
Relazione annuale al Consiglio Comunale
Avv. Francesco Barletta
Amicus Plato, sed magis amico Veritas
(Ammonio Alessandrino - Via di Aristotele)
Signor Sindaco, signor Presidente del Consiglio Comunale, signori Consiglieri,
nell' accingersi a preparare una relazione sorgono spontanei degli interrogativi:
A cosa serve una relazione? A chi deve essere rivolta la relazione? Cosa deve contenere una relazione? Deve trattarsi di un' esposizione dei fatti e dei casi trattati oppure devono essere presi in considerazione anche le motivazioni, gli stati d' animo, le modalità con cui i casi sono stati affrontati, le rispondenze ottenute, gli stati d' animo e le convinzioni di chi l' Ufficio ha interessato, i suoi dubbi, le sue reticenze, i suoi non espressi fastidi, forse umanamente comprensibili anche se non giustificabili e non legalmente accettabili?
Tanti, tanti interrogativi; tanti e tanti e tanti dubbi per cui, alla fine, con una scrollata di spalle si è tentati così ragionare: perchè tanti tentennamenti, perchè tante perplessità, perchè tante introspezioni?
Se la relazione deve essere fatta, nero su bianco, se così è stabilito, se lo Statuto del Comune di Rimini lo prevede e lo impone, perchè tante storie? Si prenda la penna e si scriva; si prenda la penna e si esponga cosa è stato fatto, cosa è successo in un anno, perchè è esistito, per questo intero anno, l' Ufficio del Difensore Civico: in sintesi, a che cosa ed a chi è servito l' Ufficio del Difensore Civico; se sia stato utile od inutile; se sia un Ufficio accettato o solamente sopportato da coloro a cui si chiedono chiarimenti; se si ha volontà di mantenere tale Ufficio oppure se lo stesso venga visto e considerato come un ente a sé stante, avulso dalle stanze dei bottoni, un apparato da fare nascere solo speranze, suscitare solo aspettative in chi si sente defraudato o compresso o ingannato o quanto meno diminuito nei suoi diritti e nei suoi interessi.
Ed allora diamo pur mano alla relazione pur con la coscienza che una relazione sia già stata fatta, giorno dopo giorno, con il tenere informato di tutto il Sindaco, che tutto rappresenta e di tutto è chiamato a rispondere. Certamente, come verrà in seguito chiarito, non si può attendere da una relazione una risposta immediata e completa ad ogni problema: vi sono necessità di tempo da accomunare a volontà di fare.
Ci sovviene il consiglio dell' avvocato al cliente: avere ragione, saperla dimostrare, trovare chi la intenda, ecc.... ecc.....
Ma il Difensore Civico non può così esprimersi perchè è chiamato a rispondere – ed in tempi brevi. - E deve avere l' intima convinzione che il suo interessamento sia ritenuto “sacrosanto” da coloro che sono gli interpellanti e che la stessa relazione venga letta, esaminata, presa in considerazione non tanto per lo stile della sua estensione, che potrebbe essere anche modesto e semplicistico, ma per l' animus che sostanzia la relazione stessa attraverso il tormento di chi ha sempre il dubbio che forse poteva fare meglio di quello che ha fatto: per tutti e nell' interesse di tutti.
Il Difensore Civico, anche se dovesse vedere la sua relazione sfogliata distrattamente, con lettura di qualche rigo all' inizio, di qualche mezzo rigo al centro e della parte finale delle conclusioni e, poi, riposta come una cosa già superata o persino inutile, non per questo dovrebbe preoccuparsi o allarmarsi o sentirsi menomato nelle sue funzioni o rallentare il suo interessamento o ridimensionare la sua volontà di operare: deve sempre ritenere che la relazione sarà ripresa in mano con calma, con calma letta, che in essa si cercherà qualcosa di buono e che, alla fine, ognuno giungerà alla conclusione di dargli, comunque, una mano, nel modo che sarà possibile, per agevolarlo nell' espletamento del suo mandato.
Ecco perchè riteniamo che nella relazione verrà trovato dagli uomini di buona volontà (ed ovviamente anche dalle donne) qualcosa di più di ciò che risulta scritto, qualcosa di buono, si ritiene, perchè, come si legge nella lettera di S. Paolo al Vescovo Tito, “Tutto è puro per coloro che sono puri: Omnia munda mundis”, nel mentre, “Per quelli che sono contaminati ed infedeli niente è puro, chè, anzi, la loro stessa mente e le loro coscienze sono contaminate”.
