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Descrizione
Come si ricorderà lo scorso luglio il Giudice di Pace aveva accolto in primo grado i rilievi mossi dal privato cittadino in relazione alle spese di notifica di una sanzione amministrativa per violazione di un articolo del Codice della Strada. Una vicenda, abbondantemente illustrata nelle scorse settimane dagli organi d'informazione locale.
Gli argomenti sviluppati nell'articolato ricorso, redatto dall'Ufficio Legale, si concentrano su:
- Notificazione del verbale e legittimità dell'esternalizzazione del servizio. Detto che lo scopo della notifica è stato raggiunto (lo dimostra la contestazione del ricorrente), si ribadisce che la notifica avviene a mezzo posta, espletando la società esterna esclusivamente mere attività meccaniche, non solo previste dalla legge ma anche già confermate dagli organi giudicanti di diverse città italiane (es. Arezzo);
- Corretta motivazione e quantificazione delle spese di notifica. Nell'appello si offre piena dimostrazione di come negli atti deliberativi e nei relativi allegati venga dato dettagliato conto della congruità e dell'economicità degli importi di spesa di accertamento e notifica;
- Pieno rispetto delle norme sulla privacy. Tutti i verbali contengono la prescritta informativa in materia di tutela dei dati sensibili (privacy).
Peraltro nella memoria, non si è mancato di rilevare come in primo grado si sia verificato un:
- Superamento dei limiti della domanda. La decisione di primo grado si è discostata chiaramente dai motivi del ricorso, sviluppando un iter logico-argomentativo non attinente con la richiesta riduzione delle spese di procedimento. La motivazione a sostegno esula palesemente dalla richiesta del ricorrente, violando non solo il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ma anche il principio del contraddittorio, a tutela del diritto di difesa costituzionalmente protetto;
- Superamento dei limiti del sindacato del giudice ordinario. Ravvisando nell'esternalizzazione del servizio di notifica delle sanzioni una violazione dell'articolo 201 del Codice della Strada e una carenza di motivazione nella delibera di Giunta Comunale, l'organo giudicante non si è conformato ai limiti del sindacato sugli atti amministrativi.