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Limitazioni alla circolazione e altre misure a tutela della qualità dell'aria

Dettagli

Informazione sui provvedimenti assunti dall'Ente in materia di inquinamento atmosferico da emissioni provenienti dalla circolazione dei veicoli privati e dall'utilizzo dei generatori di calore alimentati da biomasse legnose

Descrizione

Il servizio fornisce la corretta informazione sulle misure previste a tutela della qualità dell'aria: 

  • limitazioni alla circolazione stradale di veicoli privati
  • divieto di combustioni all'aperto
  • divieto di spandimento di reflui zootecnici
  • regolamentazione dell'uso degli impianti a biomassa legnosa e limitazione degli abbruciamenti vegetali
  • regolamentazione della temperatura del riscaldamento
  • obbligo di chiusura porte di accesso al pubblico
  • divieto di sosta con motore acceso

Sono in vigore, dal 01 Ottobre 2025 e fino al 31 Marzo 2026, le nuove misure di limitazione alla circolazione dei veicoli privati nel territorio del Comune di Rimini, previsti dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030).

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 18.30, tranne nel caso di applicazione delle misure straordinarie aggiuntive di cui al punto 2 dell'ordinanza in cui la fascia oraria è estesa fino alle 19.30, vige il divieto di circolazione stradale dinamica privata dei veicoli alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2, veicoli a metano-benzina o GPL-benzina Euro 0, 1 e 2, veicoli a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4, ciclomotori Euro 0, 1 e 2 e motocicli Euro 0, 1 e 2.

Durante le Domeniche Ecologiche, ovvero tutte le domeniche nel periodo 1 ottobre 2025 - 31 marzo 2026 tranne domenica 2 novembre, alle precedenti disposizioni si aggiunge il divieto di circolazione dinamica privata per i veicoli a diesel Euro 5.

L’area interessata dalle limitazioni comprende, come gli anni precedenti, tutta la zona urbana a mare della statale 16. Sarà garantito il transito nelle arterie di collegamento ai parcheggi di scambiamento; si evidenzia che il parcheggio parco Don Tonino Bello non è più escluso dalle limitazioni.

Il Piano prevede inoltre l’adozione di misure emergenziali per far fronte alle situazioni più critiche che saranno accertate da Arpae, ente incaricato dei controlli. In caso di previsione di superamento o superamento del valore limite giornaliero per il PM10, nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini, per più di 3 giorni consecutivi, scatteranno i provvedimenti emergenziali, quali: ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle ore 8,30 alle ore 18,30 a tutti i veicoli diesel Euro 5divieto di spandimento di liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto in tutto il territorio comunale; divieto assoluto di qualsiasi combustione all'aperto (residui vegetali, falò, fuochi d'artificio ecc.).

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso l’apposito Bollettino (https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettinomisure-emergenziali/bollettino-misure-emergenziali), gli organi di informazione e pubblici avvisi. 

MISURE STRAORDINARIE AGGIUNTIVE da applicarsi nel periodo 01 Ottobre 2025 – 31 marzo 2026 nel caso in cui si verifichino 25 superamenti nell’anno solare di riferimento 2025 del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio presenti nel territorio comunale:

  • estensione della fascia oraria di un’ora, dalle 8.30 fino alle 19.30, dal lunedì al venerdì, delle limitazioni alla circolazione stradale dinamica privata nell’area urbana del Comune di Rimini con le medesime modalità riportate precedentemente;
  • potenziamento dei controlli per le limitazioni alla circolazione dei veicoli nelle giornate di attivazione delle Misure emergenziali;
  • divieto assoluto di spandimento di reflui zootecnici nelle giornate di attivazione delle Misure emergenziali.

E' introdotta la regolamentazione degli impianti a biomassa legnosa destinati al riscaldamento a uso civile. E' fatto divieto, nel periodo 01 Ottobre 2025 - 31 marzo 2026, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti.

Vige inoltre il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi (cioè due giornate nel periodo indicato al punto 1), promossi o autorizzati dall’amministrazione comunale.

E' introdotto il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel territorio del Comune di Rimini, nel periodo 01 ottobre 2025 - 31 marzo 2026, ai sensi dell'art.182, comma 6 bis, del D.lgs. 3 aprile 2006. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria. 

Viene regolamentata la temperatura del riscaldamento durante la stagione termica 2025-2026: è fatto obbligo di mantenimento delle temperature fino a un massimo di 19°C nelle case, uffici, luoghi per attività ricreative associative o di culto, attività commerciali; fino a un massimo di 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

Vengono applicate per tutto l'anno le seguenti misure strutturali: obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato; obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico; divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.

La circolazione nell’area soggetta alle limitazioni strutturali della circolazione adottate con ordinanza sindacale, in attuazione delle prescrizioni del vigente Piano Aria Integrato Regionale, è consentita ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli Inquinanti), secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla DGR n. 1493/2025, progetto grazie al quale i proprietari di veicoli soggetti a limitazioni della circolazione per le misure sulla qualità dell’aria possono ricevere un chilometraggio annuale da percorrere, monitorabile tramite l’installazione di una scatola nera (black box). Un sistema che non sarà comunque attivabile nei periodi di emergenza, quando anche i veicoli che avranno aderito all’iniziativa torneranno a essere soggetti alle limitazioni. Vedi Ordinanza 

Si vedano anche FAQ Arpae per chiarimenti.

Documenti

Formati disponibili

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Ulteriori informazioni

Nel dettaglio la circolazione stradale dinamica privata nel territorio del Comune di Rimini nel periodo 01 ottobre 2025 - 31 Marzo 2026 è assoggettata alle seguenti limitazioni e disposizioni:

1 – Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 18.30 divieto di circolazione stradale dinamica privata dei seguenti mezzi:

  • autoveicoli e veicoli commerciali a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2;
  • autoveicoli e veicoli commerciali metano-benzina e gpl-benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2;
  • autoveicoli e veicoli commerciali diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4;
  • ciclomotori e motocicli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2;

2 – Divieto di circolazione stradale dinamica privata dalle ore 8,30 alle ore 18,30 in tutte le domeniche comprese tra il 1 ottobre 2025 e il 31 marzo 2026 (domeniche ecologiche), ad eccezione di domenica 2 novembre 2025, alle seguenti tipologie di veicoli:

  • autoveicoli e veicoli commerciali a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2;
  • autoveicoli e veicoli commerciali metano-benzina e gpl-benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2;
  • autoveicoli e veicoli commerciali diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 ed Euro 5;
  • ciclomotori e motocicli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2;

3 – L’Area Urbana del Comune di Rimini in cui si applicano le limitazioni della circolazione è la seguente:

Zona urbana a mare della Strada Statale 16

Sono escluse/i dalle limitazioni:

  • la Strada Statale 16 ed i seguenti tratti della viabilità urbana a confine:
    • Viale Principe di Piemonte dal confine con Riccione fino alla rotonda di incrocio con Via Cavalieri di Vittorio Veneto;
    • Via Cavalieri di Vittorio Veneto;
    • Via San Salvador dal confine con Bellaria-Igea Marina fino all’incrocio con Via Tolemaide;
    • Via Tolemaide;
  • i seguenti itinerari stradali di accesso e uscita ai parcheggi scambiatori ed alle strutture di 
    ricovero e cura:
    • Viale Losanna, Viale Parigi, Via Ambrosoli, Via Giordani, Via Melucci, Via Marradi, Viale Settembrini, Via Flaminia tratto dalla S.S.16 fino alla rotatoria con Viale Settembrini, Via Giuliani (ritorno Via Fada e Via Lagomaggio) Via Ugo Bassi, Via Roma, Largo Martiri d'Ungheria, Via Dei Mille, Viale Matteotti, Via XIII Settembre, Via Popilia, Via Emilia;
    • l’accesso e l’uscita dal parcheggio del Piazzale Caduti di Cefalonia fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Marecchiese – Via Caduti di Marzabotto);
    • l'accesso e l'uscita dal parcheggio di via Euterpe (Centro Ausa) fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via della Fiera – Via Euterpe);
    • l'accesso e l'uscita dal parcheggio di Viale Valturio fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Marecchiese – Viale Valturio);
    • l'accesso e l'uscita dal parcheggio Italo Flori fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Marecchiese – Viale Valturio – Via Circonvallazione Occidentale – Via Fracassi);
    • l'accesso e l'uscita dal parcheggio Piazzale Cesare Zavattini fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Beltramini – Via Morri);
    • l'accesso e l'uscita dal parcheggio di Via Flamina Conca c/o il Tribunale fino alla SS.16 
      (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Flaminia Conca);
    • l'accesso e l'uscita dal parcheggio dell'Ospedale fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Flaminia fino alla rotonda Suor Angela Molari);
    • l'accesso e l'uscita dai parcheggi del Palacongressi fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via della Fiera - Via Monte Titano fino alla rotatoria con via Acquario - Via Rosaspina fino al Piazzale Bornaccini);
    • l'accesso e l'uscita dai parcheggi in località Torre Pedrera c/o ex lavatoio fino alla SS.16 
      (percorso di accesso/uscita: SS16 – Via Tolemaide – Via Apollonia);
    • l'accesso e l'uscita dai parcheggi in località Miramare in viale Marconi fino alla SS.16 
      (percorso di accesso/uscita: SS16 – Via Cavalieri di Vittorio Veneto – Viale Marconi).
       