Ma la relazione, si è certi, sarà letta da uomini responsabili a cui è stato affidato il destino di altri uomini e, quindi, da ritenere puri.
Olindo Guerrini nel suo libro “Postuma”, pubblicato con lo pseudonimo di Lorenzo Stecchetti, nello scrivere: “Poveri versi miei gettati al vento ..... Poveri versi miei che diverrete” era certo che i suoi versi sarebbero stati letti e che avrebbero avuto la giusta considerazione: le stesse certezze si hanno per la relazione.
2 - Tutta colpa del Sindaco
Chiunque si rivolge al Difensore Civico ha già pronto un colpevole a cui attribuire non solo la cattiva amministrazione dei suoi pretesi diritti od interessi ma, addirittura, tutta una serie di mali personali derivati come conseguenza.
Nella maggior parte dei casi detto colpevole è individuato nel Sindaco, il colpevole per eccellenza, l' uomo potente che poteva fare e non ha fatto, che poteva risolvere tutto e non ha risolto.<
E' un' affermazione che appare sofferta, dolorosa, insopportabile, quasi indicibile e non descrivibile da parte di chi, allargando le braccia in modo teatrale e melodrammatica rassegnazione, oppure sollevando ambedue le braccia verso il cielo esclama: “E pensare che l' ho pure votato!!!”
Ed è in questo momento che ha inizio la prima parte, quella umana, dell' intervento del Difensore Civico.
Viene così spiegato che non è un titolo preferenziale l' aver votato o meno il Sindaco, in quanto il Sindaco eletto rappresenta tutti i cittadini, in uguale misura, senza distinzione di sorta e che, pertanto, ha a cuore il benessere di tutti i cittadini; che le funzioni del Sindaco sono molteplici e, conseguentemente, alcune sono delegate e che, in particolare, per quel che concerne le specifiche richieste del cittadino le stesse vengono, dopo essere state esaminate, indirizzate ai vari Uffici competenti con la convinzione che, responsabilmente, i vari Uffici provvederanno al riguardo.
Niente affermazioni aprioristiche di condanna, quindi, anche perchè su quanto lamentato potrebbe avere ragione il Sindaco ed, in tale ipotesi, il Difensore Civico dovrà prendere atto che la pratica, per cui ci si lamenta, è stata svolta in modo corretto e che, pertanto, la lamentela assurge ad ingiusta pretesa se non, addirittura, a richiesta preferenziale nei confronti di altri cittadini. Non ogni richiesta deve essere per forza ritenuta giusta; non ogni lamentela ritenuta degna di intervento per l' ottenere quanto richiesto.
Ed è a questo punto che, inevitabilmente, nel richiedente più acceso, nel più decisamente convinto delle sue ragioni, il volto assume quell' espressione di meraviglia contrariata, come una specie di interrogativo, avvertibile nel tremolio dello sguardo esprimente dubbi e perplessità e, spesso, il tutto si concretizza nella frase: “Ma io sono venuto dal Difensore Civico per essere difeso ed invece qui si prendono le difese del Sindaco!!!”.
Sorge la domanda obbligata: “Ma lei sa chi è il Sindaco?” - E la risposta immediata con aria di convinta sufficienza: “Tutti sanno che il Sindaco è il Dott. Prof. Alberto Ravaioli”. Ma alla continuazione della domanda: “Non ritiene che il Difensore Civico debba difendere a maggior ragione anche il Sindaco dal momento che egli è non solo cittadino, ma addirittura il Primo cittadino?” si ha la risposta: “Certamente, se ha ragione, anche il Sindaco deve essere difeso.”
Ed allora il cittadino sente mormorare dal Difensore Civico e si sente, poi, necessariamente spiegare il detto “Amicus Plato, sed magis amica Veritas”
"Sono amico di Platone, ma sono maggiormente amico della Verità” che, tradotto in pratica, vuole dire che il Difensore Civico è sì l' amico del cittadino che a lui si rivolge, ma che non può tralasciare la verità e, pertanto, in caso di specie deve, senza mezzi termini dichiarare ed affermare, anche subito, che il Sindaco ha ragione, se la ragione appare in tutta la sua evidenza.
