Gestione dell'imposta applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d'arte.

A chi si rivolge

Destinatari

INFORMAZIONI PER GLI OSPITI

Sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno tutti coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e negli appartamenti destinati alla locazione turistica del Comune di Rimini.

L'imposta di soggiorno va corrisposta per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Non sono tenuti al pagamento coloro che rientrano nelle esenzioni/esclusioni riportate nella sezione "Esenzioni/esclusioni".

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO 

TABELLA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO 

(TARIFFE IN VIGORE DAL 01/01/2024)

 

 

TIPOLOGIA RICETTIVA

CLASSIFICAZIONE

IMPOSTA (*)

(euro)

Strutture Alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA o residence), classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 916/2007, modificata dalle delibere G.R. 1017/2009 e G.R. n. 1301/2009

1 stella

1,50

2 stelle

2,00

3 stelle / 3 stelle superior

2,50

4 stelle/ 4 stelle superior

4,00

5 stelle

5,00

Strutture Ricettive all’aria aperta: villaggi turistici, classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera G.R. n. 803/2007

2 stelle

1,00

3 stelle

2,00

4 stelle

3,00

Strutture Ricettive all’aria aperta: campeggi classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera G.R. n. 803/2007;

1 stella

0,40

2 stelle

0,60

3 stelle

0,80

4 stelle

1,00

Strutture Ricettive all’aria aperta: marina resort classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 1198/2014

1 stella

0,50

2 stelle

1,00

3 stelle

1,50

4 stelle

2,00

Strutture Ricettive Extralberghiere: case e appartamenti per vacanza gestiti in forma d’impresa, classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. n. 802/2007

2 soli

2,00

3 soli

2,00

4 soli

2,00

Strutture Ricettive Extralberghiere: case per ferie, ostelli, affittacamere (room and breakfast, locande) ai sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. n. 802/2007

unica

1,00

Altre Tipologie ricettive: Agriturismi classificati secondo i parametri stabiliti dalla L.R. n. 4/2009 e dalla delibera G.R. n. 987/2011

1 girasole

0,70

2 girasoli

0,80

3 girasoli

1,50

4 girasoli

2,50

5 girasoli

3,00

Altre Tipologie ricettive: Bed & Breakfast (attività saltuaria di pernottamento e prima colazione) ai sensi della delibera G.R. n. 2149/2004

unica

2,00

Altre Tipologie ricettive: Appartamenti ammobiliati ad uso turistico ai sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. 802/2007

 

unica

2,00

Altre Tipologie ricettive: Strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, ai sensi della delibera G.R. n . 2150/2004, modificata dalla delibera G.R. n. 803/2007

 

-

0,00

Immobili oggetto di locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 50 del 24/04/2017, gestiti direttamente dal proprietario dell’immobile

unica

2,00

Immobili oggetto di locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50 del 24/04/2017, il cui canone o corrispettivo è incassato da gestori di piattaforme telematiche o da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare

unica

5 % del canone o corrispettivo della locazione (**)

 

(*) per persona e per pernottamento, fino ad un massimo di n. 7 pernottamenti consecutivi.

(**) fino ad un massimo di € 5,00 a persona, per pernottamento.

 

ESENZIONI/ESCLUSIONI

Sono esenti/esclusi dal pagamento:

  • i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età

  • i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l’esenzione di cui al precedente punto a)

  • i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente

  • il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio

  • ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio

  • un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni ventiquattro partecipanti

  • il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa

  • I gruppi over 65”: soggetti di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto. In caso di soggiorni a cavallo di mese con luglio e agosto, sono esentate esclusivamente le notti ricadenti nei mesi di giugno o settembre.

