Manifestazioni / commercio sull'arenile
All'Ufficio Demanio Marittimo compete:
1) la disciplina del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica in forma ambulante, dell'attività di scuole di nuoto, vela, windsurf lungo le spiagge e conseguentemente il rilascio dei relativi permessi;
2) attività, feste, manifestazioni ricreative e sportive, spettacoli pirotecnici sulle aree in concessione.;
3) l'emanazione di un'ordinanza integrativa dell'ordinanza balneare emessa ogni anno dalla Regione Emilia Romagna in materia di utilizzo del demanio marittimo con la quale vengono disciplinati:
- eventuali divieti di accesso in spiaggia durante le ore notturne;
- l'ampiezza della zona di mare destinata alla balneazione (entro un intervallo minimo e massimo fissato dalla Regione);
- la fascia di spiaggia destinata esclusivamente al libero transito;
- le distanze fra i paletti degli ombrelloni;
- il servizio di salvamento.
4) il rilascio, il rinnovo, la revoca e le modificazioni delle concessioni in ambito turistico ricreativo (spiaggia) nonchè la riscossione dei relativi canoni.
5) l'attività di controllo amministrativo e riscossione canone sulla darsena turistica realizzata su un'area in concessione.
6) il rilascio, il rinnovo, la revoca e le modificazioni delle concessioni sulla spiaggia (stabilimenti balneari, mosconai, bar, ristoranti) e l'autorizzazione per feste o manifestazioni sulle spiagge libere.
MANIFESTAZIONI IN SPIAGGIA :
Il titolare di una Concessione Demaniale Marittima per Stabilimento Balneare o per Chiosco Bar, può effettuare manifestazioni, eventi per i propri clienti se queste non comportano l'installazione di strutture aggiuntive.
- essere in possesso di ogni permesso e/o autorizzazione prevista dalle norme vigenti in relazione al tipo di manifestazione;
- essere in possesso di apposita copertura assicurativa per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dallo svolgimento della manifestazione.
- comunicazione su modulo predisposto reperibile anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico Piazza Cavour 29.
- L'art.105 del D.Lgs.112/98 conferisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo (un tempo di competenza statale e precisamente delle Capitanerie di Porto);
- con la Legge n.9 del 31/05/02 la Regione Emilia Romagna ha provveduto a delegare ai Comuni l'esercizio di tali funzioni;
- l'art.3 comma 3 della citata Legge regionale attribuisce infatti ai Comuni diverse funzioni:
a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'art.42 del Codice della Navigazione, delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale;
b) pulizia degli arenili;
c) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale;
d) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei nullaosta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;
e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull'arenile.
Tuttavia, l'art.10 della citata Legge regionale, denominato "norme transitorie" rinvia l'efficacia del conferimento - sino all'approvazione da parte dei Comuni dei Piani dell'arenile - delle funzioni previste nella lettera a) dell'art.3 (a titolo esemplificativo concessioni ai bagnini, bar, ecc..).