Per ottenere lo status di veicolo esente i titolari devono comprovare l’effettiva appartenenza a questa categoria. Ai fini del riconoscimento formale di veicolo esente, chi ha la titolarità del veicolo è tenuto a presentare comunicazione in bollo all’Ufficio Permessi con l’elenco dei veicoli per i quali si richiede il riconoscimento, specificando il tipo, la marca, la targa e la funzione a cui il veicolo è destinato.
L'Ufficio Permessi apporrà il visto e rilascerà una copia.
I dati dei veicoli sono inseriti nell’elaboratore del sistema di controllo degli accessi e sono automaticamente riconosciuti come autorizzati.
L’esenzione ha durata biennale e potrà essere rinnovata attestando la permanenza dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio.
In caso di modifiche dei veicoli occorre effettuare nuova comunicazione anche se il permesso non è ancora scaduto.
L'esenzione per gli invalidi ha la stessa validità della certificazione medica rilasciata dall'A.S.L. per ottenere il permesso invalidi.
Queste le categorie che possono liberamente transitare e sostare nelle Aree Pedonali e nelle Zone a Traffico Limitato del Centro Storico e del Borgo San Giuliano:
- Velocipedi, comprese biciclette a pedalata assistita;
- Vetture pubbliche a trazione animale;
- Veicoli di servizio appartenenti alle Forze Armate, agli organi di Polizia Nazionali e locali, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai servizi di Soccorso e alla Protezione Civile individuati dai contrassegni di ufficio;
- Veicoli privati utilizzati in situazioni particolari (dovere, facoltà legittima, stato di necessità, legittima difesa che possono essere esentati a posteriori, previa comunicazione giustificativa;
- Handicap (titolari di contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di Rimini o da altro Ente).
Però non possono sostare in Piazza Cavour, Corso d'Augusto (tra Corso Giovanni XXIII/Via Verdi e Via Brighenti), Piazza Tre Martiri, Via IV Novembre (tra Piazza Tre Martiri e Via Castelfidardo, Via Garibaldi (fra Piazza Tre Martiri e Via Sigismondo).
TUTTI I MEZZI CHE SEGUONO AVENTI MASSA COMPLESSIVA INFERIORE A 35 Q. SONO ESENTI DA PERMESSO Se il mezzo ha massa complessiva SUPERIORE a 35 Q., è necessario il permesso biennale e la comunicazione trasmessa all'Ufficio Permessi tramite fax, ad ogni ingresso in A.P. e Z.T.L. | Se transitano in via occasionale possono essere esentati a posteriori previa comunicazione giustificativa |
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- Veicoli in servizio di noleggio con conducente, taxi e in servizio di linea per trasporto pubblico di persone (senza limitazioni);
- Autocisterne per il rifornimento di combustibile o per l'espurgo delle vasche biologiche (*, *1);
- Veicoli di trasporto collettivo di persone che esercitano stabilmente l'attività nel comune di Rimini (scuolabus, trasporto disabili)(senza limitazioni);
- Veicoli di rappresentanza degli enti pubblici (*1);
- Veicoli preordinati alla rimozione dei veicoli (senza limitazioni) (*);
- Veicoli di servizio degli enti pubblici territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comuni e loro consorzi, unioni, associazioni e società) contrassegnati dal simbolo dell'ente apposto sulla carrozzeria (*1);
- Veicoli dell’ARPA, dell’ASL e delle Aziende Ospedaliere contrassegnati dal simbolo dell'ente apposto sulla carrozzeria (*1);
- Veicoli delle società controllate dalla Città di Rimini, individuati dai simboli dell'ente apposti sulla carrozzeria (*1);
- Veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali (postali, telecomunicazioni, erogazione acqua ed energia) contrassegnati dai simboli dell'ente apposti sulla carrozzeria (senza limitazioni);
- Veicoli per trasporto funebre (senza limitazioni);
- Veicoli autorizzati per la raccolta rifiuti (Nell'area e negli orari definiti al punto "*1" devono essere utilizzati esclusivamente veicoli a trazione elettrica o ibridi) (*, *1);
- Autovetture Car Sharing, dotate di segno distintivo (*1);
- Autoveicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, contrassegnati dai simboli sulla carrozzeria (*1);
- Autovetture di Stato o del Corpo Diplomatico (Stato di San Marino, Città del Vaticano ecc.) munite di segni distintivi (*1);
- Veicoli di soggetti pubblici contrassegnati con Decreto Ministeriale (*1, *2);
- Blindati per trasporto valori (*, *1);
- Veicoli adibiti alla consegna di giornali, muniti di segni distintivi (senza limitazioni);
- Veicoli adibiti alla consegna di medicinali, muniti di segni distintivi (*1);
- Veicoli di clienti diretti in albergo situato in AP o ZTL (esentati a posteriori, previa comunicazione giustificativa del titolare dell'albergo);
- Veicoli di operatori commercio su area pubblica (ambulanti) con posteggio (fisso o provvisorio) in AP o ZTL in occasione dei mercati.
In caso di assegnazioni temporanee di posteggi, possono essere esentati a posteriori, a seguito di presentazione di apposita comunicazione giustificativa; - Veicoli di medici che sostituiscono i medici convenzionati con il S.S.N. aventi pazienti in AP e ZTL, per eseguire visite domiciliari, con esonero a posteriori, presentando apposita comunicazione con allegata la documentazione dell'A.S.L. relativa al periodo di sostituzione (senza limitazioni);
- Veicoli di medici veterinari in pronta reperibilità per interventi domiciliari in AP o ZTL (*1).
(*) Anche se superiore a 35 Q. permesso biennale + comunicazione di transito in AP o ZTL
all'Ufficio Ppermessi tramite fax ogni volta.
(*1) Nelle fasce orarie dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 possono transitare ma non possono
effettuare fermate in Piazza Cavour, Corso d'Augusto nel tratto da Via Giovanni XXIII°/Via Verdi
(escluse) e Via Brighenti (esclusa), Piazza Tre Martiri, Via IV Novembre nel tratto compreso tra
Piazza Tre Martiri e Via Castelfidardo e in Via Garibaldi tra Piazza Tre Martiri e Via Sigismondo
(esclusa).
(*2) Nel caso di fermata occasionale, con la comunicazione giustificativa, gli stessi possono essere
giustificati a posteriori.