Descrizione

Propaganda elettorale diretta:
Dal 30° giorno antecedente le elezioni
 la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

Ad ogni lista spetta una superficie di metri 2 di altezza e 1 di base.
E' fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate.
Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda elettorale concernente altre iniziative. 
L'affissione è vietata nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni.

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Ultimo aggiornamento

22/03/2023, 14:14