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“Prevalente l’interesse pubblico”: il Tar di Bologna non sospende l’ordinanza del Comune di Rimini per limitare attività venatoria lungo il fiume Marecchia

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“Interessi in gioco, è prevalente quello pubblico”, con queste parole il tribunale amministrativo di Bologna da ragione al Comune di Rimini che si era opposto al ricorso dell’associazione Ambito Territoriale di Caccia contro le limitazioni...
Data:

28 Novembre 2019

Tempo di lettura:

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L’Associazione Ambito Teritoriale di Caccia Rn1 è stata inoltre condannata al pagamento delle spese legali del Comune di Rimini, calcolate dal Tribunale in tremila euro.

Come si ricorderà il Comune di Rimini  aveva deciso nello scorso settembre di disporre il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria lungo il “Percorso Storico Naturalistico” che si snoda a destra e sinistra del fiume Marecchia, per il tratto che interessa il territorio comunale, a seguito dell’invito della Prefettura di Rimini che - sulla base del rapporto del Comando Provinciale Carabinieri di Rimini - segnalava una criticità di pubblica incolumità e pubblica sicurezza connessa all’attività venatoria lungo le piste ciclabili sulle principali aste fluviali della provincia. Per questo motivo era stato chiesto ai comuni di valutare ogni misura utile per mettere in sicurezza le aree dei territori di competenza interessate da percorsi lungo i fiumi.

“Un giudizio – commenta l’Amministrazione Comunale di Rimini – che conferma la bontà dell’Ordinanza del Comune di Rimini, con cui si pongono le basi per far convivere il turismo naturalistico e l'attività venatoria. Un’ordinanza che non pregiudica l'esercizio della caccia e crea le condizioni per una maggiore sicurezza degli utenti del percorso ciclo pedonali e dei cittadini della vicina area urbana,accrescendo la fruibilità dei percorsi naturalistici”.

Ultimo aggiornamento:

28/11/2019, 12:00