Covid 19 e nuove prescrizioni di legge: dal 1 febbraio 2022 scatta l’obbligo del green pass base per accedere agli uffici pubblici

Rese note le indicazioni operative per l’applicazione delle nuove disposizioni di legge al personale dell’Amministrazione comunale.

Data di pubblicazione

Con il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, in conseguenza del grave peggioramento della situazione epidemiologica da virus Covid-19, sono state introdotte una serie di nuove misure che riguardano anche l’accesso agli uffici pubblici.

Dal 1 febbraio il green pass base - quello che si ottiene anche con il tampone - sarà infatti necessario anche per accedere agli uffici pubblici.

Attraverso una circolare a firma del capo dipartimento dei servizi di staff del Comune di Rimini sono state diramate le indicazioni operative per dare attuazione al nuovo decreto.

  • Dal 1 febbraio green pass base per andare negli uffici pubblici

Così come da indicazione del legislatore, il nuovo decreto ha inserito un comma (1-bis nell’art. 9-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52) che stabilisce che a decorrere dal 1° febbraio 2022, gli utenti dei servizi che intendano accedere agli uffici pubblici dovranno necessariamente possedere ed esibire una delle certificazioni verde Covid-19, ivi compresa quella che si ottiene effettuando un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (c.d. green pass base o debole).

  • Dal 15 febbraio vaccino obbligatorio per l’accesso dei lavoratori over 50 ai luoghi di lavoro

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il decreto del 7 gennaio 2022, n. 1, rimodula la disciplina previgente in materia di certificazione verde Covid-19, stabilendo che a decorrere dal 15 febbraio 2022, per l’accesso dei lavoratori over 50 ai luoghi di lavoro pubblici e privati non sarà più sufficiente il green pass base o debole, ma potranno accedere al luogo di lavoro unicamente i lavoratori che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario (anche con prima dose, decorsi 14 gg dalla relativa somministrazione) o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
  • avvenuta guarigione dalla malattia COVID-19, con contestuale cessazione del periodo di isolamento;
  • avvenuta guarigione dalla malattia dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

L’obbligo vaccinale riguarda il personale che ha compiuto i 50 anni di età e che pertanto si aggiunge al personale già previsto dalla norma previgente (personale delle strutture della Polizia locale e delle Scuole e Nidi d’Infanzia, per queste categorie di personale l’obbligo vaccinale rimane confermato anche per il personale con meno di 50 anni di età).

L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione rafforzata è esteso, oltre che al personale dipendente dell’Ente, anche a tutti i soggetti “che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”.

Consegue che i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale (over 50 di tutti i servizi, personale scolastico, educativo, appartenente alla Polizia locale e AFAM) che risultino privi della certificazione verde rafforzata, oltre ad essere soggetti all’applicazione della sanzione che verrà disposta d’ufficio dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate che vi provvede, non potranno accedere ai luoghi di lavoro (cfr. art. 4-quinquies, comma 5 D. L. 44 del 2021) e saranno considerati “assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.

La norma precisa inoltre che, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della norma, saranno individuati i servizi “necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”, per l’accesso ai quali i cittadini saranno esonerati dall’obbligo di green pass.

  • Personale dell’Alta formazione artistica e musicale dell’Istituto Giovanni Lettimi

Il medesimo decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, all’art. 2, estende, a far data dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 al personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Consegue che sono soggetti all’obbligo tutti coloro che prestano attività lavorativa presso l’Istituto musicale G. Lettimi, compresi anche i dipendenti adibiti a mansioni esecutive, ausiliarie ed amministrative.

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Ultimo aggiornamento

11/01/2024, 00:10