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Sabato, 31 07 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
Sei in: COMUNE E UFFICI » Canile

INFORMAZIONI GENERALI

Varie.

DENUNCIA POSSESSO CANI

Per la denuncia del possesso di cani, obbligatoria per legge, occorre rivolgersi all'Ufficio Controllo Popolazione e Anagrafe Canina - Via Caduti di Marzabotto 25 - 47900 Rimini - Tel. 0541 704830.

IN CASO DI MORTE

  • Sepoltura

La sepoltura di animali, anche se di piccola taglia, in giardini o aree di terreno circostanti non è consentita per legge. Non esiste un cimitero per cani nella Provincia di Rimini.

  • Incenerimento

E' disponibile un servizio a pagamento di raccolta a domicilio e incenerimento di carcasse di animali d'affezione (cani e gatti) fornito da HERA RIMINI - Tel. 0541/364411 - N. Verde 800/999500 da telefono fisso; 199199500 da telefono cellulare.

Entro 15 giorni dal decesso occorre darne comunicazione all'ufficio suddetto, di persona o in forma scritta (via fax o lettera), fornendo fotocopia del documento di riconoscemento del proprietario e i dati del cane.

IN CASO DI MORSICATURE

in caso di morsicature di persone o animali è obbliglatorio sottoporre l'animale morsicatore ad osservazione sanitaria per 10 giorni ai fini della profilassi della rabbia. L'osservazione viene eseguita dal Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. di Rimini.

TRASPORTO IN MACCHINA

Se ti sta a cuore l'incolumità del tuo animale non lasciarlo mai in macchina incustodito, sia pure per pochi minuti, nemmeno con i finestrini abbassati, soprattutto d'estate. Il surriscaldamento della macchina nella bella stagione può raggiungere una temperatura di 40 gradi all'ombra e 60 gradi al sole. Tieni presente che rischia di morire per ipertermia. I sintomi più comuni sono: affanno, salivazione e perdita dell'orientamento. Nei casi più gravi vomito, diarrea, collasso e coma. Le gengive possono assumere una colorazione rossa molto intensa.
Si aggiunge inoltre il pericolo, spesso sottovalutato, del suo rapimento.

ANIMALI IN CONDOMINIO

Nessuna norma può vietare il possesso di un animale cosìddetto di affezione, pur in presenza di regolamenti che contemplino tale divieto. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con diverse sentenze (n. 5078 del 30/10/1979; n. 5769 del 6/12/1978; n. 832 del 5/2/1980 e altre) che tali regolamenti sono nulli in quanto limitativi della libertà personale dell'individuo, cioè anticostituzionali. Se nel regolamento condominiale è posto il divieto in questione, questo sarà vincolante solo se voi lo avete firmato. L'assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali nemmeno se vota all'unanimità.

DISTURBO

Se il cane abbaia non è disturbo della quiete: sentenza della prima sezione penale della Corte di Cassazione n. 1394 del 6/3/2000. Se gli ululati del cane non disturbano una pluralità di persone, ma solo un singolo vicino, non è configurabile il reato di disturbo alla quiete pubblica. La suprema corte ha affermato che affinchè vi sia disturbo alla pubblica tranquillità (art. 659 codice penale) "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone". Il normale comportamento degli animali, anche se rumoroso, non è perseguibile penalmente (art. 844 codice civile).
Per cani che abbaiano in continuazione nelle ore diurne o notturne si può indirizzare un esposto al Sindaco facendo riferimento all'art. 659 del codice penale.

DEIEZIONI DEGLI ANIMALI

Le feci dei cani lasciate su suolo pubblico, compresi parchi e giardini di tutto il territorio comunale, devono essere raccolte con apposita attrezzatura (paletta e sacchetto, in distribuzione presso gli ambulatori veterinari, nei negozi che trattano articoli per animali, nonchè presso appositi distributori automatici) e gettate nei cestini portarifiuti. (Ordinanza di Polizia Municipale Prot. n. 266287E del 28/10/99).

