
NOVITA' IN MATERIA DI DICHIARAZIONE ICI
A partire dall'anno 2008, l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI è stato parzialmente soppresso (a seguito del Provvedimento del 18 dicembre 2007 dell'Agenzia del Territorio) nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche relative alla disciplina del modello unico informatico (MUI); diversamente, permane l'obbligo di presentare la dichiarazione per ottenere riduzioni d'imposta o quando gli elementi da considerare ai fini della determinazione del tributo dipendano da atti per i quali non e' applicabile il MUI e il Comune non è, quindi, in possesso delle informazioni necessarie per verificare la posizione tributaria.
Si segnala inoltre che per conoscere i dati relativi agli immobili posseduti, i contribuenti possono consultare gratuitamente gli archivi catastali messi a disposizione dell'Agenzia del Territorio, seguendo le modalità di accesso indicate sul sito www.agenziaterritorio.it.
CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI
Nei casi in cui, a seguito di variazioni avvenute nel 2007, il Comune non puo venire a conoscenza delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, il contribuente deve presentare la denuncia di variazione ICI utilizzando l'apposito modello di dichiarazione.
Si ribadisce a tal proposito quanto riportato nelle istruzioni allegate al modello di dichiarazione (approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 aprile 2008) in merito alle fattispecie più significative; inoltre, rispetto a quanto non espressamente indicato nelle citate istruzioni, si ritiene opportuno specificare quanto segue in merito all'ipotesi di variazione riferita “all'abitazione principale del soggetto passivo”:
Si ricorda che la denuncia non è comunque dovuta in mancanza di variazioni, poichè si fa riferimento a quelle presentate negli anni precedenti.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della denuncia dei redditi relativa all'anno d'imposta 2007, e quindi:
| Modalità di presentazione della denuncia dei redditi | Soggetti interessati | SCADENZA DICHIARAZIONE ICI |
| Presentazione su modello cartaceo a banca o posta | Persone fisiche, società semplici, società in nome collettivo e in accomandita semplice, società ed associazioni ad esse equiparate | 30/06/2008 |
| Presentazione per via telematica | Persone fisiche, società semplici, società in nome collettivo e in accomandita semplice, società ed associazioni ad esse equiparate | 30/09/2008 (**) |
| Presentazione per via telematica | Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (*) | 30/09/2008 (**) |
(*) per i soggetti IRES il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va inoltrata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta che comprende il 31/12/2007.
(**) termine così modificato dall'art. 3 comma 5 del Decreto Legge 97/2008.
La denuncia deve essere consegnata all'Ufficio Tributi sugli Immobili del Comune di Rimini in via Ducale 5/7, o spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senzaricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione ICI 2007". In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. Si raccomanda di presentare insieme, sia l'originale per il Comune, che la copia per l'elaborazione meccanografica.
OMESSA, INFEDELE O INESATTA DICHIARAZIONE
La Legge (art. 13 D.Lgs. 18/12/97, n. 472, e succ. mod.) consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente, nei termini previsti, le violazioni connesse alla presentazione della dichiarazione ICI mediante il "ravvedimento operoso". Questo istituto comporta riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili (in talune ipotesi fino ad un 1/8 del minimo).
Dove rivolgersi:
Unita' Operativa Economato e Tributi sugli Immobili
UFFICIO TRIBUTI SUGLI IMMOBILI - Via Ducale 7/9 - 47900 Rimini
Orario: da lunedì a venerdì 10-13.15; giovedì 9-17
Parcheggio: ex-Area Sartini, Piazzale Tiberio
e-mail: tributi@comune.rimini.it
Telefono: 0541 704631 Fax: 0541 704170