Image

Descrizione
Il Comune di Rimini ricorda che l'obbligo di chiusura previsto dalla normativa comunale regionale per gli esercizi commerciali per il primo Novembre, in occasione della festività di Ognissanti, non si applica alle seguenti tipologia di attività:
- le rivendite di generi di monopolio;
- gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
- gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- alle rivendite di giornali;
- le gelaterie e gastronomie;
- le rosticcerie e le pasticcerie;
- gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche