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Accesso civico semplice ai dati e ai documenti

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Il servizio digitale di richiesta dei dati e documenti verrà attivato a breve.

Dettagli

Servizio relativo all'accesso civico, come disciplinato all'art. 5 del d.lgs. 14/03/2013, n. 33, modificato dal D. Lgs. 25/05/2016, n. 97.

A chi è rivolto

L'accesso civico è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti previsti dall’articolo 5-bis d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm con l’obiettivo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Descrizione

L’accesso civico semplice consiste: per documenti, informazioni, e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria: nel diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo (Accesso Civico Semplice);

L’esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione. L’istanza deve indicare i dati, le informazioni e i documenti richiesti.

Come fare

Accesso civico semplice

La richiesta, va indirizzata al  Responsabile della Trasparenza  Dott.ssa Diodora Valerino,  è gratuita, non deve essere motivata, e può essere redatta utilizzando l’apposito modulo editabile (modulo per l’esercizio del diritto di Accesso Civico) da inviare tramite:

Cosa serve

Per l'accesso al servizio digitale è necessario lo SPID o la CIE.

Per la modalità mail o cartacea è necessario il modulo generico di accesso agli atti da compilare e presentare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Cosa si ottiene

Entro 30 giorni, l'Amministrazione verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione ed in caso di esito positivo:

  • pubblica quanto richiesto sul portale istituzionale;
  • informa il richiedente circa l’avvenuta pubblicazione, comunicando il relativo indirizzo del collegamento ipertestuale.

Tempi e scadenze

La pubblica amministrazione è tenuta a rispondere alle richieste entro 30 giorni dalla presentazione. 

Quanto costa

L’esercizio del diritto è gratuito salvo il rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione per la riproduzione dei documenti su supporti materiali.

Procedure collegate all'esito

Titolare ed esercizio del potere sostitutivo

Nei casi di ritardo o mancata risposta ad una richiesta di accesso civico è possibile rivolgersi al Vice Segretario Generale Dott. Alessandro Bellini, titolare del potere sostitutivo in materia di accesso civico (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il quale, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, dispone affinché il documento, l’informazione o il dato, venga inserito, entro 15 giorni, nell’apposita sezione del Portale istituzionale e che dell’adempimento venga data comunicazione all’interessato, con indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

La relativa richiesta può essere redatta sull’apposito modulo editabile (modulo per l’esercizio del potere sostitutivo di accesso civico) ed inviata al Vice Segretario Generale tramite:

posta elettronica all’indirizzo: alessandro.bellini@comune.rimini.it;
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.rimini.it ;
servizio postale all’indirizzo: Titolare del potere sostitutivo in materia di accesso civico del Comune di Rimini, Corso d’Augusto, 154 – 47921 Rimini
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Rimini.
 

Ulteriori informazioni

Per dettagli specifici sulle modalità di accesso e sulla modulistica, è possibile contattare direttamente l'URP.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Registro accesso civico

Archivi relativi all'accesso civico, come disciplinato all'art. 5 del d.lgs. 14/03/2013, n. 33, modificato dal D. Lgs. 25/05/2016, n. 97.

Regolamento sull'accesso civico semplice e accesso civico generalizzato

 L'accesso civico semplice consente la richiesta di documenti già pubblicati, mentre l'accesso civico generalizzato permette di accedere a tutti i dati e informazioni, salvo quelli esclusi da specifiche norme

Modulistica per accesso civico e generalizzato

Modulistica relativa all'accesso civico, come disciplinato all'art. 5 del d.lgs. 14/03/2013, n. 33, modificato dal D. Lgs. 25/05/2016, n. 97.
Ultimo aggiornamento:

07/06/2025, 15:49

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