Iscrizione di un animale proveniente dall'estero con microchip

A chi si rivolge

Destinatari

I proprietari di animali acquisiti all’estero sono tenuti ad iscrivere i propri animali all’Anagrafe Canina del comune di residenza entro 30 giorni da quando ne entrano in possesso.

Cos'è

L’art. 7 della L.R. 27/2000 stabilisce che “i proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all’anagrafe canina del Comune di residenza”. Lo stesso articolo stabilisce che i soggetti di cui sopra “sono tenuti all'iscrizione entro trenta giorni dalla nascita dell’animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso”.

L’iscrizione degli animali nell’anagrafe degli animali d’affezione è fondamentale per far sì che tale servizio funzioni adeguatamente: ad esempio, un animale non iscritto, in caso di smarrimento, non può essere restituito al legittimo proprietario.

Gli animali acquisiti all’estero devono essere iscritti all’anagrafe degli animali d’affezione con i tempi e le modalità previste per tutti gli altri animali soggetti ad iscrizione obbligatoria: cambia, tuttavia, la documentazione richiesta.

Per l'iscrizione di animali che possiedono già un microchip vedi la scheda dedicata

Per l'iscrizione di animali non ancora provvisti di microchip vedi la pagina dedicata

 

Tempi e scadenze

L’iscrizione degli animali deve essere effettuata entro 30 giorni da quando se ne viene in possesso.

La vaccinazione antirabbica può essere effettuata solo dalla 12^ settimana di vita e può essere considerata valida per poter movimentare l’animale soltanto dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla fine del protocollo di vaccinazione imposto dal fabbricante per la prima vaccinazione. Ogni movimentazione che non rispetti tale indicazione sarà segnalata al Servizio veterinario della AUSL di competenza.

Costi e vincoli

L'iscrizione è gratuita.

Accedi al servizio

Come si fa

L’iscrizione di un animale acquisito all’estero può essere richiesta producendo la documentazione prevista dalla normativa della Regione Emilia-Romagna: tale documentazione cambia a seconda del paese di provenienza dell’animale. Le casistiche previste sono le seguenti:

  • animale proveniente da un paese appartenente alla Comunità Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria):
  1.  identificabilità (animale munito di microchip);
  2. passaporto europeo, debitamente compilato e rilasciato dall’autorità competente a nome         del venditore;
  3. registrazione sul passaporto europeo della vaccinazione antirabbica in corso di validità.
  • animale proveniente da un paese terzo di ambito europeo (tutti i territori che applicano nel loro territorio normative e controllo della rabbia uguali a quelle dei paesi UE: Andorra, Svizzera, Irlanda, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Stato della Città del Vaticano): gli animali sono accompagnati da un passaporto simile a quello europeo ma con copertina grigia, nome del paese di provenienza e numerazione univoca;
  • animale proveniente da un paese terzo SENZA OBBLIGO di titolazione anticorpale (Isola del'Ascensione, Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Australia, Aruba, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Bahrein, Bielorussia, Bermuda, Canada, Cile, Figi, Isole Falkland, Hong kong, Giamaica, Giappone, Saint Kitts e Nevis, Isole Cayman, Santa Lucia, Montserrat, Malaysia Mauritius, Messico, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Polinesia Francese, Saint-Pierre e Miquelon, Federazione Russa, Singapore, Sant'Elena, Trinidad e Tobago, Taiwan, Stati Uniti d'America, Saint Vincent e Grenadine, Isole Vergini britanniche, Vanuatu, Wallis e Futuna, Mayotte): gli animali devono essere accompagnati da certificato sanitario e vaccinazione antirabbica ;
  • animale proveniente da un paese terzo CON OBBLIGO di titolazione anticorpale (tutti quelli non compresi negli elenchi precedenti): gli animali devono essere accompagnati da certificato sanitario, vaccinazione antirabbica E TITOLAZIONE ANTICORPALE.

L'importazione di animali privi della documentazione prevista sarà segnalata al Servizio veterinario della AUSL di competenza.

Ulteriori informazioni

Il servizio di Anagrafe Canina è regolamentato su base regionale,
le varie leggi regionali potrebbero differire le une dalle altre anche in maniera significativa, in particolare per quanto riguarda modalità e tempi relativi all'iscrizione del cane ed alla comunicazione di eventuali variazioni.
Si raccomanda, quindi, di informarsi adeguatamente sulla normativa vigente nel nuovo luogo di residenza.

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Ultimo aggiornamento

21/08/2024, 10:43