
Il permesso per invalidi (contrassegno arancione) è valido su tutto il territorio nazionale ed ha una validità di 5 anni dalla data del timbro di emissione, dopodiché occorre richiedere il rinnovo.
In caso di inabilità temporanea, ad es. in seguito ad infortunio, è possibile richiedere un permesso temporaneo.
Il permesso consente di circolare in centro storico e parcheggiare negli stalli riservati agli invalidi, senza l'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree a tempo determinato.
Il permesso non consente il parcheggio negli stalli riservati specificatamente ad altre categorie (residenti in centro, taxi, ecc.) e neppure nell'area 'G' del centro storico (Piazza Tre Martiri, Piazza Cavour, Via IV Novembre nel tratto da Piazza Tre Martiri alla Via Tempio Malatestiano, Corso d'Augusto nel tratto da Piazza Tre Martiri a Corso Giovanni XXIII e Via Garibaldi nel tratto da Piazza Tre Martiri a Via Sigismondo) dove però è consentito circolare e fermarsi per una brevissima sosta (il tempo utile per fare salire/scendere la persona invalida).
I possessori del permesso possono sostare liberamente nei normali parcheggi a pagamento (stalli blu) purchè quelli a loro riservati (stalli gialli) siano tutti occupati e purchè sia esposto in modo ben visibile sul cruscotto il permesso invalidi.
PER UN NUOVO PERMESSO
Certificato della commissione medica dell'AUSL che attesti la ridotta capacità di deambulazione.
(Per fissare la visita medica: Ufficio Certificati AUSL - Via Coriano 38 - Tel 0541/707254).
Orario per informazioni e prenotazioni: da lunedì a giovedì 12-13
Orario ricevimento, solo su appuntamento: lunedì e mercoledì 8.30-12/ giovedì 14-16.30
PER IL RINNOVO DEL PERMESSO
Se il permesso precedente aveva una validità di 5 anni è sufficiente consegnare un certificato rilasciato dal proprio medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del permesso stesso. Se il permesso precedente aveva validità temporanea, inferiore a 5 anni, occorre rifare la pratica come nuovo permesso.
- D.P.R. n. 495/1992 art. 381: sulla concessione del contrassegno invalidi;
- D.P.R. n. 503/1996 art. 12 comma 3: estende la possibilità di ottenere il contrassegno anche ai non vedenti;
- D.P.R. n. 384/1978 art. 6: il contrassegno va esposto sul cruscotto;
- D.P.R. n. 384/1978 art. 5: nei centri abitati, in caso di limitazione della sosta e/o della circolazione, l'autorità competente può disporre la circolazione e la sosta;