4 – Tipologie di autoveicoli e di veicoli ai quali non si applicano le limitazioni alla circolazione di cui ai precedenti punti:

  • autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
  • autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (carpooling);
  • autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;
  • veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n.1493 del 22/09/2025, come disposto dall’Ordinanza Sindacale vigente di Attuazione del Sistema Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli Inquinanti) sul territorio comunale di Rimini; 

4bis - Veicoli oggetto di deroga alle limitazioni della circolazione di cui ai precedenti punti:

  • veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
  • veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.);
  • veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
  • veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
  • veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
  • veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
  • veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
  • veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;
  • veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;
  • autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
  • veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
  • veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

 

5 - MISURE STRAORDINARIE AGGIUNTIVE da applicarsi nel periodo 01 Ottobre 2025 – 31 marzo 2026 nel caso in cui si verifichino 25 superamenti nell’anno solare di riferimento del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio presenti nel territorio comunale:
 – estensione della fascia oraria di un’ora, dalle 8.30 fino alle 19.30, dal lunedì al venerdì, delle limitazioni alla circolazione stradale dinamica privata nell’area urbana del Comune di Rimini con le medesime modalità riportate in precedenza;
 – potenziamento dei controlli per le limitazioni alla circolazione dei veicoli nelle giornate di attivazione delle Misure emergenziali di cui al punto precedente;
 - Divieto assoluto di spandimento di reflui zootecnici nelle giornate di attivazione delle Misure emergenziali di cui al punto precedente.

 

6 - MISURE EMERGENZIALI nel periodo 01 ottobre 2025 – 31 Marzo 2026 per far fronte alle situazioni più critiche che saranno accertate da Arpae, ente incaricato dei controlli, da applicare nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:

  • nella fascia oraria 8:30-18:30, il divieto di circolazione stradale dinamica privata nell’area urbana del Comune di Rimini, come definito al punto 1.c, dei seguenti veicoli:
    • Veicoli alimentati a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
    • Veicoli alimentati a metano-benzina o GPL-benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
    • veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B); 
    • ciclomotori EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive; 
    • motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;
  • in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030;
  • divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto (residui vegetali, falò, fuochi d'artificio, ecc.), anche relativamente alle deroghe consentite al successivo punto 3 e dall'art.182, comma 6 bis, del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria; 

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso l’apposito Bollettino (https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettinomisure-emergenziali/bollettino-misure-emergenziali), gli organi di informazione e pubblici avvisi. 
 

7 - REGOLAMENTAZIONE DELL’USO DEGLI IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA E LIMITAZIONE DEGLI ABBRUCIAMENTI VEGETALI nel periodo 01 Ottobre 2025 – 31 Marzo 2026, in tutto il territorio comunale:

  • divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
  • divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi (cioè due giornate nel periodo indicato al punto 1), promossi o autorizzati dall’amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69;
  • divieto di abbruciamento, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell’articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000; 
  • al divieto di cui al punto 4.c, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l’abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l’area su cui si pratica l’abbruciamento non sia raggiungibile dalla “viabilità ordinaria”, come di seguito specificato: 
    • per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno; 
    • esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo.

Maggiori indicazioni riguardo le deroghe al divieto di abbruciamento sono contenute nella pagina web di cui al seguente indirizzo: https://ambiente.regione.emiliaromagna.it/it/aria/pair-2030/abbruciamenti.
L'abbruciamento deve essere sempre comunicato, come previsto dalla normativa vigente, consultabile alla pagina web: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti.

 

8 - REGOLAMENTAZIONE DELLA TEMPERATURA DEL RISCALDAMENTO durante la stagione termica 2025-2026, in tutto il territorio comunale obbligo di mantenimento delle temperature:

  • fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; 
  • fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali; 
  • sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che 
    ospitano attività sportive.

 

9 - MISURE STRUTTURALI da applicarsi per tutto l’anno in tutto il territorio comunale:

  • obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
  • obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti.
  • divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.

Licenza di distribuzione

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Ultimo aggiornamento:

30/09/2025, 14:45