il secondo anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione:

    la sanzione ordinaria, pari al 100,00% dell’imposta non dichiarata da versare, è ridotta all’16,67% (1/6 della sanzione ordinaria) con minimo edittale pari a 8,33 euro; 

Violazioni commesse fino al 31° agosto 2024 (esempio DICHIARAZIONE IMU 2023 da presentare nel 2024)

  • Entro 30 giorni dalla scadenza della dichiarazione:

    la sanzione ordinaria, pari al 50,00% dell’imposta non dichiarata da versare, è ridotta al 5,00% per (1/10 della sanzione ordinaria) con minimo edittale pari a 2,50 euro; 

  • Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza della dichiarazione:

    la sanzione ordinaria, pari al 100,00% dell’imposta non dichiarata da versare, è ridotta all’10,00% (1/10 della sanzione ordinaria) con minimo edittale pari a 5,00 euro;

  • Dal 91° giorno dalla scadenza ed entro l'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione:

    la sanzione ordinaria, pari al 100,00% dell’imposta non dichiarata da versare, è ridotta all’12,50% (1/8 della sanzione ordinaria) con minimo edittale pari a 6,25 euro;

  • Dopo l'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ma entro quello successivo:

    la sanzione ordinaria, pari al 100,00% dell’imposta non dichiarata da versare, è ridotta all’14,29% (1/7 della sanzione ordinaria) con minimo edittale pari a 7,14 euro;

  • Dopo il secondo anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione e fino ad eventuale accertamento da parte dell’Ente:

    la sanzione ordinaria, pari al 100,00% dell’imposta non dichiarata da versare, è ridotta all’16,67% (1/6 della sanzione ordinaria) con minimo edittale pari a 8,33 euro;

In tutti i casi sull’imposta da versare vanno calcolati gli interessi legali per i giorni di ritardo rispetto alla scadenza dei versamenti, se dovuti.

INFEDELE DICHIARAZIONE

Violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (esempio DICHIARAZIONE IMU 2024 da presentare nel 2025)

  • Entro 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione nella quale è stato commesso l'errore:

    la sanzione ordinaria, pari al 50,00% dell’imposta dichiarata infedelmente da versare, è ridotta al 5,56% per (1/9 della sanzione ordinaria) con minimo edittale pari a 5,56 euro; 

  • Entro l’anno successivo:

    la sanzione ordinaria, pari al 50,00% dell’imposta dichiarata infedelmente da versare, è ridotta all’6,25% (1/8 della sanzione ordinaria) con minimo edittale pari a 6,25 euro;

  • Dopo l'anno successivo:

    la sanzione ordinaria, pari al 50,00% dell’imposta non dichiarata da versare, è ridotta all’7,14% (1/7 della sanzione ordinaria) con minimo edittale pari a 7,14 euro;

  • In caso di contraddittorio preventivo:

    la sanzione ordinaria, pari al 50,00% dell’imposta non dichiarata da versare, è ridotta all’8,33% (1/6 della sanzione ordinaria) con minimo edittale pari a 8,33 euro;

Violazioni commesse fino al 31° agosto 2024 (esempio DICHIARAZIONE IMU 2023 da presentare nel 2024)

  • Entro 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione nella quale è stato commesso l'errore:

    la sanzione ordinaria, pari al 50,00% dell’imposta dichiarata infedelmente da versare, è ridotta al 5,56% per (1/9 della sanzione ordinaria) con minimo edittale pari a 5,56 euro; 

  • Entro l’anno successivo:

    la sanzione ordinaria, pari al 50,00% dell’imposta dichiarata infedelmente da versare, è ridotta all’6,25% (1/8 della sanzione ordinaria) con minimo edittale pari a 6,25 euro;

  • Entro i due anni successivi:

    la sanzione ordinaria, pari al 50,00% dell’imposta dichiarata infedelmente da versare, è ridotta all’7,14% (1/7 della sanzione ordinaria) con minimo edittale pari a 7,14 euro;

  • Oltre due anni successivi:

    la sanzione ordinaria, pari al 50,00% dell’imposta non dichiarata da versare, è ridotta all’8,33% (1/6 della sanzione ordinaria) con minimo edittale pari a 7,14 euro;

In tutti i casi sull’imposta da versare vanno calcolati gli interessi legali per i giorni di ritardo rispetto alla scadenza dei versamenti, se dovuti.

 

Calcolo degli interessi

Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:

  • dal 1 gennaio 2017 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,1% (Decreto Ministeriale 07 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2016).
  • dal 1 gennaio 2018 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,3% (Decreto Ministeriale 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017);
  • dal 1 gennaio 2019 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,8% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2018).
  • dal 1 gennaio 2020 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,05% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14/12/2019).
  • dal 1 gennaio 2021 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,01% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15/12/2020).
  • dal 1 gennaio 2022 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 1,25% (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15/12/2021).
  • dal 1 gennaio 2023 il tasso di interesse legale è fissato nella misura del 5% in ragione d'anno (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2022).
  • dal 1 gennaio 2024 il tasso di interesse legale è fissato nella misura del 2,5% in ragione d'anno (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 05/12/2023).
  • dal 1 gennaio 2025 il tasso di interesse legale è fissato nella misura del 2% in ragione d'anno (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2024).

 

Cosa serve

Modalità per il versamento

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 (ordinario o semplificato) e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello scelto.

Si precisa che le sanzioni e gli interessi per ravvedimento operoso vanno versato unitamente all’imposta dovuta, così come indicato da Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012.

Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio competente per il rispettivo tributo IMU – TARI – IDS.

In caso di ravvedimento operoso per IMU, si invita a comunicare per iscritto all’ufficio competente l’avvenuta effettuazione del “ravvedimento operoso” preferibilmente utilizzando l’apposito modulo ed allegando al medesimo la fotocopia della ricevuta dei versamenti effettuati.

Cosa si ottiene

La regolarizzazione della propria posizione tributaria nei confronti del Comune di Rimini, evitando sanzioni più elevate ed ulteriori procedimenti amministrativi.

Tempi e scadenze

Il ravvedimento operoso può essere effettuato senza limiti temporali, ma solo fino a quando la violazione oggetto della regolarizzazione “non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Document

Contatti

Email settore risorse tributarie
PEC settore risorse tributarie
Telefono ufficio IMU
+39 0541 704631
Telefono ufficio area sociale - Bandi riduzione TARI
+39 0541 704689
Telefono imposta di soggiorno
+39 0541 704184 n. 4 linee telefoniche dedicate
+39 0541 704710 fax

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Ultimo aggiornamento:

29/09/2025, 13:50

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