  • i soggetti con invalidità al 100%

  • gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% fruitori dell'indennità di accompagnamento (in ragione di un accompagnatore per soggetto)

  • i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza

  • gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Rimini

  • i "day use"

  • i soggetti residenti nel Comune di Rimini

  • pernottamenti oltre le 7 notti consecutive

DOCUMENTAZIONE per le esenzioni

Gli ospiti che hanno diritto all'esenzione dal pagamento dell'Imposta di soggiorno devono presentare al gestore la presente documentazione:

Fattispecie esenzione/esclusione

Documentazione

chi assiste un degente ricoverato presso strutture sanitarie del Comune di Rimini (max n. 1 accompagnatore per paziente)

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (compilazione a cura dell’ospite del modello predisposto dal Comune reperibile nella sezione “cosa serve” della presente pagina internet)

forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco e della Protezione Civile che soggiornano per esigenze di servizio

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (compilazione a cura dell’ospite del modello predisposto dal Comune reperibile nella sezione “cosa serve” della presente pagina internet)

autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (compilazione a cura dell’ospite del modello predisposto dal Comune reperibile nella sezione “cosa serve” della presente pagina internet)

accompagnatore turistico che soggiorna per assistenza a gruppi organizzati dalleagenzie di viaggio e turismo (n. 1 ogni 24 partecipanti)

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (compilazione a cura dell’ospite del modello predisposto dal Comune reperibile nella sezione “cosa serve” della presente pagina internet)

personale dipendente della struttura ricettiva

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (compilazione a cura dell’ospite del modello predisposto dal Comune reperibile nella sezione “cosa serve” della presente pagina internet)

Gruppo “over 65” (sono esenti solo i soggetti del gruppo organizzato da Enti Locali che hanno età non inferiore ai 65 anni e che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto.)

1) dichiarazione rilasciata dall’Ente Pubblico Locale che attesta:

a) di aver organizzato e/o finanziato il viaggio (eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di un’Agenzia di viaggi a ciò autorizzata)

b) il periodo di soggiorno

 

2) elenco ufficiale dei partecipanti rilasciato dall’Ente Pubblico Locale che ha organizzato il soggiorno oppure dall’Agenzia di viaggi dallo stesso autorizzata. Nell’elenco dovranno essere dettagliati i dati anagrafici dei partecipanti e ogni altra informazione relativa al soggiorno (albergo di destinazione, periodo di soggiorno, ecc.) N.b. Il capogruppo: può essere esentato solo se presente nella lista dei partecipanti e se ha anch’esso compiuto 65 anni d’età oppure se ha i requisiti di accompagnatore turistico (in questo caso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

invalido al 100%

copia di idonea documentazione attestante l’invalidità al 100%

accompagnatore dell’invalido al 100% (max n.1 accompagnatore per invalido)

copia di idonea documentazione attestante il godimento dell’indennità di accompagnamento da parte del soggetto accompagnato

 

INFORMAZIONI PER I GESTORI di strutture ricettive e per coloro che esercitano attività di locazione turistica di appartamenti.

L'imposta deve essere richiesta agli ospiti, salvo le esenzioni/esclusioni, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

GLI ADEMPIMENTI

I gestori delle strutture ricettive e degli appartamenti per la locazione turistica e delle altre tipologie ricettive di cui alla Legge Regionale Emilia Romagna n. 16/2004 sono tenuti ad eseguire i seguenti adempimenti per l’Imposta di Soggiorno:

✔ REGISTRARSI al portale dell’Imposta di Soggiorno Per la registrazione al portale è necessario contattare l’Ufficio Imposta di Soggiorno scrivendo all’indirizzo email impostadisoggiorno@comune.rimini.it

✔ INFORMARE gli ospiti dell’applicazione e della misura dell’imposta di soggiorno nonchè dei casi di esenzione/esclusione, anche tramite affissione di idonea informativa in spazi ben visibili.

✔ RICHIEDERE il pagamento dell'imposta e rilasciare quietanza al cliente con ricevuta nominativa non fiscale. Il gestore è sempre tenuto a riscuotere l’imposta. In caso di rifiuto dell’ospite, il gestore risponde solidalmente.

✔ TRASMETTERE la comunicazione mensile dei pernottamenti/presenze tramite il portale dell’Imposta di Soggiorno.

✔ VERSARE mensilmente l’imposta. I versamenti mensili dell’Imposta si eseguono tramite bollettino pagoPa.

✔ TRASMETTERE il conto di gestione annuale (Modello 21) , tramite il portale telematico dell’Imposta di Soggiorno. Il conto di gestione è un documento obbligatorio in quanto il gestore è ritenuto, dalla Corte dei conti, agente contabile responsabile del pagamento (Codice di Giustizia Contabile D. Lgs. 174/2016).

