
VENDITE PROMOZIONALI
Si possono effettuare tutto l'anno, ma per un periodo limitato (anche se la legge non specifica comunque tale limite).
Vengono effettuate per promuovere parte dei prodotti merceologici.
Non occorre alcun tipo di comunicazione
SALDI DI FINE STAGIONE
Si possono effettuare solo in due periodi dell'anno: dal PRIMO SABATO DI GENNAIO AL PRIMO SABATO DI MARZO (periodo invernale) e dal PRIMO SABATO DI LUGLIO AL PRIMO SABATO DI SETTEMBRE (periodo estivo).
Riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda che col tempo si deprezzerebbero.
Occorre una comunicazione in carta semplice indirizzata al Comando della Polizia Municipale, da far pervenire almeno 5 giorni prima della data dall'inizio, dichiarando il periodo.
VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Si possono effettuare tutto l'anno, ma solo per un periodo limitato e nei quattro casi di seguito specificati. (Non si possono effettuare nel mese di dicembre le liquidazioni a seguito di rinnovo locali).
Occorre una comunicazione da inoltrarsi al comando della Polizia Municipale tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita, indicando il motivo, l'ubicazione e il periodo.
Occorre inoltre allegare:
- per cessazione attività commerciale (durata massima 13 settimane) :
una dichiarazione del richiedente di cessare l'attività al termine della vendita
- per cessione dell'azienda (durata massima 13 settimane) :
atto di compravendita;
- per trasferimento sede (durata massima 6 settimane) :
dichiarazione di possesso dell'autorizzazione al trasferimento;
- per rinnovo locali (durata massima 6 settimane con asclusione del mese di dicembre) :
dichiarazione di avere richiesto il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia (se necessaria) o copia del preventivo di spesa e conferma d'ordine all'impresa incaricata. L'esecuzione dei lavori che si intendono eseguire devono determinare la chiusura dell'esercizio per almeno 15 giorni consecutivi.
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NOTE
- I manifesti o gli striscioni di promozione pubblicitaria obbligatoriamente affissi sulle vetrine sono soggetti ad una dichiarazione e al pagamento di una tassa.
Sono esentati solo i manifesti pubblicitari con superficie inferiore a mezzo metro quadro per ogni vetrina.
- La tassazione minima ha la durata di un mese oppure si possono scegliere tassazioni di mesi 2, 3 o 1 anno.
- La merce esposta deve avere sempre il cartellino contenente il prezzo di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo scontato.
Delibera di Giunta della Regione n. 2052 del 1/12/2008
Normativa precedente:
- Decreto Presidente della Repubblica 6 aprile 2001 n. 218
- Delibera di Giunta Regionale n. 1732 del 28/9/99, in vigore alla data del 20/10/99.
- Delibera di Giunta Regionale n. 2549 del 9/12/2003.
- Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 art.14 (obbligo esposizione prezzo di vendita) e 15.
- Disposizione Dirigenziale prot. n. 215792A del 27/9/2000.