Quando è richiesta, quando va presentata e chi la deve rilasciare, cosa fare nel caso di un impianto senza certificazione

Cos'è

La dichiarazione di conformità alla regola d’arte è un documento che l’installatore è obbligato a rilasciare qualora realizzi un impianto tra quelli elencati all’art. 1 comma 2 deL D.M. 37/08, decreto che di fatto sostituisce la famosa legge 46/90.

Con la Dichiarazione di conformità, che in gergo tecnico è conosciuta anche come DICO, l’installatore certifica che l’impianto è stato realizzato seguendo la regola dell’arte ovvero che rispetta gli standard di qualità e sicurezza.

Quando è richiesta?

Nell’articolo 1 del Decreto Ministeriale 37/08 si definisce l’ambito di applicazione e la classificazione degli impianti soggetti al decreto stesso.

In particolare bisogna rilasciare la dichiarazione di conformità qualora si realizzi all’interno di edifici, indipendente dalla destinazione d’uso dell’edificio stesso, uno dei seguenti impianti:

a) tutti gli impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica; Rientrano in questa categoria anche gli impianti per l’automazione di porte e dei cancelli, nonché gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;

b) gli impianti radiotelevisivi, l’installazione delle antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) gli impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento, oltre agli impianti per la ventilazione dei locali e l’evacuazione di eventuali fumi e condense;

d) gli impianti idrici e sanitari;

e) gli impianti per la distribuzione e l’utilizzo del gas;

f) gli impianti per il sollevamento delle persone, quindi ascensori, montacarichi e scale mobili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

Il rilascio della DICO è sempre necessaria nel caso in cui si installi un nuovo impianto, ma anche in caso di manutenzione straordinaria o ampliamento di un impianto esistente, in questi ultimi due casi la dichiarazione di conformità farà riferimento solamente alla parte di impianto modificata.

In presenza di manutenzione ordinaria non è necessario il rilascio della certificazione alla regola d’arte.

Quando va presentata e chi la deve rilasciare?

Al termine dei lavori, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati e fanno parte integrante della dichiarazione di conformità:

  • il progetto dell’impianto, redatto da un professionista iscritto all’albo nei i casi stabiliti dall’Art. 5 del DM 27/08 o dallo stesso installatore negli altri casi (in questa seconda ipotesi basterà ad esempio lo schema planimetrico ed una relazione descrittiva degli impianti);
  • la relazione con le tipologie dei materiali, anche detta elenco dei materiali utilizzati nella costruzione dell’impianto stesso;
  • riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti, se presenti per l’edificio;
  • il certificato di iscrizione alla camera di commercio dell’impresa che effettua l’installazione dell’impianto stesso, oppure copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali se rilasciato da un professionista.

Le imprese abilitate al rilascio della dichiarazione di conformità devono essere iscritte al registro delle imprese o all’albo artigiani ed avere al loro interno un soggetto in possesso dei “requisiti tecnico-professionali“, così come definiti all’art. 4 del DM 37/08.

Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità e non è stato presentato un nuovo titolo edilizio, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, l'impresa installatrice trasmette, tramite pec all’indirizzo sportello.edilizia@pec.comune.rimini.it la dichiarazione di conformità ed il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Nel caso in cui si tratti di una nuova costruzione la dichiarazione di conformità è un elemento essenziale da allegare al certificato di agibilità.

Cosa fare se manca la dichiarazione di conformità?

Dipende dall’anno di realizzazione dell’impianto.

Gli impianti elettrici costruiti prima del 13 marzo 1990, cioè prima dell’entrata in vigore della legge 46/90, si considerano adeguati se dotati di interruttore magnetotermico differenziale da 30 mA o in generale sono dotate di protezione dai sovraccarichi e dai contatti diretti a monte dell’impianto. Se l’impianto non ha questi requisiti, basta installare un interruttore magnetotermico differenziale e ottenere la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla regola dell’arte. Se invece ha già i requisiti minimi si può incaricare un installatore o un professionista o un installatore per la verifica dell’impianto con il conseguente rilascio della “dichiarazione di rispondenza”.

Se l’impianto è stato realizzato dopo l’entrata in vigore delle lagge 46/90 e prima dell’entrata in vigore del dm 37 08 è possibile certificare i requisiti della regola dell’arte attraverso il rilascio della “dichiarazione di rispondenza”.

Per gli impianti costruiti dopo l’entrata in vigore del DM 37/08 non ci sono alternative alla dichiarazione di conformità.

Cosa serve

Per richiedere copia della dichiarazione di conformità impianto il cittadino deve fornire:

  • dati relativi all'immobile (indirizzo, dati catastali, proprietà);
  • anno di rilascio dichiarazione di conformità.

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Come si fa

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia più reperibile per smarrimento o mancata consegna da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, per verificare se è stata depositata copia presso il Comune ci si può rivolgere ai tecnici dell'ufficio che cotrolleranno negli archivi.

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Ultimo aggiornamento

20/01/2023, 03:54