Dilazione pagamento avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali

Procedura di rateizzazione del debito.

A chi si rivolge

Destinatari

Il servizio si rivolge a tutti i contribuenti, che hanno ricevuto avvisi di accertamento tributari e delle relative ingiunzioni fiscali e che si trovano in temporanea situazione di difficoltà finanziaria.

Cos'è

Procedimento per Rateizzazione

Il contribuente, che si trova in temporanea situazione di difficoltà finanziaria, può chiedere la dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento tributari e delle relative ingiunzioni fiscali, ai sensi degli articoli 3, 3 bis e 4, 4 bis del Regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie. 

Cosa serve

La procedura per poter ottenere la concessione delle dilazioni è la seguente: 

  • per avvisi di accertamento esecutivi e per le ingiunzioni fiscali, le  rate, di norma mensili e con importo minimo non inferiore a 50,00 euro  possono essere, tenendo conto delle somme complessivamente dovute:
    • a) fino a 100,00 euro: nessuna rateizzazione;
    • b) da euro 100,01 ad euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
    • c) da euro 500,01 ad euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
    • d) da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
    • e) da euro 6.000,01 ad euro 20.000,00: fino a 36 rate mensili;
    • f) oltre euro 20.000,01: fino a 72 rate mensili, 

La concessione della dilazione oltre ad euro 20.000,01, di cui al precedente punto f), se richiesta per un numero di rate mensili superiore a n. 36, è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata, ai sensi dell’art. 38 bis del DPR 633/72, da istituto di credito o assicurativo, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

Sugli importi dilazionati sono applicati gli interessi nella misura prevista nell’art. 2 del  Regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie. 

La richiesta di rateizzazione degli accertamenti esecutivi deve essere presentata in carta libera, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune, agli sportelli dei competenti uffici tributari, ubicati in via Ducale n.7 o inviata via fax, via email, tramite PEC oppure per posta, con raccomandata A/R.

La richiesta di rateizzazione delle ingiunzioni fiscali deve essere presentata in carta libera, prima dell’avvio delle procedure esecutive, al concessionario della riscossione Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A., accedendo al seguente link https://www.sorit.it/ita/links/Rateizzazione.

In relazione alla richiesta presentata, il contribuente riceverà la notifica del relativo provvedimento di rateizzazione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per lo stesso periodo concesso inizialmente, a condizione che non sia intervenuta decadenza, ai sensi del comma successivo.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo della rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

 

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Area di riferimento

Uffici correlati

Ufficio tributi sugli immobili

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Ultimo aggiornamento

23/01/2023, 14:17