TOELETTATURA - DOG SITTER

Per la toelettatura esistono numerosi negozi specializzati. Si consiglia comunque di evitare la tosatura degli animali perchè peggiora la loro tolleranza al caldo.
Coloro che non hanno il giardino o sono impossibilitati ad accompagnare il proprio cane a fare la necessaria passeggiata quotidiana, possono rivolgersi ai "Dog Sitter" i quali svolgono questo tipo di servizio.


CANI NEI PARCHI

E' consentito l'accesso nei parchi e giardini pubblici dei cani accompagnati dal proprietario muniti di museruola e guinzaglio, mentre non possono accedere nelle aree destinate e attrezzate per scopi specifici come le aree giochi per bambini.
Nei parchi e giardini pubblici possono essere individuati spazi destinati appositamente ai cani dove possono muoversi, correre e giocare liberamente, anche privi di guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori (art. 24 e 25 del Regolamento Comunale).

Aree di sgambamento:

  1. Parco Spina, Via Mosca Miramare
  2. Parco Cervi
  3. Parco XXV Aprile

CANI IN SPIAGGIA

L'Ordinanza balneare n.1/2005 della Regione Emilia Romagna (Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche) vieta di condurre e far permanere qualsiasi tipo di animale in spiaggia, anche se munito di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o dai cine-operatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio impegnati per il servizio di salvamento, ed i cani guida per i non vedenti.
I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell'ambito del proprio impianto e previa autorizzazione del Comune competente per territorio e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree debitamente attrezzate per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare.
I Comuni, nelle zone di spiaggia libera, possono individuare con apposita ordinanza e previa comunicazione agli uffici regionali decentrati competenti per territorio, aree appositamente delimitate, segnalate ed attrezzate con l'indicazione contestuale dell'orario di utilizzo ove è consentito l'accesso con animali.
Il proprietario del cane, dopo aver esibito il libretto sanitario e delle vaccinazioni dell'animale, può accedere in spiaggia avendo cura di tenerlo al guinzaglio o con la museruola e di provvedere alla pulizia immediata con paletta e sacchetto.

Per conoscere le spiagge in cui è consentito portare i propri cani consulare il sito di Rimini Turismo :
Stabilimenti balneari con accesso ai cani


GATTI RANDAGI - STERILIZZAZIONE

La Provincia di Rimini - Ufficio Tutela e Controllo Popolazione Canina e Felina - Via Dario Campana 64 - Tel. 0541 716 206 oppure 716 320, per limitare il proliferare dei gatti, ha deciso di concedere un incentivo alla sterilizzazione. La Provincia ha realizzato una convenzione con l'Ordine dei Medici Veterinari finalizzata alla riduzione dei costi degli interventi di sterilizzazione effettuati su gatte di proprietà di privati. In base a questo accordo il costo per il privato sarà di Euro 49 (invece di Euro 104)

Il cittadino interessato deve rivolgersi all'Ufficio per ritirare un coupon valido per un anno che consente di usufruire della prestazione veterinaria.

In base alla legge n.5/88 ed alla legge quadro n.281 del 14/08/91, che riguardano il randagismo felino e tutelano le colonie di gatti, l'ente che deve occuparsi dei gatti randagi (cura, sterilizzazione, ecc.) è il Comune di Rimini in collaborazione con il Servizio Veternario dell'A.U.S.L RIMINI.

L'incaricato dell'Ufficio Controllo Popolazione Canina e Felina (Tel. 0541/704787), in seguito a richiesta scritta del cittadino, fa un sopralluogo nella zona interessata, per verificare se il gatto non sia effettivamente di proprietà e se appartenga o meno ad una colonia già censita di gatti randagi.
Ogni colonia felina censita è sotto la sorveglianza del Comune, del Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. e di Associazioni Animaliste che si occupano di tutela degli animali.
Dopo gli opportuni controlli, l'AUSL e il canile intervengono per la sterilizzazione, poi il gatto viene di nuovo lasciato libero.
Chi è interessato al prelevamento di un gatto può rivolgersi direttamente al canile.