Cos'è

I coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente possono negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello stato civile.

Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Cosa serve

Le fasi dell'accordo per la separazione o divorzio innanzi all'Ufficiale di stato civile:

  • prenotazione di appuntamento all'ufficio previa trasmissione della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (vedi allegati) all'indirizzo e-mail statocivile@comune.rimini.it;

  • ai coniugi sarà trasmesso un avviso di pagamento "pagoPA" al fine di provvedere al versamento di Euro 16,00;

  • l’Ufficiale dello stato civile,  solo nel caso di accordo di separazione o divorzio, il giorno della firma dell'accordo concorderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento per la sottoscrizione della conferma (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);

  • nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di stato civile per confermare l'accordo sottoscritto;

  • La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;

  • La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

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Come si fa

Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile:

i coniugi si presentano direttamente innanzi all’Ufficiale dello stato civile del comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

I coniugi si devono presentare presso il comune o:

  • di celebrazione del matrimonio in forma civile;
  • di celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
  • di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
  • di residenza di uno dei coniugi.

L'accordo può essere sottoscritto dai coniugi solo quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti; saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.

L’accordo non può contenere alcun patto di trasferimento patrimoniale ad eccezione dell'indicazione di un assegno di mantenimento a cadenza periodica.

Dal mese di maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a sei mesi nel caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato:

dal mese di novembre 2014 per le soluzioni consensuali di separazione, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio è prevista la negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.

l'accordo deve essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica:

  • in assenza di figli;
  • in assenza di figli minori;
  • in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave.

l'accordo deve essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli):

  • in presenza di figli minori;
  • di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
  • di figli maggiorenni non autosufficienti.

Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del Pubblico Ministero dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune o dove è stato celebrato il matrimonio (in forma civile o religiosa) o dove è stato trascritto (in caso di matrimonio celebrato all'estero).

Ulteriori informazioni

Modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio

I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite.

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Area di riferimento

Uffici correlati

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Ultimo aggiornamento

24/11/2023, 08:37