Ricongiungimento familiare
Richiedendo il ricongiungimento familiare, lo straniero in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per lavoro può esercitare il diritto all'unità familiare.
Si può richiedere il ricongiungimento in favore:
- del coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni;
- dei figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- dei figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie esigenze di vita in maniera permanente o per le loro condizioni di salute che comporti invalidità totale;
- dei genitori a carico che non abbiano un adeguato sostegno familiare nel proprio Paese di origine o di provenienza.
Dal 10 aprile 2008 è partita la nuova procedura di inoltro delle richieste di ricongiungimento familiare di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
Pertanto a partire da questa data non saranno più accettate domande di ricongiungimento che non siano presentate via web.
E' necessario rivolgersi alle organizzazioni sindacali o ai patronati alle associazioni autorizzate ad accedere al sistema e quindi a presentare le domande.
è possibile avvalersi dell'assistenza delle associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali, e delle associazioni
- Decreto Legislativo n.5 del 8/1/07;
- Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008;
- Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8/1/2007 n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.
Prefettura di Rimini - Sportello Unico per l'Immigrazione
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