Albi dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello

Albi dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello

A chi si rivolge

Destinatari

Requisiti di iscrizione Corte di assise (tribunale di Rimini):

  • cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • titolo di studio finale di scuola media di primo grado.

Requisiti di iscrizione Corte di assise di appello (tribunale di Bologna):

  • cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • titolo di studio finale di scuola media di secondo grado

Sono comunque esclusi dall'ufficio di giudice popolare le seguenti categorie di persone:

  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Cos'è

L’albo dei giudici popolari è l’elenco delle persone idonee a svolgere la funzione di giudice popolare presso la Corte d’assise o la Corte di assise di appello: chi è iscritto in questo albo può essere chiamato, mediante sorteggio effettuato dal tribunale di Rimini o dalla Corte di appello di Bologna, a far parte del collegio giudicante nei processi.

L’iscrizione all’ albo è condizione necessaria per essere nominati giudici popolari.

Tempi e scadenze

La richiesta di iscrizione va presentata dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari.

L'iscrizione permane fino a cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge.

Accedi al servizio

Come si fa

L'ufficio elettorale trasmette a tutti coloro che nel biennio di competenza hanno compiuto il 30° anno di età - o sono immigrati in questo Comune nel medesimo biennio e hanno l'età prevista dalla legge - un modello di dichiarazione per l'eventuale iscrizione nei suddetti albi.

Gli altri cittadini, non ancora iscritti, che sono in possesso dei requisiti di legge, possono iscriversi presentando apposita domanda.

La domanda di richiesta di iscrizione all'albo debitamente compilata, sottoscritta e corredata dalla copia di un documento di identità valido - può essere:

  • scansionata in formato PDF e inviata per email (vedi indirizzi dell'ufficio elettorale in fondo alla pagina);
  • presentata personalmente presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Rimini.

Ulteriori informazioni

I giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano dispensati dal presidente della Corte di Assise su richiesta motivata per legittimo impedimento.
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.
I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai magistrati di tribunali e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.
Ai giudici popolari spetta una indennità per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione (art. 36 L. 10/04/1951, n.287).

 

 

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Ultimo aggiornamento

23/05/2023, 15:27