E si spiega, inoltre, che un giudizio non può, spesso, essere dato immediatamente e che necessita, quindi, che il caso concreto venga esposto con assoluta precisione, attenendosi ai fatti, per poter avere, sia dal Difensore Civico che dagli Uffici competenti, una serena risposta in tempi brevi.
3 - Quello là
Non tutti, però, se la prendono col Sindaco ma, un colpevole o un responsabile viene sempre additato da parte del richiedente, il quale afferma che si è rivolto all' Ufficio ritenuto competente, che ha cercato di parlare o che ha parlato con il dirigente o con qualche altro, senza sapere, il più delle volte, distinguere tra le varie posizioni, ma “quello là” , non gli ha dato soddisfazione, non gli ha spiegato per filo e per segno quello che doveva fare ecc., secondo la richiesta, ecc.. oppure che gli ha dato risposta negativa.
Primo scoglio da superare, nei rapporti coi richiedenti, è spiegare che “quello là” ha un nome e un cognome, che ha dei compiti e delle responsabilità, che non può essere ritenuto responsabile in modo semplicistico di pretesi ingiusti trattamenti, in quanto bisogna tenere presente che il dirigente o l' incaricato (quello là) deve attenersi a precise disposizioni di legge, a regolamenti comunali ecc..
E che bisogna tenere, altresì presente, che non sempre leggi e disposizioni hanno una limpidezza tale da poter dare la possibilità di scegliere, senza ombra di dubbio, una soluzione anziché un' altra.
Né si può ritenere, senza prove precise – come spesso si addimostra – che, in un certo comportamento vi sia dolo, cioè volontà di agire in modo ingiusto e che non sempre si può individuare subito cosa sia da considerare giusto.
Come non è pensabile che venga a manifestarsi un accanimento persecutorio nei confronti di chi, sino a quel momento, era forse addirittura uno sconosciuto al dirigente od all' incaricato.
Non vi sarebbe, quindi, nemmeno un movente qualsiasi per spiegare un comportamento illecito; né si può accettare l' ipotesi di un accanimento per semplice antipatia, come spesso viene affermato.
Al massimo si potrebbe addebitare una qualche colpa derivante da negligenza od imperizia.
Ma, anche in questi casi, il discorso si allarga dal momento che, per potere ritenere una negligenza, bisognerebbe anche dimostrare che tutte le condizioni di tempo, di luogo e di mezzi siano tali da non poter determinare, nel susseguirsi delle operazioni, una giustificazione della stessa.
Per quanto concerne l' imperizia si può certamente considerare che sarebbe come avventurarsi tra i fuochi per dimostrare la stessa dal momento che appare cosa molto difficile, nel groviglio di disposizioni e delle incertezze che spesso le stesse determinano, potere, in modo istantaneo, ergersi a giudice per sindacare la perizia di una persona, tanto più difficile se specifico è il ramo a cui la stessa è addetta e di cui deve rispondere.
Niente “quello là”, quindi, con quel senso dispregiativo che detta espressione accompagna, niente condanna preconcetta, niente affermazioni fuori dai denti.
L' esame approfondito del caso proposto all' attenzione del Difensore Civico, permetterà, se non proprio di individuare il confine tra il giusto e l' ingiusto, quanto meno di ricercare la soluzione adeguata al caso e risolverla con la collaborazione volontaria del dirigente (o dell' incaricato), se possibile, o costringendo lo stesso a collaborare, in caso di reticenza, con richiesta precisa, ricordando che deve rendere ragione del suo operato all' Amministrazione, che potrà, eventualmente, anche prendere dei provvedimenti.
Ed è appunto per quanto concerne la volontà e la necessità di dare risposte adeguate che l' Ufficio del Difensore Civico tiene informato di ogni e qualsiasi pratica e del suo svolgimento il sig. Sindaco di Rimini che è il rappresentante di tutti i cittadini.
Dopo tutti questi ed altri chiarimenti e precisazioni si può ritenere di avere instaurato un rapporto sereno con l' istante.
