
Agevolazioni tributarie a seguito di attribuzione del classamento catastale in riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 40 e seguenti, D.L. 03/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n. 286.
Le novità legislative introdotte dal collegato alla Legge Finanziaria 2007 (D.L. 262/2006, convertito in L.286/2006) hanno determinato un diverso trattamento fiscale riferibile ad unità immobiliari, o parti di esse, che in precedenza risultavano fattispecie esenti da Imposta sugli Immobili (ICI) e da Imposta di Scopo (ISCOP).
Si tratta degli immobili, o loro porzioni, destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell'ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, per i quali è previsto l'accatastamento come unità immobiliari autonome e l'inserimento in altra appropriata categoria di diverso gruppo.
Tenuto conto della portata innovativa della norma e delle incertezze interpretative che la stessa ha generato in merito al censimento e relativo accatastamento, il Comune di Rimini, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 03.04.2008, si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 13 della Legge 289/2002 in materia di definizione agevolata di tributi propri, per consentire ai contribuenti interessati di sanare i versamenti dovuti ai fini ICI e ISCOP per l'anno d'imposta 2007.
Pertanto, i contribuenti che si avvarranno della deliberata definizione agevolata, potranno beneficiare della non applicazione di sanzioni ed interessi, dovuti in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, fermo restando l'obbligazione di provvedere al versamento delle imposte dovute per l'anno 2007.
Per la regolarizzazione della posizione tributaria i contribuenti interessati dovranno, quindi, provvedere:
Si ricorda infine che: