Sospesa la limitazione della circolazione per i veicoli non catalizzati
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9 Ottobre 2003
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Descrizione
Con esecutività immediata, è stata siglata questa mattina l'ordinanza sindacale con cui viene sospeso il provvedimento che limita la circolazione per gli autoveicoli non catalizzati, diesel non Euro e motocicli a due tempi non Euro nelle fasce orarie 9-11 e 16-18 delle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì nel territorio a mare della Statale 16 'Adriatica'.
Ciò consentirà all'Assessorato alle Politiche Ambientali di definire, insieme ad associazioni e soggetti privati, una serie di proposte e incentivi del Comune di Rimini in grado di mettere in condizione i cittadini proprietari di auto non catalizzate di trasformare i suddetti veicoli con alimentazione a gas metano e GPL.
I veicoli non catalizzati resteranno comunque soggetti, come tutti gli altri, ai provvedimenti di circolazione a targhe alterne nella sola giornata del giovedì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18,30.
ecco il testo integrale dell'ordinanza:
Prot. n. 183924 Rimini, 9 ottobre 2003
OGGETTO:RETTIFICA ORDINANZA N.175666 del 26.09.2003
IL SINDACO
- VISTA l'Ordinanza n.175666 del 26.09.2003 avente per oggetto "Limitazioni al traffico per il contenimento dell'inquinamento atmosferico";
- CONSIDERATO che con deliberazione di G.C. n.150 del 07.03.2000 sono state individuate le strade, vie e piazze costituenti la Zona a Traffico Limitato, ove è interdetta la circolazione dei veicoli a motore dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali;
- RITENUTO che tale delimitazione della ZTL costituisca identificazione delle aree urbane ai fini della limitazione della circolazione per i veicoli di cui al punto 1.1 dell'art.6 dell'Accordo di Programma sulla qualità dell'aria sottoscritto il 14.07.2003;
- CONSIDERATO che il Comune di Rimini sta definendo una proposta volta a favorire la trasformazione dei veicoli non catalizzati, in veicoli GPL (metano);
-VISTO il D.Lgs. 08.agosto 2000 n 267 ed in particolare l'art 50
Con i poteri conferitigli dagli artt. 5,6 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 'Nuovo Codice della Strada'
ORDINA
-di sospendere l'ordinanza n.175666 del 26.09.2003 relativamente al punto 1);
-di mantenere le limitazioni alla circolazione di cui al punto2); intendendo comunque che i veicoli non catalizzati rispettino la circolazione a targhe alterne
-il punto 14 dell'Allegato B) dell'Ordinanza n175666 del 26.09.2003 è così riformulato "veicoli utilizzati da Magistrati e Ufficiali Giudiziari";
Si ribadisce inoltre, che le limitazioni di cui al punto 2) sono sospese il giovedì 30 ottobre 2003, onde consentire ai cittadini la commemorazione dei defunti;
Si specifica inoltre che il punto14 dell'Allegato B) dell'Ordinanza n.175666 del 26.09.2003 si intente esteso ai Magistrati;
- Per tutto quello non espressamente richiamato nella presente ordinanza, vige l'Ordinanza n. 175666 del 26.09.2003
- L'Ufficio Mobilità curerà la messa in opera della segnaletica necessaria.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le regolamentazioni previste nel presente atto;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso riscontro gerarchico al Ministro delle Infrastutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.37 comma 3 del Codice della Strada e con gli effetti e le procedure previsti dall'art.74 del relativo Regolamento di Esecuzione.
IL SINDACO