4 - Il Difensore Civico: l' onnisciente
Coloro che si rivolgono all' Ufficio del Difensore Civico partono dal presupposto che il Difensore Civico abbia non solo la conoscenza di tutto e di tutti ma che questa conoscenza sia esatta e precisa, “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
E' stato loro detto, o si sono autoconvinti, che il Difensore Civico possa subito trovare il bandolo della matassa o possa, immediatamente, dare risposte a situazioni complesse ed ingarbugliate o “mettere a posto” chiunque non abbia provveduto ad assecondare le richieste, giuste ed ingiuste che siano, ma ritenute sacrosante e giuste da chi le ha avanzate.
Questo modo di pensare induce ad un sorriso, legato alla giovinezza, quando, sin dall' iscrizione al primo anno di Giurisprudenza e con il fermo proposito di decidere l' attuazione della propria professione in difesa dei deboli e dei meno abbienti, avemmo un incontro con “zio Vincenzo”.
E spesso, a giustificazione del sorriso, si è costretti a raccontare all' interlocutore, divenuto curioso, di “zio Vincenzo”, un uomo di circa sessanta anni, allora considerato vecchio, dal momento che la vita media era meno lunga ed ancora non era stata scoperta o inventata la giovinezza della terza età, con tutte le considerazioni che ne derivano.
Questo “zio Vincenzo” (tutti gli anziani del sud venivano chiamati zii dai più giovani) aveva un figlio emigrato in Sud America, in Argentina e, pertanto, essendo analfabeta, aveva chiesto di venire a trovarci per scrivere una lettera al figlio.
Con la penna in mano ed il foglio davanti pregammo zio Vincenzo di dirci cosa dovevamo scrivere al figlio.
E zio Vincenzo, sconcertato e sorpreso, di rimando: “Io sono venuto da voi perchè siete avvocato e sapete cosa scrivere ed invece voi chiedete a me”.
Fattogli presente, pur senza convinzione di essere compreso, che non eravamo ancora avvocato, ma un semplice iscritto all' Università per “studiare da avvocato” (inutile pronunciare allora la parola “giurisprudenza”, termine certamente incomprensibile ed astruso per zio Vincenzo il quale continuava ad insistere nel chiamarci avvocato) dovemmo sudare le classiche sette camicie per convincerlo che i fatti li doveva “raccontare” lui, specie perchè, per lo più, trattavansi di fatti di famiglia, e che noi li avremmo, poi, messi, nero su bianco, nella lettera.
Riuscimmo, così, a farci dire i fatti, seppure con un poco di insistenza e la non completa convinzione che questo fosse il modo di scrivere una lettera per il figlio.
Non proprio con la stessa intensità di convinzione da parte dell' interlocutore per la diversità di tempi, di luoghi e di preparazione culturale, ma spesso ci si trova nella condizione di dover insistere, per una esposizione organica e sistematica dei fatti lamentati, al fine di poter avere un quadro completo della situazione diverso da un semplicistico “mi è stato negato questo, bisogna provvedere”.
Ed, ovviamente, non a tutti raccontiamo la storia di zio Vincenzo perchè non per tutti vale lo stesso discorso, in quanto dal Difensore Civico si recano anche cittadini e persone qualificate che conoscono bene i fatti e possono, anzi, dare loro dei lumi al Difensore Civico, anche se spesso detti lumi sono rivolti in modo tale da illuminare una sola faccia della questione.
Ed è dovere, quindi, del Difensore Civico provvedere a richiedere con molta delicartezza, se possibile, o anche con una certa autorità, se necessario, una narrazione dell' accaduto senza vederla colorita da apprezzamenti e da intercalari, da alcuni ritenuti pittoreschi, ma che pittoreschi non sono.
5 - Il Difensore Civico: l' onnipotente
Altra convinzione, nei richiedenti, è quella di ritenere il Difensore Civico un personaggio onnipotente, capace di poter intervenire comunque, dovunque e contro chiunque; una persona investita di un potere tale a cui nessuno può resistere ed a cui nessuno può opporsi.
E' facile sentire, quasi sempre e come un ritornello, da parte degli istanti, dire che si sono rivolti a destra ed a manca senza aver potuto “togliere un ragno dal buco”, senza che abbiano potuto vedere la fine del loro travagliato peregrinare ma che, poi, qualcuno ha detto loro di rivolgersi al Difensore Civico che avrebbe potuto fare tutto, mettere in riga tutti ed ottenere tutto.
