A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali il Comune mette a disposizione dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale i locali di proprietà (art. 19 L. 10/12/93, n. 515).
L'ufficio si occupa della tenuta e dell'aggiornamento delle liste elettorali, degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio, gestisce le operazioni relative ad ogni tipo di consultazione elettorale e referendaria.