Approvata l'attuazione del "Piano Casa".

Sono state approvate le determinazioni ai sensi dell’art.55, 3° comma della L.R. n. 6/2009 sull’applicabilità degli art. 53 e 54 della medesima legge. E’ l’applicazione sul territorio comunale di Rimini della legge regionale che recepisce il cosiddetto "Piano casa", così come definito dall’accordo Governo/Regioni/Enti locali dell’aprile 2009. Come è noto l’Emilia Romagna dà ai Comuni la facoltà di escludere dall’applicabilità delle norme specifici immobili o ambiti del proprio territorio per ragioni di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale.
Data di pubblicazione

L’Amministrazione Comunale di Rimini, in considerazione della specificità del contesto territoriale e del percorso avviato di redazione dei nuovi strumenti di pianificazione (Piano Strutturale e Regolamento Edilizio), ha deciso di escludere o limitare in alcuni casi l’applicazione delle misure di legge "laddove l’utilizzo in modo diffuso e generico comporterebbe effetti negativi dal punto di vista dell’impatto sul paesaggio, dell’inserimento nel contesto o limiterebbe le possibilità di trasformazione e riqualificazione che i nuovi strumenti urbanistici delineeranno o comporterebbe la perdita o l’alterazione di quegli edifici a valenza culturale e storico testimoniale".

In sintesi si è scelto di escludere l’applicabilità delle norme a:

  1. Gli edifici destinati a zone B0 e BT0. Sono edifici storici per i quali il P.R.G. vigente consente solo interventi di restauro e risanamento senza demolizione o alterazione della sagoma. Tra questi i cosiddetti "villini";
  2. Gli edifici che ricadono nelle aree di interesse paesaggistico così come perimetrale nei decreti di vincolo dei colli di Covignano e di San Martino Montelabate - San Lorenzo in Correggiano;
  3. Gli edifici compresi nella cosiddetta fascia turistica, individuata dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) e quelli compresi nella fascia di 150 metri dalle sponde o piedi degli argini dei fiumi Uso e Marecchia;
  4. Gli edifici che hanno già utilizzato gli incrementi di superfici dalle norme di P.R.G.;
  5. Gli edifici appartenenti al cosiddetto "Villaggio dei Lavoratori", in quanto insediamento della fine anni '40 con particolare impianto urbanistico, la cui riqualificazione abbisogna di un progetto complessivo e coordinato;
  6. Gli edifici di tipologia a schiera compresi in piani attuativi di iniziativa pubblica o privata.

Quindi si è ritenuto di limitare l’applicabilità delle norme per: le zone agricole. Per questi e per i ghetti "non storici" sono ammessi ampliamenti  a condizione che non superino le altezze previste dal P.R.G. (7,5 metri per i primi e 8,5 metri per i secondi), al fine di salvaguardare il contesto ambientale e paesaggistico.

In tutte le zone gli ampliamenti non sono consentiti nei manufatti accessori esistenti in corpo staccato rispetto all’edificio abitativo.

L’applicabilità della normativa regionale sul "Piano Casa" è consentita per le seguenti tipologie abitative:

  • Ampliamenti per immobili mono e bifamiliari con superficie massima di 350 metri quadrati. Sono previsti aumenti volumetrici pari al 20 per cento (fino a un massimo di 70 metri) e al 35 per cento (fino a un massimo di 135 metri);
  • Demolizione e ricostruzione per tutti gli edifici (naturalmente non esclusi da leggi e normative vigenti) con incremento del 35 per cento o del 50 per cento per gli edifici incongrui da delocalizzare.

“E’ un buon provvedimento- dichiara l’Assessore alla Pianificazione Territoriale del Comune di Rimini, Antonio Gamberini- perché di fatto già in sintonia con il percorso del Piano strutturale. Credo che in questo modo si mantenga inalterato l’obiettivo di rilanciare l’edilizia, ma in maniera equilibrata, rispettando le caratteristiche del territorio, in particolare delle tutele ambientali, paesaggistiche e architettoniche degli edifici, dando risposte strutturali al tema della sicurezza, cominciando dalla normativa antisismica e del risparmio energetico”.

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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 16:59