Descrizione

La presente pagina riassume gli articoli del Codice della Strada rilevanti per la disciplina dei passi carrabili

NUOVO CODICE DELLA STRADA (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
Articoli n. 3;22;44;45;46;120

Art. 3 Definizioni stradali e di traffico)

Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati: (omissis)

37. Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.(omissis)

Art. 22 (Accessi e diramazioni)

  1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, ne' nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
  2. Gli accessi o le diramazioni gia' esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformita' alle prescrizioni di cui al presente titolo.
  3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
  4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni gia' esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
  5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario puo' negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
  6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi ne' le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
  7. Il regolamento indica le modalita' di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
  8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo e' subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
  9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilita', nei casi di impossibilita' di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonche' in caso di forte densita' degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidita' per la circolazione, I'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando piu' proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
  10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni nonche' le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. _ comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.
  11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 . La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
  12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Art. 44 (Accessi in generale)

  1. Ai fini dell'articolo 22 del Codice, si definiscono accessi:
    a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
    b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.
  2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 3 del Codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.

Art. 45 (Accessi alle strade extraurbane)

  1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati.
  2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.
  3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purche' realizzati a distanza non inferiore di norma a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada puo' derogare a tale distanza, fino a un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga puo' essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densita' di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocita' e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasferibili dagli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti.
  4. Le strade extraurbane principali di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.
  5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la piu' ampia visibilita' della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
  6. L'ente proprietario della strada puo' negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonche' ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilita' per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Codice.
  7. L'ente medesimo puo' negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.
  8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.
  9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalita' fissate dall'ente proprietario della strada e a operare sotto sorveglianza dello stesso.
  10. E' consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto.

Art. 46 (Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile)

  1. La costruzione dei passi carrabili e' autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
  2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
    a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata a) risultante dalla velocita' massima consentita nella strada medesima;
    b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
    c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.
  3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del Codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo e il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformita' a quanto previsto all'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.
  4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovra' essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilita' costruttive o per gravi limitazioni della godibilita' della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidita' della circolazione.
  5. E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.
  6. I comuni hanno la facolta' di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del Codice.

Art. 120 (Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio)

I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed il PARCHEGGIO, o che forniscono indicazioni utili a tal fine, sono:

(omissis)

e) il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78). Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige in permanenza il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del Codice. Il segnale ha dimensioni normali di 45 x 25 cm e dimensioni maggiorate di 60 x 40 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione e' concessa dal Comune. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e a spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Di norma, il segnale e' installato in posizione parallela all'asse della strada e puo' essere applicato su porte o cancelli.

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Ultimo aggiornamento

06/06/2023, 15:17