Gestione dell'imposta applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d'arte.

A chi si rivolge

Destinatari

INFORMAZIONI PER GLI OSPITI

Sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno tutti coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e negli appartamenti (D.L. 50/2017 conv. L. 97/2017) del Comune di Rimini.

L'imposta di soggiorno va corrisposta per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Non sono tenuti al pagamento i residenti nel Comune di Rimini che alloggiano nelle strutture ricettive e negli appartamenti di cui sopra.

Non sono tenuti al pagamento coloro che rientrano nelle esenzioni riportate nella sezione "Esenzioni".

Non sono tenuti al pagamento i "day use".

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO 

TABELLA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Delibera di Giunta Comunale n. 332 del 30/10/2018

modificata con delibera di Giunta comunale n. 407 del 15/11/2022)

(TARIFFE IN VIGORE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023)

 

TIPOLOGIA RICETTIVA

(Legge Regionale E.R. n. 16/2004 e ss.mm.ii.)

(Legge Regionale E.R. n. 04/2009 e ss.mm.ii.)

(D.L. 50/2017 conv. L. 97/2017 e ss.mm.ii.)

CLASSIFICAZIONE

 

TARIFFA

 

Alberghi e residenze turistico alberghiere (RTA o residence)

Art. 5 L.R. 16/2004

1 stella

0,70

2 stelle

1,00

3 stelle / 3 stelle superior

2,00

4 stelle/ 4 stelle superior

3,00

5 stelle

4,00

 

Case per ferie, ostelli, affittacamere (room and breakfast, locande)

Artt. 7 - 8 -10 L.R. 16/2004

 

Categoria unica

0,70

Case e appartamenti per vacanza gestiti in forma imprenditoriale

Art. 11 L.R. 16/2004

2 soli

0,70

3 soli

1,00

4 soli

2,00

 

Bed & Breakfast

Art. 13 L.R. 16/2004

 

Categoria unica

0,70

Campeggi e Marina Resort

Art. 6 L.R. 16/2004

1 stella

0,20

2 stelle

0,40

3 stelle

0,60

4 stelle

0,80

Agriturismi

L.R. 04/2009

1 girasole

0,70

2 girasoli

0,80

3 girasoli

1,50

4 girasoli

2,50

5 girasoli

3,00

Appartamenti ammobiliati ad uso turistico Art. 12 L.R. 16/2004

Tariffa unica

1,50

Locazioni brevi di appartamenti gestite da proprietari in forma non imprenditoriale

Art. 4 D.L. 50/2017

Tariffa unica per tutte le prenotazioni

(con la sola esclusione di Aribnb)

1,50

Tariffa AIRBNB

4% del canone della locazione (fino ad un massimo di 7 giorni e fino ad un massimo di € 5 per persona e per notte)

 

Locazioni brevi di appartamenti gestite da Agenzie Immobiliari (canone di locazione riscosso dall’Agenzia immobiliare)

Art. 4 D.L. 50/2017

 

4% del canone della locazione (fino ad un massimo di 7 giorni e fino ad un massimo di € 5 per persona e per notte)

 

TABELLA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

(TARIFFE IN VIGORE DAL 01/01/2024)

TIPOLOGIA RICETTIVA

CLASSIFICAZIONE

IMPOSTA (*)

(euro)

Strutture Alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA o residence), classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 916/2007, modificata dalle delibere G.R. 1017/2009 e G.R. n. 1301/2009

1 stella

1,50

2 stelle

2,00

3 stelle / 3 stelle superior

2,50

4 stelle/ 4 stelle superior

4,00

5 stelle

5,00

Strutture Ricettive all’aria aperta: villaggi turistici, classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera G.R. n. 803/2007

2 stelle

1,00

3 stelle

2,00

4 stelle

3,00

Strutture Ricettive all’aria aperta: campeggi classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera G.R. n. 803/2007;

1 stella

0,40

2 stelle

0,60

3 stelle

0,80

4 stelle

1,00

Strutture Ricettive all’aria aperta: marina resort classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 1198/2014

1 stella

0,50

2 stelle

1,00

3 stelle

1,50

4 stelle

2,00

Strutture Ricettive Extralberghiere: case e appartamenti per vacanza gestiti in forma d’impresa, classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. n. 802/2007

2 soli

2,00

3 soli

2,00

4 soli

2,00

Strutture Ricettive Extralberghiere: case per ferie, ostelli, affittacamere (room and breakfast, locande) ai sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. n. 802/2007

unica

1,00

Altre Tipologie ricettive: Agriturismi classificati secondo i parametri stabiliti dalla L.R. n. 4/2009 e dalla delibera G.R. n. 987/2011