C' è forse in questo modo di pensare il retaggio di antiche convinzioni tramandate per anni o per secoli, forse dimenticate nella vita di ogni giorno nel succedersi delle generazioni ma che, rimaste nel subconscio vengono a galla non nel verificarsi di un fatto, ma nel manifestarsi di un nome: quello del Difensore Civico che richiama il Defensor Civitatis o il Defensor Plebis.
E tanta è forte la convinzione che, spesso, si chiede al Difensore Civico di fare cessare, con effetto immediato, addirittura l' efficacia di una Legge, ritenuta ingiusta, secondo il loro modo di vedere o di pensare, in quel determinato momento e per quei fatti che si mettono in discussione.
E sono, in queste richieste radicali, i ceti meno abbienti a prospettare un intervento determinante.
E forse sono indotti da ciò anche da ricordi di antichi poteri dei “populares” attraverso i Tribuni della Plebe.
E sono ricordi che affiorano perchè hanno posto negli animi vie da percorrere per raggiungere certamente uno scopo, vie collaudate nella lontananza dei tempi, ma pur ritenute le migliori e più sicure come si rivelano i tratturi di pianura od i sentieri di montagna in contrasto con altre strade che, se pur più agevoli e di maggior grandezza, non riescono ad ispirare fiducia.
Ed allora si spiega che un tempo esistevano, oltre al Difensore Civico, i Tribuni dalla Plebe i quali, però, se non avevano la forza ed il potere di abrogare direttamente la legge pur potevano porre il veto alla presentazione di proposte di legge ai Comizi Centuriati, cioè avevano il potere preventivo di impedire la approvazione.
Ed anche in campo moderno si può osservare come nel dare vita all' O.N.U. ci si è ispirati alla collaudata saggezza romana con il diritto di veto concesso ai membri del Consiglio di Sicurezza Permanente.
E nella nostra Nazione nemmeno la massima Autorità, cioè il Presidente della Repubblica, può mettere nel nulla leggi regolarmente approvate dal Parlamento ed il suo potere da Presidente è limitato ad una specie di veto alla promulgazione di una legge che si concretizza con il rinvio alle Camere per una nuova presa in considerazione ed una nuova votazione; ma, una volta avvenuta questa seconda votazione, anche il Presidente è costretto a promulgare quanto deliberato.
In verità anche il Difensore Civico può avere, come concesso dalla legge, la facoltà di richiedere al Consiglio Comunale una nuova delibera su un determinato argomento, purchè vi sia, a norma dell' art. 127 del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, entro 10 giorni dall' affissione della delibera all' Albo Pretorio, per materie specificate nella stessa legge, richiesta scritta e motivata, con l' indicazione delle norme violate, da parte di almeno un quarto dei Consiglieri Comunali.
Certamente sarebbe auspicabile che la legge conferisse al Difensore Civico la facoltà di richiedere direttamente una seconda votazione senza la necessaria preventiva richiesta di un certo numero di Consiglieri.
Infatti – e questo a volte risulta inspiegabile – nel mentre si viene a conoscenza di richiesta al Consiglio di singoli Consiglieri su determinati argomenti, già oggetto di delibere delle quali si ritiene una ingiusta applicazione ai cittadini, non si riesce a comprendere perchè questi Consiglieri, conoscendo la legge sulle possibilità del Difensore Civico di poter intervenire ove si ravvisi in una delibera qualcosa di non lineare, non provvedano subito a raccogliere le firme necessarie per avere la possibilità di pervenire a una nuova discussione ed a successiva deliberazione, utilizzando l' aiuto del Difensore Civico stesso.
Argomenti, certo, che vengono illustrati od accennati, a seconda delle circostanze, ai richiedenti per renderli edotti dei poteri del Difensore Civico ma, nel contempo, per assicurarli che le loro istanze saranno vagliate con serenità, scienza e coscienza e che, avranno risposte giuste ed adeguate dai vari Uffici, perchè l' Ufficio del Difensore Civico ha, pur sempre, una grande autorità: quella morale della difesa dei cittadini che gli permette di raggiunger gli scopi del suo compito, anche se sfornito di ............ Imperium.
