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Comune di Rimini
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Martedì, 21 05 2013
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ALIQUOTE E DETRAZIONI


Restano valide per l'acconto 2013 le aliquote e detrazioni già pubblicate per il 2012 (ed approvate con Delibera n. 27 del 14 giugno 2012 e Delibera n. 66 del 25 ottobre 2012), in quanto il Comune di Rimini non ha approvato nuove delibere in materia di IMU entro il 16 maggio.

Il Decreto Legge n° 35/2013 stabilisce che le delibere in cui si determinano aliquote e detrazioni per l'anno 2013, si applicano ai versamenti in acconto solo se pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze entro il 16 maggio 2013. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata - pari al 50% dell'imposta dovuta - calcolata in base alle aliquote ed alle detrazione approvate per il 2012.

Si riportano di seguito le aliquote deliberate:

ALIQUOTE IMU - COMUNE

ATTENZIONE: il versamento 2013 per le abitazioni principali non di pregio sarà oggetto di apposito provvedimento del Governo, che ne dovrebbe sospendere il pagamento in acconto.

aliquota del 0,5 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

  • unita' immobiliare di categoria catastale da A/2 ad A/7 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
  • abitazione di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) dei soci assegnatari;
  • unità immobiliari appartenenti agli Istituti Autonomi per le Case Popolari regolarmente assegnate adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) dei soci assegnatari;

aliquota del 0,6 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

  • unita' immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
  • abitazione di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota del 0,76 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

  • abitazionie relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3;  
  • abitazioni e relative pertinenze locate agli EELL e/o all'ACER per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, se il contratto di locazione è stipulato alle condizioni di cui ai patti territoriali ai sensi dell’art.  2, c. 3, e dell’art. 5 commi 1, 2 e 3 della L. n. 431/98;

aliquota del 0,1 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

  • fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, convertito in L. n. 133/94;

aliquota del 1,06 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

  • abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendosi quelle all’interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle ove non risulta essere registrato alcun contratto di locazione;
  • abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, non destinate ad abitazione principale dei soggetti passivi, per le quali non risulta essere registrato alcun contratto di locazione ai sensi della L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3.

aliquota del 0,99 per cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle precedenti tipologie.


ALIQUOTE IMU - QUOTA STATO (Legge di Stabilità 2013 - Art. 1, comma 380,  lettera f) della Legge n. 228/2012)

Per l'anno 2013 e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

E' invece soppressa la quota di imposta che era dovuta nel 2012 allo Stato su tutte le altre unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e fabbricati rurali.

 

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ATTENZIONE: il versamento 2013 per le abitazioni principali non di pregio sarà oggetto di apposito provvedimento del Governo, che ne dovrebbe sospendere il pagamento in acconto.

Per l'abitazione principale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare, nonché per le relative pertinenze, dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Quindi se più comproprietari o contitolari utilizzano la stessa unità come abitazione principale, la detrazione va ripartita tra loro in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso (es. coniugi comproprietari in ragione del 70% e 30%: la detrazione spetta a ciascuno per il 50%).

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

La detrazione si applica anche:

  1. alle abitazioni e pertinenze possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  2. alle abitazioni e pertinenze possedute dagli Istituti autonomi per le case popolari (ACER) regolarmente assegnate.

Anche per il 2013, ad eccezione dei punti 1) e 2) precedenti, la detrazione spettante al soggetto passivo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio del medesimo purché di età non superiore a ventisei anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

Il Comune di Rimini, con Delibera di C.C. n. 66 del 25 ottobre 2012, ha approvato una elevazione della detrazione per l'abitazione principale ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela. Per l'individuazione delle fattispecie e delle condizioni richieste per usufruire del beneficio, si rimanda alla delibera su indicata.

Per il riconoscimento della presente detrazione i contribuenti interessati sono tenuti a presentare, entro la scadenza della rata del saldo IMU, pena esclusione dal diritto, apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

 

Pagina WEB aggiornata al 17 maggio 2013.

Dove rivolgersi:

Direzione Risorse Finanziarie
U.O. Tributi sugli immobili e Federalismo municipale
Via Ducale, 7 - 47921 Rimini

Orario: da lunedì a venerdì 10-13.15; giovedì 9-17
Parcheggio: ex-Area Sartini, Piazzale Tiberio
e-mail: tributi@comune.rimini.it
pec:     ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it
Telefono: 0541 704631   Fax: 0541 704710

 
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