1 girasole

0,70

2 girasoli

0,80

3 girasoli

1,50

4 girasoli

2,50

5 girasoli

3,00

Altre Tipologie ricettive: Bed & Breakfast (attività saltuaria di pernottamento e prima colazione) ai sensi della delibera G.R. n. 2149/2004

unica

2,00

Altre Tipologie ricettive: Appartamenti ammobiliati ad uso turistico ai sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. 802/2007

 

unica

2,00

Altre Tipologie ricettive: Strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, ai sensi della delibera G.R. n . 2150/2004, modificata dalla delibera G.R. n. 803/2007

 

-

0,00

Immobili oggetto di locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 50 del 24/04/2017, gestiti direttamente dal proprietario dell’immobile

unica

2,00

Immobili oggetto di locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50 del 24/04/2017, il cui canone o corrispettivo è incassato da gestori di piattaforme telematiche o da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare

unica

5 % del canone o corrispettivo della locazione (**)

 

(*) per persona e per notte di soggiorno, fino ad un massimo di n. 7 notti.

(**) fino ad un massimo di € 5,00 a persona, per notte di soggiorno.

 

 

ESENZIONI

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale per l’Imposta di soggiorno del Comune di Rimini sono previste le seguenti esenzioni:

  • i minori fino al compimento del 14° anno di età;
  • i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto. Ai fini del conteggio del numero di figli minorenni rientrano anche i bambini che non hanno ancora compiuto quattordici anni e che godono già dell’esenzione;
  • i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  • il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco e della Protezione Civile che soggiornano per esigenze di servizio;
  • ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
  • un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo, ogni 24 partecipanti;
  • il personale dipendente della struttura ricettiva nella quale svolge attività lavorativa;
  • gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1 - 2 - 3  stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto;
  • i soggetti con invalidità al 100%;
  • gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento dall'INPS e dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
  • i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza, a decorrere dal 25 settembre 2014;
  • gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Rimini.

DOCUMENTAZIONE per le esenzioni

​In caso di soggetti esenti dal pagamento acquisire la documentazione sotto specificata:

1) Acquisire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto presidenziale n. 445/2000, in forma libera o mediante modello predisposto dal Comune di Rimini per:

  • soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente
  • personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio
  • autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio
  • accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo, ogni 24 partecipanti
  • personale dipendente della struttura ricettiva nella quale svolge attività lavorativa

2) Acquisire idonea documentazione  attestante l’organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali per:

  • anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto

3) Acquisire idonea certificazione attestante l’invalidità o l’essere accompagnatore di persona invalida al 100% che percepisce l’assegno di accompagnamento, per:

  • soggetti con invalidità al 100%
  • eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l’assegno d’accompagnamento dall’Inps e dall’Inail, in ragione di un accompagnatore per soggetto

4) Acquisire copia della convenzione stipulata dall’Ente gestore intermediario con l’Ente preposto dal Ministero dell’Interno, per:

  • cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza

5) Conservare la fattura emessa a carico del Comune di Rimini, per

  • ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Rimini

6) Accertare la fattispecie, ma non trattenere alcuna documentazione, per:

  • soggetti residenti nel Comune di Rimini
  • soggetti presenti nelle strutture ricettive ma che non pernottano ("day-use")
  • minori fino al compimento del 14° anno di età
  • figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l’esenzione per i minori di anni 14

 

INFORMAZIONI PER I GESTORI di strutture ricettive e per coloro che esercitano attività di locazione breve di appartamenti ai sensi del D. L. 50/2017.

L'imposta deve essere richiesta agli ospiti, non residenti nel Comune di Rimini, che pernottano (i day-use non sono considerati pernottamenti) nella propria struttura, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

I gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano attività di locazione breve ai sensi del D.L. 50/2017 conv. L. 97/2017, sono obbligati ad assolvere ai sotto elencati adempimenti regolamentari:

  • accreditarsi al portale "Soggiorniamo";
  • informare gli ospiti, anche in appositi spazi, dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle sanzioni dell'imposta di soggiorno;
  • richiedere il pagamento dell'imposta e rilasciare quietanza al cliente con ricevuta nominativa non fiscale (oppure inserire il relativo importo in fattura indicandolo come operazione fuori campo applicazione I.V.A.);
  • richiedere documentazione al cliente esente (art. 4 comma 2 del regolamento comunale Imposta di Soggiorno;
  • inviare all'ente la comunicazione mensile;
  • riversare all'ente, mensilmente, l'imposta riscossa;
  • inviare all'ente il conto di gestione;
  • trasmettere la dichiarazione annuale tramite il sito telematico dell'Agenzia delle Entrate.