✔ TRASMETTERE la dichiarazione ministeriale annuale, tramite il portale di Agenzia delle Entrate.

ACCORDO AIRBNB

Il Comune di Rimini ha stipulato un accordo con la piattaforma Airbnb relativo alla riscossione dell’imposta di soggiorno, entrato in vigore il 01 aprile 2018.

Tale accordo prevede la possibilità, per Airbnb, di riscuotere l'imposta di soggiorno per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa (disciplina fiscale art. 4 del D.L. 50/2017 conv. con L. 97/2017 e ss. mm.).

Cos'è

L'Imposta di Soggiorno (IDS) è un'imposta applicata a tutti coloro che non risiedono nel Comune di Rimini e pernottano nelle strutture ricettive e negli appartamenti destinati alla locazione turistica che hanno sede nel territorio comunale. 

Il comune di Rimini ha introdotto, a decorrere dal 1 ottobre 2012, l’imposta di soggiorno ed ha approvato il relativo regolamento comunale.

Tempi e scadenze

Comunicazione mensile

Trasmissione dal 1° al 16° giorno del mese successivo a quello d’imposta

Versamento mensile

Pagamento dal 1° al 16° giorno del mese successivo a quello d’imposta

Conto di gestione (Modello 21)

Trasmissione entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello d’imposta (o entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività)

Dichiarazione annuale ad agenzie delle entrate

Trasmissione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposta

 

 

SANZIONI TRIBUTARIE

Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione ministeriale annuale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto (art. 4 del d.lgs. 23/2011);

Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta (articolo 13 del D.Lgs. 471/1997).

SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO

Per ogni violazione al Regolamento Comunale si applicano, inoltre, le seguenti sanzioni:

  • in caso di omessa comunicazione mensile, si applicherà la sanzione pari a € 250;

  • in caso di mancata informazione agli ospiti, si applicherà la sanzione pari a € 250;

  • in caso di mancato inserimento delle date di apertura dell’anno solare (solo per i gestori stagionali) si applicherà la sanzione pari a € 75;

  • in caso di mancata riscossione dell’imposta e mancato rilascio della quietanza, si applicherà la sanzione pari a € 50, per ogni mancata riscossione;

  • in caso di incompleta o infedele comunicazione mensile, si applicherà la sanzione pari a € 150;

  • in caso di tardiva comunicazione mensile, presentata entro 15 giorni dalla scadenza, si applicherà la sanzione pari a € 50 e dal sedicesimo giorno si applicherà la sanzione pari a € 100;

  • in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, inerenti la gestione dell’imposta o di mancata esibizione di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, si applicherà la sanzione pari a € 500;

  • in caso di mancata registrazione al portale dell’Imposta di Soggiorno, si applicherà la sanzione pari a € 500.

SANZIONI CONTABILI

In caso di violazioni alla presentazione del conto di gestione, le sanzioni saranno comminate dalla Corte dei conti ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 174/2016 (Codice di Giustizia Contabile).

Accedi al servizio

Come si fa

IL SERVIZIO TELEMATICO PER I GESTORI / LOCATORI

I gestori / locatori sono tenuti a registrarsi al portale telematico Soggiorniamo al fine di trasmettere le comunicazioni mensili, scaricare il bollettino per il versamento dell'imposta e trasmettere il conto di gestione.

Per registrarsi al portale, contattare l'Ufficio imposta di soggiorno.

Ulteriori informazioni

Ravvedimento operoso

È ammesso il ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 472/1997.

Gli errori, le omissioni e i versamenti mancanti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento contestuale dell’imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta (in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento) e degli interessi legali maturati.

Si precisa che per potersi avvalere delle sanzioni ridotte da ravvedimento operoso occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Casi particolari

 

 

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla direttiva comunitaria 2003/98/CE e dal d.lgs. 36/2006

Comune di Rimini
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Tel. +39 0541 704111
PEC protocollo.generale@pec.comune.rimini.it 
P.iva 00304260409

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Email: urp@comune.rimini.it

 

Area di riferimento

Uffici correlati

Ultimo aggiornamento

22/03/2024, 14:21