In base alle caratteristiche costruttive possono individuarsi due tipologie di passi carrabili:
- “CON MANUFATTO SUL SUOLO PUBBLICO”:
quando l’accesso ad un area laterale idonea allo stazionamento di uno o piu’ veicoli avviene tramite manufatto stradale costituito generalmente “da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata” (art. 46, comma 3°, Reg. C.d.S.; art. 44, comma 4, del D.Lgs. 15/11/1993, n.507).
In questo caso l’apposizione del cartello segnaletico è OBBLIGATORIA.
- “SENZA MANUFATTO SUL SUOLO PUBBLICO”:
Sono costituiti dai semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico (art. 46, comma 3°, Reg. C.d.S.; art. 44, comma 7 e 8, del D.Lgs. 15/11/1993, n.507).Si ritiene che la “banchina” stradale non costituisca propriamente “manufatto”.
In questi casi l’apposizione del cartello segnaletico è FACOLTATIVA (cioè l’Ente proprietario della strada, su espressa richiesta del proprietario degli accessi, tenuto conto delle esigenze di viabilità, può rilasciare l’apposito cartello).
Statistica e Passi Carrabili
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