Sono riconosciuti cittadini per nascita i figli nati da padre o madre cittadini italiani.

A chi si rivolge

Destinatari

Cittadini stranieri discendenti di italiano emigrato all'estero.

Cos'è

E' una procedura che consente il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Cosa serve

Documenti del capostipite (ascendente nato in Italia):

  • atto di nascita, estratto o copia integrale o certificato in originale e contenente le indicazioni di paternità e maternità;
  • atto di matrimonio;
     
  • per chi proviene dall'Argentina:
    certificato della "Cámara Nacional Electoral": si tratta di un certificato che attesta se (e quando) il capostipite italiano ha acquisito la cittadinanza argentina.
    Il certificato dovrà essere munito di apostille.
    E' necessario che il certificato riporti tutti i nomi in italiano e spagnolo (es. Giovanni Battista/Juan Bautista) e le variazioni che il nome e/o cognome ha subito nel tempo desumibili dagli atti di stato civile (es. Callegar/Calegari; Eristo/Evaristo).
    Qualora il certificato risultasse positivo, dovrà riportare la data di "giuramento" o almeno la data di "concessione della carta di cittadinanza".
    In mancanza dei succitati dati sarà indispensabile acquisire la "sentenza di naturalizzazione", senza la quale, su indicazione del Ministero dell’Interno, non sarà possibile dar corso al procedimento di riconoscimento della cittadinanza.
    Tali sentenze vengono spesso conservate presso le seguenti entità statali locali:
    - Archivo General de Tribunales c/o il Palacio de Tribunales - Buenos Aires;
    - Archivo del Ejército Argentino – Buenos Aires;
    - Archivo del Estado Mayor Argentino – Buenos Aires.
  • Per chi proviene dal Brasile:
    Certificato negativo di naturalizzazione rilasciato da Ministero di Giustizia.

Documenti di ognuno dei discendenti in linea retta:

  • atto di nascita;
  • atto di matrimonio (nel caso in cui la persona si sia sposata).
    Gli atti formati in Brasile dovranno essere muniti di apostille.

Tempi e scadenze

Il termine del procedimento è di 180 giorni.

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Come si fa

Dove presentare la domanda

la richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana "Iure Sanguinis"  va presentata:

  • se il richiedente è residente all'estero, all'autorità consolare italiana competente per territorio;
  • se il richiedente è residente in Italia, al Sindaco del Comune - Ufficio Cittadinanze dove si è residenti (dove è stata stabilita la dimora abituale);

Richiesta della residenza per ottenimento cittadinanza

  • La domanda di residenza, per la richiesta della cittadinanza italiana "Iure Sanguinis", va presentata personalmente presso l'ufficio Anagrafe in via Marzabotto, 25 (non è possibile inviarla per mail o tramite l'apposito portale web);
    L'ufficio Anagrafe per la richiesta di residenza riceve esclusivamente su appuntamento da prendere sulla piattaforma prenotazione on line (scegliere il servizio "Dichiarazione di residenza per cittadinanza iure sanguinis")

Il giorno dell'appuntamento per la richiesta di residenza presentarsi personalmente con i seguenti documenti:

  • Modulo ministeriale di richiesta della residenza compilato;
  • Dichiarazione sostitutiva compilata e accompagnata da tutta la documentazione in originale indicata nella dichiarazione stessa;
  • Passaporto;
  • Titolo di occupazione dell'immobile dove viene richiesta la residenza;
  • Documentazione che attesta la regolarità della presenza sul territorio (vedi sotto);

I discendenti dei cittadini italiani saranno ritenuti regolari sul territorio:

  • se gli interessati provengono da paesi che non applicano l'accordo di Schengen sarà sufficiente produrre il passaporto con il timbro d'ingresso apposto dall’autorità di frontiera italiana.
  •  se gli interessati provengono da paesi che applicano l'accordo di Schengen  dovranno produrre copia della dichiarazione di presenza resa presso la locale Questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

Ulteriori informazioni

  • Gli atti di Stato Civile formati all'estero NON hanno scadenza;
  • Si invitano gli interessati a controllare i dati che appaiono sugli atti e nelle corrispondenti traduzioni e in caso di errori o divergenze è necessario farle rettificare dalle Autorità competenti; oltre agli atti di stato civile rettificati, dovranno essere presentati anche i provvedimenti stranieri in forza dei quali tali atti di stato civile sono stati rettificati, perché l'Ufficiale di Stato Civile possa procedere alla loro valutazione ex art. 64 e ss legge 218/1995;
  • NON sono accettate le DICHIARAZIONI GIUDIZIARIE DI CONGRUE GENERALITA' (summaria informacion);
     
  • mancanza dell'atto di matrimonio:
    la legge italiana prevede che la nascita avvenuta al di fuori del matrimonio debba essere dichiarata da entrambi i genitori perché si crei il rapporto di filiazione per entrambi.
    Nel caso frequente in cui la dichiarazione di nascita sia stata resa dal padre e la madre sia stata solo da lui citata, la donna, per essere ritenuta madre dovrà rendere una dichiarazione per atto pubblico (innanzi al notaio) del tenore seguente :
    " La sottoscritta ……………..acconsente  all’essere stata nominata quale madre di …….. nella denuncia di nascita resa dal  signor……"
    Tale dichiarazione, munita di apostille ed ufficialmente tradotta come di seguito descritto, renderà possibile accettare l’atto di nascita;
  • le traduzioni:
    Le traduzioni di tutti gli atti e documenti prodotti dovranno essere dichiarate conformi dal Consolato Italiano competente o in alternativa le firme dei traduttori pubblici dovranno essere legalizzate dal collegio dei traduttori la cui firma dovrà essere munita di apostille (doppia apostille).
    In mancanza la certificazione dovrà essere tradotta in Italia ed asseverata con giuramento in Tribunale o innanzi all’ufficiale dello stato civile.
  • Gli atti in formato digitale saranno accettati se muniti di apostille e se riscontrabili negli appositi siti qualora provengano dall’Argentina (unico paese per il quale è stata emessa dal Ministero dell’Interno la circolare 77/2022 sulla “validità degli atti di stato civile in formato digitale”).
  • Per le istanze presentate contemporaneamente da  fratelli / cugini (discendenti dallo stesso avo italiano) sarà sufficiente consegnare un'unica documentazione originale;
    nel caso in cui l'istanza del fratello o cugino (discendenti dallo stesso avo italiano) venga presentata successivamente sarà possibile utilizzare i documenti già precedentemente consegnati purchè la pratica precedente sia risalente a massimo cinque anni.

Non saranno rilasciate consulenze via mail sulla validità o la correttezza dei documenti presentati ai fini della pratica di cittadinanza iure sanguinis

 

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Area di riferimento

Uffici correlati

Ufficio stato civile

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Orari

lunedì 8:00 - 12:00
martedì 8:00 - 12:00
mercoledì 8:00 - 12:00
giovedì 8:00 - 12:00
venerdì 8:00 - 12:00

l'ufficio è aperto al pubblico solo su appuntamento (per il rilascio degli estratti si può accedere allo sportello n. 13 senza appuntamento)

Per informazioni inviare una mail  oppure contattare i seguenti numeri telefonici dal lunedì al venerdì negli orari indicati:

 

Telefono

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+39 0541/793960 (dichiarazioni di nascita, adozioni, separazioni, divorzi)

dalle ore 8:30 alle ore 13:15

+39 0541/704299 (rilascio estratti di nascita, matrimonio, morte)

+39 0541/793961 (cittadinanze)

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Ultimo aggiornamento

15/01/2024, 13:20