Descrizione

AL FINE DI AGEVOLARE LA LETTURA E LA COMPRENSIONE DEI TEMI TRATTATI NEL PIANO DELL’ARENILE ASSUNTO, SONO STATE PREDISPOSTE DELLE FAQ ED UNA BROCHURE ESPLICATIVA - IN DUE VERSIONI: COMPLETA E LETTURA RAPIDA - SCARICABILE IN FONDO A QUESTA PAGINA. 
SIA LE FAQ CHE LA GUIDA ALLA LETTURA SONO UNICAMENTE INERENTI AL PIANO URBANISTICO ASSUNTO. 

SE NON TROVI LE RISPOSTE AI TUOI QUESITI: 

Scrivi a: pianificazioneurbanistica@comune.rimini.it 
Contattaci ai seguenti numeri, dalle 9.30 alle 11.30: 0541 704981/704819/704786/704339 

 

FAQ 

  1. Quali sono le fasi di approvazione del nuovo Piano dell’arenile? 
    Il procedimento di approvazione del Piano prevede i seguenti atti, conseguenti all’assunzione: adozione ed approvazione. 
    Il Piano è stato assunto dall'Amministrazione Comunale il 12/12/2023 con Delibera di G.C. n. 465 (fase attuale) e pubblicato sul BURERT il 3/1/2024. Resterà in deposito presso la sede di via Rosaspina e chiunque potrà presentare osservazioni entro e non oltre il 3/4/2024. 
    Il Consiglio Comunale adotterà il Piano a seguito del periodo di deposito controdeducendo alle osservazioni. Dal momento dell’adozione scatterà il periodo di salvaguardia.  

  2. Quando diventeranno efficaci le disposizioni dettate dalla norma del nuovo Piano? 
    Il Piano entrerà in vigore e diventerà efficace solo a seguito dell’approvazione e della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

  3. Quando scattano le misure di salvaguardia? 
    Gli effetti della salvaguardia previsti dall’art 27 L.R. 24/2017 saranno effettivi a decorrere dalla data di adozione del Piano da parte del Consiglio Comunale. Tuttavia, le previsioni del Piano potranno essere attuate solo nel momento in cui il Piano sarà divenuto efficace (pubblicazione sul BURERT conseguente alla delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale). 
    Nella fase attuale (deposito a seguito dell’assunzione) il Piano non ha effetti urbanistici nei confronti di terzi. 

  4. Il Piano produce effetti sui diritti di concessionari o proprietari? 
    Il Piano è uno strumento di pianificazione urbanistica ed in quanto tale si occupa esclusivamente di regolamentare gli usi e le trasformazioni edilizie.  
    Fatta eccezione per l’area della colonia ex Enel, soggetta ad esproprio, il nuovo Piano dell’Arenile non prevede formule coercitive di acquisizione di aree o edifici. 

  5. Non mi è chiaro quali documenti consultare 
    Sul sito web del comune di Rimini, nella pagina dedicata al Nuovo Piano dell’Arenile, è stata predisposta una sezione dedicata alla guida alla lettura. Per richieste di approfondimento e/o chiarimento è possibile compilare il modulo disponibile a questo indirizzo oppure contattare gli uffici ai recapiti indicati in questa pagina

  6. Quali sono gli interventi che danno attuazione delle previsioni del nuovo Piano? 
    Il Piano dell’arenile viene attuato mediante interventi di nuova costruzione a seguito di demolizione delle strutture esistenti. Sono previste le seguenti differenti modalità: 
    - Intervento singolo 
    - Intervento micro-aggregato (previsto solo per le aree in concessione) 
    - Intervento macro-aggregato 

  7. Chi può presentare un titolo abilitativo per dare attuazione alle previsioni del Piano e quando? 
    Chiunque abbia la titolarità può presentare richiesta per un titolo abilitativo. Hanno titolo:  
    - i proprietari delle aree con disponibilità diretta; 
    - i concessionari assegnatari di aree demaniali. 
    Tutti gli interventi previsti dal nuovo Piano dell’arenile potranno essere presentati a seguito della sua approvazione e conseguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT). 

  8. Posso presentare un progetto in questo momento?
    Tutti gli interventi previsti dal nuovo Piano dell’arenile potranno essere presentati dai soggetti aventi titolo a seguito della sua approvazione e conseguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT). 

  9. Sarà necessario demolire tutte le strutture? 
    Il Piano, per la sua attuazione, prevede la demolizione delle strutture esistenti e la ricostruzione secondo i parametri riportati nelle tabelle allegate alla Norma (D1_NTA_all.A, B e C). 
    Fanno eccezione gli edifici da conservare di cui all’art. 15 della Norma e gli edifici riqualificati individuati nell’allegato A alla Norma. 

  10. Gli allegati alla norma riportano per la stessa struttura superfici diverse. Quale considerare? 
    Il nuovo Piano dell’Arenile prevede differenti modalità di attuazione (intervento singolo, micro-aggregazione e macro-aggregazione). Le superfici differiscono a seconda della modalità attuativa utilizzata. 

