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Giovedì, 20 11 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIQUOTE


Per l'anno 2008 il Comune di Rimini ha fissato le seguenti aliquote:

6 per milleUnità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze (n. 1 garage o posto auto, n. 1 cantina o ripostiglio, se distintamente accatastati) che risultano: abitazione principale di soggetti passivi residenti nel Comune; abitazione in proprietà od usufrutto di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché la stessa non sia locata; abitazione del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale e non possiede altra abitazione principale nel Comune.
6 per milleAbitazioni locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale (non rientra in questo caso l'immobile concesso in uso gratuito con contratto di comodato registrato) e abitazioni locate agli Enti Locali e all'Azienda Casa Emilia-Romagna (A.C.E.R.), per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio destinate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, se il contratto di locazione non è stipulato alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla Legge 431/98. Per il riconoscimento dell'agevolazione per le abitazioni locate, gli interessati devono comunicare all'Ufficio Tributi sugli Immobili gli estremi di registrazione del contratto oppure consegnarne copia; la comunicazione conserva validità per tutta la durata del contratto.
2 per milleImmobili ad uso abitativo concessi in locazione alle condizioni definite nei Patti Territoriali di cui alla Legge n. 431 del 9.12.1998 (art. 2 comma 3, art. 5 comma 1, 2, 3) per i seguenti tipi di contratti: locazione ad uso abitativo; locazione ad uso abitativo di natura transitoria; locazione di natura transitoria per le esigenze abitative di studenti universitari. Rientrano in questa tipologia le abitazioni locate agli Enti Locali o all'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, se il contratto di locazione è stipulato alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla Legge 431/98. Per usufruire dell'aliquota agevolata, gli interessati devono presentare all'Ufficio Tributi sugli Immobili copia del contratto di locazione entro la scadenza della rata di saldo.
2 per milleFabbricati di categoria A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale che abbiano sostenuto spese, nel corso dell'anno 2008, per interventi atti a conseguire risparmio energetico di importo minimo, al netto di contributi, pari a euro 10.000 (diecimila). Gli interventi, asseverati da un tecnico abilitato iscritto all'albo, che attesti anche la misura del risparmio ottenibile attraverso gli interventi effettuati, devono riguardare sia il risparmio energetico per la climatizzazione invernale (riscaldamento), che quello per la produzione di acqua calda sanitaria, con almeno un risparmio, rispettivamente, del 25% e del 50% rispetto ai consumi precedenti l'intervento ed attestati dalla certificazione energetica (espressi in Kwh/mq anno). Per usufruire dell'aliquota agevolata gli interessati devono presentare copia dell'attestazione all'Ufficio Tributi sugli Immobili, entro il 31/01/2009. L'agevolazione è valida per l'anno 2008.
2 per milleFabbricati ubicati nel centro storico ove hanno sede "botteghe storiche": si intendono per tali le attività commerciali, artigianali o di pubblico esercizio, da almeno trenta anni ubicate nel medesimo fabbricato, esercenti la medesima attività, mantenendo la medesima insegna; la titolarità della gestione può essere cambiata. L'agevolazione é concessa nei casi in cui la proprietà dell'immobile coincida con la gestione dell'azienda. Per usufruire dell'aliquota agevolata, gli interessati devono presentare all'Ufficio Tributi sugli Immobili - entro la scadenza della rata di saldo, ed a pena di decadenza, istanza corredata di documentazione atta a dimostrare i requisiti descritti.
2 per mille
6 per mille
Fabbricati ubicati nel centro storico, ove vengono effettuati interventi di manutenzione delle facciate prospicienti strade ed aree pubbliche, appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/9 (2 per mille), e relative pertinenze, oppure di altre categorie (6 per mille). Gli interventi di manutenzione delle facciate ammessi riguardano le seguenti opere: manutenzione ordinaria (con onere riferito alle sole facciate non inferiore ad Euro 10.329,14); manutenzione straordinaria o di restauro e di risanamento conservativo (con onere riferito alle sole facciate non inferiore ad Euro 15.493,71). L'agevolazione sarà riconosciuta in relazione alle unità immobiliari che risultino facenti parte della/e facciata/e interessata/e all'intervento. (*)
6 per milleFabbricati ad uso albergo ove vengono effettuati interventi di abbattimento delle barriere architettoniche: gli interventi ammessi riguardano opere per adeguare alla vigente normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche (visitabilità) tutte le parti degli immobili destinate ai servizi comuni ed i percorsi che consentono di accedere all'esercizio alberghiero dalla pubblica via con onere complessivo non inferiore ad Euro 25.822,84. (*)
9 per milleFabbricati ad uso abitativo (incluse le pertinenze) non utilizzati dal proprietario, per i quali alla data del 01/01/2008 non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni.
7 per millePer tutti gli immobili non individuati dalle precedenti tipologie. Rientrano tra questi: i fabbricati diversi dalle abitazioni; le abitazioni all'interno delle quali risulti costituito un nucleo anagrafico (es. uso gratuito ai parenti); le unità abitative, sempre incluse le pertinenze, non locate e tenute a disposizione.
 


(*) Si precisa quanto segue: l'agevolazione è concessa per tre anni d'imposta, pari a 36 mensilità, con decorrenza dall'inizio dei lavori; per usufruire dell'aliquota agevolata si dovrà presentare all'Ufficio Tributi sugli Immobili - istanza, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale hanno inizio i lavori; se l'istanza viene presentata oltre detto termine decadenziale, il beneficio è accordato dall'anno nel quale essa viene presentata e limitatamente alle mensilità che residuano calcolando 36 mensilità dall'inizio dei lavori; la pratica deve essere perfezionata, con la presentazione della documentazione a corredo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale viene dichiarata la fine dei lavori. I requisiti necessari sono indicati nell'allegato B) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17/01/2008.

 
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