Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dei certificati rilasciati dall'anagrafe.

A chi si rivolge

Destinatari

  • cittadini italiani residenti;
  • cittadini appartenenti ad uno stato dell'Unione Europea residenti
  • cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, limitatamente a stati, fatti, condizioni personali, registrati in Italia.

Cos'è

Autocertificazione:

E' una dichiarazione scritta, in carta semplice che permette al cittadino, sotto la sua responsabilità, di sostituire un certificato.

Si possono dichiarare le seguenti condizioni / stati:

  • data e luogo di nascita, cittadinanza e residenza;
  • godimento dei diritti politici e civili;
  • stato civile (celibe, coniugato, vedovo o stato libero);
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita di un figlio, decesso del coniuge, ascendente o discendente;
  • iscrizioni in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • reddito, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi previsti da leggi speciali;
  • pagamento di specifici contributi obbligatori con l'indicazione della somma corrisposta;
  • possesso e numero di codice fiscale, partita IVA e qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • condizione di pensionato e categoria di pensione;
  • condizione di studente;
  • condizione di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutti gli adempimenti relativi agli obblighi militari compresi quelli attestati nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario come previsto dalla legge;
  • di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  • di essere a carico di qualcuno;
  • tutti i dati contenuti nei registri di stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

La firma sul documento non va autenticata

Dichiarazione sostitutiva di notorietà:

E' una dichiarazione che il cittadino firma sotto la propria responsabilità, in merito a fatti, condizioni e qualità personali non compresi tra quelli previsti dall'auto-certificazione e che sono a sua diretta conoscenza.

  • Se presentata ad un ufficio pubblico o ad un gestore di pubblici servizi, viene firmata davanti all'addetto.
  • Se inviata per posta, fax o consegnata tramite altra persona va firmata dall'interessato e presentata insieme ad una fotocopia di un documento di riconoscimento.
  • Solo in caso in cui sia destinata a privati è soggetta all'autentica di firma presso l'anagrafe.

Costi e vincoli

  • nessun costo di segreteria;
  • non si applica il bollo tranne il caso in cui è soggetta all'autentica di firma presso l'anagrafe.

Ulteriori informazioni

La Legge n. 183 (Legge di Stabilità 2012) del 12/11/2011 dispone che le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possano richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso dalla Pubblica Amministrazione.

I certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà.

le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni.

Dal 15 settembre 2020 è consentito ai cittadini di utilizzare lo strumento della dichiarazione sostitutiva anche con i privati (Legge 11/09/2020 n. 120)

Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e dovranno obbligatoriamente riportare, pena la nullità, la seguente dicitura : "“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Casi particolari

non possono essere sostituiti dall'autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla direttiva comunitaria 2003/98/CE e dal d.lgs. 36/2006

Comune di Rimini
Piazza Cavour 27 - 47921 Rimini
Tel. +39 0541 704111
PEC protocollo.generale@pec.comune.rimini.it 
P.iva 00304260409

URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - FRONT OFFICE
Piazza Cavour 29 - 47921 Rimini
Tel. +39 0541 704704
Email: urp@comune.rimini.it

 

Area di riferimento

Uffici correlati

Ufficio Anagrafe

Via Marzabotto 25 - 47922 Rimini
Orari

Gli sportelli carte di identità, cambio residenza e certificazioni storiche ricevono il pubblico esclusivamente su appuntamento (un appuntamento per persona) -
gli altri servizi vengono resi con accesso libero senza prenotazione, rispettando l'ordine di arrivo.

lunedì 8:00 - 12:00
martedì 8:00 - 12:00
mercoledì 8:00 - 12:00
giovedì 8:00 - 12:00
venerdì 8:00 - 12:00

Per richiedere un appuntamento:

  • prenotazione online 
  • prenotazione telefonica e informazioni: +39 0541 704777
    dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:15
Telefono

+39 0541 704777

Ultimo aggiornamento

08/09/2023, 09:28