 

ACCORDO AIRBNB

Il Comune di Rimini ha stipulato un accordo, entrato in vigore il 01 aprile 2018, tra il Comune e la piattaforma Airbnb relativo alla riscossione dell’imposta di soggiorno SOLO per gli appartamenti gestiti in forma non imprenditoriale ai sensi del D.L. 50/2017 conv. Con L. 97/2017 (locazioni brevi)

Tale accordo prevede che Airbnb riscuota l’imposta di soggiorno al momento delle nuove prenotazioni di appartamenti gestiti ai sensi del D.L. 50/2017 e la invii direttamente al Comune alle scadenze trimestrali previste.

Ai locatori brevi che si avvalgono di Airbnb rimane l’adempimento di trasmettere, tramite il portale soggiorniamo, la comunicazione mensile di quanto riscosso dal portale (dato estraibile dalla cronologia delle transazioni del proprio account Airbnb), e di conservare tutti i documenti relativi all’imposta.

 

Cos'è

L'Imposta di Soggiorno (IDS) è un'imposta applicata a tutti coloro che non risiedono nel Comune di Rimini e pernottano nelle strutture ricettive e negli appartamenti affittati ai sensi del D.L. 50/2017 che hanno sede nel territorio comunale. 

Il comune di Rimini ha introdotto, a decorrere dal 1 ottobre 2012, l’imposta di soggiorno ed ha approvato il relativo regolamento comunale.

Tempi e scadenze

Dal 01 al 16 di ogni mese

Comunicazione mensile relativa al mese precedente

Dal 01 al 16 di ogni mese

Versamento relativo al mese precedente

Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello d'imposta (o entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività

Conto di gestione per Corte dei Conti

Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta

Dichiarazione ministeriale annuale perAgenzia delle Entrate

 

 Sanzioni

Le violazioni commesse dai responsabili del pagamento sono punite come previsto dall’art. 4  del decreto legislativo 23/2011 (per i gestori di strutture ricettive) e dall’art. 4 del decreto legge 50/2017 convertito con legge 96/2017 (per i locatori brevi) con le seguenti sanzioni tributarie:

  • per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto;
  • per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta, come disciplinato dall’articolo 13 del 471/1997. In caso di mancata trasmissione del conto di gestione l'ente è tenuto alla segnalazione alla competente Procura della Corte dei Conti.

Sanzioni per violazione al Regolamento Comunale

TIPOLOGIA VIOLAZIONE

SANZIONE €

Omesso accreditamento al portale

                 500,00

Omesso inserimento nel portale delle date di apertura

                   75,00

Omessa informazione dell’imposta agli ospiti

                 250,00

Omessa riscossione e rilascio quietanza (per ogni ospite)

                   50,00

Omessa comunicazione mensile

                 500,00

Infedele / incompleta comunicazione mensile

                 250,00

Tardiva comunicazione mensile entro 15 gg

                   50,00

Tardiva comunicazione mensile oltre 15 gg

                 150,00

Omessa esibizione o trasmissione di atti e documenti inerenti la gestione dell’imposta

                 500,00

 

 

Accedi al servizio

Come si fa

IL SERVIZIO TELEMATICO PER I GESTORI / LOCATORI

I gestori / locatori sono tenuti a registrarsi al portale telematico Soggiorniamo al fine di trasmettere le comunicazioni mensili, scaricare il bollettino per il versamento dell'imposta e trasmettere il conto di gestione.

Per registrarsi al portale, contattare l'Ufficio imposta di soggiorno.

Ulteriori informazioni

Ravvedimento operoso

È ammesso il ravvedimento operoso regolato dall’art. 13 del decreto legislativo 472/1997.

Gli errori, le omissioni e i versamenti mancanti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento contestuale dell’imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta (in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento) e degli interessi legali maturati.

Si precisa che per potersi avvalere delle sanzioni ridotte da ravvedimento operoso occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Casi particolari

 

 

Documenti correlati

Tariffe dell'Imposta di Soggiorno in vigore dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno (IdS)

Archivio contenente gli atti emanati dall'amministrazione e la normativa nazionale riguardante l'imposta di soggiorno

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla direttiva comunitaria 2003/98/CE e dal d.lgs. 36/2006

Comune di Rimini
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P.iva 00304260409

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Email: urp@comune.rimini.it

 

Area di riferimento

Uffici correlati

Ultimo aggiornamento

07/11/2023, 12:25