  11. Cosa cambia nel nuovo Piano rispetto alle aggregazioni previste in quello vigente? 
    Nel Piano dell’Arenile ad oggi ancora vigente le aggregazioni (comparti) previste sono obbligatorie e non è consentito l’intervento singolo, ad eccezione del progetto pilota. Nel nuovo Piano invece, le modalità attuative previste sono: intervento singolo, micro-aggregazione e macro-aggregazione, secondo quanto indicato dal Piano stesso.  

  12. L’attuazione del nuovo Piano dell’Arenile ridurrà il numero delle concessioni? 
    Uno degli obiettivi principali del Piano è il mantenimento del numero delle concessioni attuali. 

  13. Com’è regolato l’accesso dei mezzi in spiaggia dal Nuovo Piano? 
    In generale sull’arenile non è ammessa la circolazione e la sosta di alcun tipo di veicolo; fanno eccezione: mezzi di manutenzione, mezzi di emergenza e mezzi utilizzati per allestimenti/manutenzione delle strutture balneari. l punti di accesso degli automezzi sono indicati in cartografia (D1_TAV2). 
    Il Piano individua inoltre le aree specifiche da destinare a parcheggio. 

  14. È possibile realizzare un nuovo pubblico esercizio?  
    A Rimini Nord, per gli stabilimenti privati, è consentita la realizzazione di un nuovo pubblico esercizio, considerato accessorio all’attività principale, nelle economie delle superfici per i soli interventi individuati nell’allegato A (D1_NTA_all.A). Per gli stabilimenti pubblici, invece, è consentita la realizzazione di un nuovo pubblico esercizio, nell’ambito di un intervento di micro-aggregazione, qualora sia sprovvista di bar, così come individuato nell’allegato B (D1_NTA_all.B). 
    Per quanto riguarda Rimini Sud, nell’ambito di un intervento di micro-aggregazione o di macro-aggregazione è consentito ampliare il pubblico esercizio esistente fino a 200 mq. 

  15. Chi potrà realizzare chiringuito e dove? 
    Il Piano assunto prevede che potranno realizzare chiringuito, come strutture a carattere stagionale:  
    - le micro-aggregazioni indicate all’allegato B (D1_NTA_all.B); 
    - le macro-aggregazioni.  
    Se non diversamente indicato, l’installazione è consentita all’interno dell'area ombreggio C. 

  16. Perché i pubblici esercizi sono stati collocati in posizione più prossima al Parco del Mare?  
    La previsione di pubblici esercizi in posizione più prossima al Parco del Mare, nei tratti dal porto a Piazzale Benedetto Croce, ha lo scopo di creare condizioni favorevoli per poter aumentare il periodo di apertura delle strutture.  

  17. E’ prevista una riduzione dell’area ad ombreggio? 
    No, la previsione dell’area ad ombreggio del nuovo Piano dell’Arenile è coerente con quanto previsto nell’attuale. 

  18. È prevista la realizzazione di strutture interrate? 
    Le strutture sull’arenile devono avere carattere di amovibilità e sono inoltre sottoposte all’obbligo di opere di mitigazione o adeguamento della quota per proteggerle dall’allagamento costiero. Non è possibile realizzare strutture interrate. 
    Sulle aree complementari individuate come parco speciale in ambito urbano e parco attrezzato, sono invece attuabili interventi per la realizzazione di parcheggi interrati. 

  19. Quanto è vincolante il Repertorio nella progettazione degli interventi? 
    L’elaborato “F_Repertorio” contiene una raccolta di illustrazioni schematiche, finalizzate al chiarimento delle disposizioni normative descritte al Titolo I Capo III delle NTA. I foto-inserimenti e gli schemi planimetrici riportati sono da considerarsi esemplificativi e non prescrittivi delle suddette disposizioni. 

  20. É possibile presentare un progetto di micro-aggregazione che preveda concessioni diverse da quelle indicate dal Piano? 
    Le micro-aggregazioni possibili sono unicamente quelle indicate negli elaborati D1_Tav3 e D1_NTA_all.B.  

  21. É possibile proporre una macro-aggregazione composta da stabilimenti balneari appartenenti a due tratti differenti? 
    La macro-aggregazione può includere stabilimenti appartenenti a tratti diversi soltanto se comprende il varco che li separa (art. 18 co.4). 

  22. É possibile realizzare strutture al di fuori dell’area individuata come “campo edificatorio”? 
    Tutto ciò che viene “costruito”, ovvero che comporta una trasformazione edilizia e che influisce sui parametri del Piano, deve essere collocato all’interno del campo edificatorio. Il disegno del campo edificatorio può essere modificato solo in caso di macro-aggregazione.  

  23. Il Piano prevede disposizioni in materia di utilizzo di materiali sostenibili e di difesa della fauna locale? 
    Si, le Norme di Piano e l’elaborato “F_Repertorio” contengono disposizioni in merito all’uso di materiali sostenibili. Inoltre, si prevedono disposizioni normative specifiche in merito alla difesa e salvaguardia della fauna locale. 

  1. È possibile mantenere in esercizio l’attività tutto l’anno?  
    Il Piano non si occupa della tipologia e durata delle licenze. 

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Ultimo aggiornamento

22/02/2024, 10:22