Dichiarazione di variazione imposta municipale unica o propria (IMU)

Modalità di dichiarazione di variazioni IMU

A chi si rivolge

Destinatari

Ai sensi dell’articolo 1, comma 769, della legge 160/2019, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

In ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c, numeri 3 alloggi sociali e 5 personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e forze di polizia, ed al comma 751, terzo periodo, beni merce, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

Si ricorda che la presentazione della dichiarazione IMU è obbligatoria in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibili dal comune.

Cos'è

La dichiarazione di variazione IMU è il documento che il contribuente deve presentare solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.

Cosa serve

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

ATTENZIONE!!!

 

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto Milleproroghe (D.L. n. 198 del 29/12/2022 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29/12/2022), la scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU 2021, (già fatta slittare al 31/12/2022 dall’art. 35, comma 4 del D.L. n. 73/2022) è stata ulteriormente differita al 30 giugno 2023.  

Per tutte le variazioni intervenute nel corso del 2022, è possibile presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2023.

Le variazione intervenute nel corso del 2023, dovranno essere dichiarate entro il 30 giugno 2024.

Dichiarazioni enti non commerciali (ENC)

Per quanto riguarda il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione IMU/TASI ENC si deve sottolineare che l'articolo 10, comma 4, lett. a, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha
modificato la disposizione di carattere generale contenuta nell’art. 13, comma 12-ter, del decreto legge n. 201 del 2011, fissandolo al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

In merito, invece, alle modalità di presentazione della dichiarazione, la legge di stabilità per l’anno 2014 ha previsto al comma 719 dell’articolo 1 che, ai fini dell’IMU, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Normativa e modulistica

Accedi al servizio

Come si fa
Presentazione delle dichiarazioni
  • la presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU deve essere presentata a tutti i comuni sul cui territorio insiste l'immobile;
  • la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU 20__" e deve essere indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune competente;
  • la dichiarazione può essere trasmessa con posta certificata (PEC);
  • la dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica secondo le modalità specificate nel Comunicato del Dipartimento delle Finanze del 05 ottobre 2016. 

La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.

Presentazione delle dichiarazioni - Enti non commerciali

Ai sensi dell'art. 1, comma 770, della Legge 160/2019, gli enti di cui al comma 759, lettera g, devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

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Uffici correlati

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Ultimo aggiornamento

07/06/2023, 12:09