Descrizione

Nuova procedura per la richiesta di deroga per interventi di efficientamento energetico.

illustrazione

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1715/2016 all’articolo 5 commi 3-4-5-6 disciplina i parametri necessari da verificare al fine di poter richiedere una deroga alle distanze, altezze e volumi, conseguenti la realizzazione dell’intervento di miglioramento energetico.

In particolare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1715/2016 all’articolo 5 commi 3-4-5-6, precisa che:

  • è possibile ottenere un bonus volumetrico del 5 per cento, nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione rilevante di edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di dotazione da fonti energetiche rinnovabili di cui al punto B.7 dell’Allegato 2.

  • è possibile ottenere una deroga alle distanze/altezze, nel caso di edifici di nuova costruzione o ristrutturazione importante di primo livello, per i quali sia ottenuta una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica globale dell’edificio di cui al punto B.2 dell’Allegato 2. Non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.

  • è possibile ottenere una deroga alle distanze/altezze, nel caso di interventi di riqualificazione energetica o di ristrutturazione importante di secondo livello di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti nelle tabelle di cui ai punti D.1.1, D.1.2 e D.1.3 dell’Allegato 2. Non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.

  • è possibile ottenere una deroga alle altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975, fino a un massimo di 10 centimetri, nel caso di negli edifici esistenti sottoposti ad interventi di ristrutturazione importante o di riqualificazione energetica, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno.

Considerando che tali deroghe vengono rilasciate nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla Legge Regionale n. 15/2013, il parere di deroga rilasciato dall’Ufficio Energia Sostenibile si configura come un Endoprocedimento di un titolo edilizio, pertanto la relativa Richiesta, correlata dagli allegati obbligatori dovrà essere presentata allo Sportello per l’Edilizia.

DOVE RIVOLGERSI:

Sportello Unico per l'Edilizia

Via Rosaspina 21 - 47923 Rimini

Tel. 0541-704809

Link sito: Orario Sportello Unico per l'Edilizia - Archivio e Front-Office. )

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Ultimo aggiornamento

20/01/2023, 03:54