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Archivio - Articolo 1 comma 32 Legge 190/2012 - Anno 2014

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L'articolo 1, comma 32 della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione) stabilisce che le stazioni appaltanti devono pubblicare sui propri siti web istituzionali una serie di informazioni riguardanti gli appalti pubblici

Descrizione

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" stabilisce, all'art. 1, comma 32, che le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

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Archivio - Articolo 1 comma 32 Legge 190/2012

L'articolo 1, comma 32 della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione) stabilisce che le stazioni appaltanti devono pubblicare sui propri siti web istituzionali una serie di informazioni riguardanti gli appalti pubblici

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Ultimo aggiornamento:

10/06/2025, 13:12