Cos'è
I coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente possono negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello stato civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Cosa serve
Le fasi dell'accordo per la separazione o divorzio innanzi all'Ufficiale di stato civile:
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prenotazione di appuntamento all'ufficio previa trasmissione della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (vedi allegati) all'indirizzo e-mail statocivile@comune.rimini.it;
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ai coniugi sarà trasmesso un avviso di pagamento "pagoPA" al fine di provvedere al versamento di Euro 16,00;
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l’Ufficiale dello stato civile, solo nel caso di accordo di separazione o divorzio, il giorno della firma dell'accordo concorderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento per la sottoscrizione della conferma (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
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nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di stato civile per confermare l'accordo sottoscritto;
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La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
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La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Accedi al servizio
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile:
i coniugi si presentano direttamente innanzi all’Ufficiale dello stato civile del comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
I coniugi si devono presentare presso il comune o:
- di celebrazione del matrimonio in forma civile;
- di celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- di residenza di uno dei coniugi.
L'accordo può essere sottoscritto dai coniugi solo quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti; saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
L’accordo non può contenere alcun patto di trasferimento patrimoniale ad eccezione dell'indicazione di un assegno di mantenimento a cadenza periodica.
Dal mese di maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a sei mesi nel caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato:
dal mese di novembre 2014 per le soluzioni consensuali di separazione, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio è prevista la negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
l'accordo deve essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica:
- in assenza di figli;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave.
l'accordo deve essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli):
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti.
Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del Pubblico Ministero dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune o dove è stato celebrato il matrimonio (in forma civile o religiosa) o dove è stato trascritto (in caso di matrimonio celebrato all'estero).
Ulteriori informazioni
Modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite.