Descrizione

  • Enti di diritto privato controllati
  • Elenco degli enti di diritto privato controllati
  • Statuti vigenti degli enti controllati
  • Bilanci enti controllati
  • Documentazione relativa ai rappresentanti del Comune

In questa sezione sono indicati gli "enti di diritto privato controllati” (alias “enti di diritto privato in controllo pubblico”) come definiti dall’articolo 22, comma 1, lettera c, del D.Lgs 33/2013, ovvero gli “enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”. 

Il Comune di Rimini, ha valutato che dalla definizione sopra riportata, è possibile individuare le seguenti tre tipologie di “enti di diritto privato in controllo pubblico” (del medesimo Comune di Rimini):

  1. le società di cui il Comune detenga, da solo (monocraticamente), indirettamente[I]almeno la maggioranza (51%) dei voti esprimibili nella relativa assemblea;
  2. gli altri enti non societari (a titolo esemplificativo, non esaustivo, i consorzi, le associazioni, le fondazioni, ecc.), di cui il Comune detenga, da solo (monocraticamente), direttamente o indirettamente, almeno la maggioranza (51%) dei voti esprimibili nella relativa assemblea;
  3. le società o gli enti non societari (a titolo esemplificativo, non esaustivo, i consorzi, le associazioni, le fondazioni, ecc.), costituiti o vigilati dal Comune stesso, nei quali sia riconosciuto al medesimo Comune, da solo (monocraticamente), a prescindere dalla detenzione o meno di quote del relativo capitale, il potere di nomina (o di designazione) della maggioranza[II] dei componenti degli organi (di indirizzo, alias amministrativi e/o di controllo, alias collegio sindacale o revisore unico).

[I] Le società (“controllate” o anche solamente “partecipate”) dirette, sono, infatti, già incluse nella definizione di “società partecipate” di cui alla lettera “b” dell’articolo 22, comma 1.

[II] Il “controllo” previsto dalla norma, infatti, non sembra poter sussistere qualora il Comune, viceversa, abbia la facoltà di nominare (o di designare) un numero solamente minoritario di componenti degli organi, oppure un numero maggioritario, ma congiuntamente con altri soggetti.

 


A seguito di tale valutazione, gli “enti di diritto privato” controllati dal Comune di Rimini, sono risultati unicamente le società da esso controllate indirettamente (ovvero gli enti di cui al precedente punto "1") di seguito elencate.

A) SOCIETA' CONTROLLATE INDIRETTAMENTE PER TRAMITE DELLA "RIMINITERME S.P.A.", le cui informazioni ed i dati delle società controllate sono pubblicati sul presente sito dell'Amministrazione:

  1. Riminiterme Sviluppo s.r.l.

B) SOCIETA' CONTROLLATE INDIRETTAMENTE PER TRAMITE DELLA "RIMINI HOLDING S.P.A.", le cui informazioni ed i dati delle società controllate sono pubblicati sul sito di "Rimini Holding":

  1. Amir s.p.a.
  2. Amir Onoranze Funebri s.r.l.
  3. Anthea s.r.l.
  4. C.A.A.R. S.p.A.

Si segnala, a sua volta, che sul sito web di Rimini Holding, queste quattro società, sono qualificate (nei confronti della Holding), e sempre a norma dell'art. 22 del D.Lgs. 33/2013, come "Società" (Amir, Anthea, CAAR) e come "Enti di diritto privato controllati" (Amir Onoranze Funebri s.r.l., che è controllata da Anthea e quindi indirettamente partecipata dalla "Holding).

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Ultimo aggiornamento

01/08/2023, 09:23