6 - L' Imperium
Già, l' imperium. Per i romani l' “imperium” significava quel complesso di poteri coercitivi spettanti al Console, al Pretore, al Dittatore.
Sappiamo che il cursus honorum, cioè la “carriera degli onori” era l' ordine delle magistrature da dover coprire, secondo una successione rigidamente stabilita nel rispetto di determinati requisiti anagrafici ed intervalli temporali determinati, per giungere fino alla somma magistratura, cioè il consolato.
L' ordine, in relazione all' età minima, come fissato nella legge Cornelia de magistratibus dell' 82 – 81 a. C. era il seguente:
Quaestor, anni trenta; Aedilis, anni trentadue; Praetor, anni trentotto; Consul, anni quaranta; Censor, anni quarantacinque.
Di questi magistrati solamente al Console ed, in misura minore, al Pretore spettava l' imperium. Anche al Dictator spettava l' imperium, più ampio persino di quello della suprema magistratura del consolato, dal momento che si poneva al di sopra dei consoli stessi, ma trattavasi di magistratus straordinarius, di brevissima durata, mesi sei, che veniva nominato alla presenza di eventi straordinari ed eccezionali.
Non avevano l' imperium, cioè questo comando con potere coercitivo, né il Questore, nè l' Edile, né tantomeno il Censore, anche se il suo rango era elevato ed era superiore, nella scala di importanza delle magistrature ordinarie (Consolato, Censura, Pretura, Edilità e Questura), al Pretore.
Il Censore, anzi i Censori, poichè erano due, erano magistrati superiori che venivano eletti, come tutte le maggiori cariche dello Stato, dai Comizi Centuriati (Comitia Centuriata), duravano in carica cinque anni ed avevano il compito di provvedere, entro diciotto mesi, alla verifica dell' elenco dei cittadini e della loro iscrizione e ripartizione nelle varie classi e tribù. Non solo. Avevano il compito di controllare la condotta morale dei cittadini per cui, in ogni operazione di verifica, potevano apporre, nella lista del censo, accanto al nome del cittadino che aveva commesso un abuso, la cosiddetta “nota censoria”.
Mansioni importantissime considerato come funzionava allora la società romana e come venivano attribuite le cariche.
Così l' iscrizione dei cittadini nelle varie classi poteva determinare la diversa fortuna nella carica politica e nell' assegnazione dei posti mentre la “nota censoria” poteva determinare persino l' espulsione dall' Ordine Equestre ed addirittura dal Senato.
In prosieguo vennero attribuite ai Censori anche altre mansioni tra cui la designazione, non condizionante, degli stessi magistrati in Senato.
La Censura perdette la sua reale importanza quando, assunta nel 18 a. C. da Ottaviano e, poi, addirittura a vita, dall' imperatore Domiziano, (imperatore dall' 81 al 96 d. C.), il quale, assumendo il titolo di Censor Perpetuus accentrò in sé anche il potere dei Censori di determinare la nomina dei Senatori o la loro espulsione dal Senato stesso per indegnità attraverso la “nota censoria”.
Alcuni hanno ritenuto di individuare nella figura del Difensore Civico una specie di Censor affermando che i Difensori Civici, pur privi di imperium, con le loro segnalazioni circa le inadempienze o cattiva amministrazione possono determinare, così come le “note censorie”, effetti nelle carriere, cioè, mutatis mutandis, nel moderno cursus honorum nell' Amministrazione Comunale.
Ma, in verità, la figura del Difensore Civico non è assimilabile a quella del Censore per la semplice considerazione che, a ben esaminare le due posizioni, ci si accorge che il Censore, alla fin fine, garantiva e controllava le categorie degli optimates, cioè dell' aristocrazia e, comunque, dei ceti elevati, equestri compresi, nel mentre il Difensore Civico rappresenta una difesa di tutti i cittadini da pretesi soprusi o manchevolezze dell' Amministrazione, Comunale, Provinciale e, infine, Nazionale. Sostanzialmente: garanzia di privilegi il primo; di diritti ed interssi di tutti il secondo.
7 - Ed allora
Da queste considerazioni può sembrare, ad un osservatore non diligente o ad un lettore distratto, che il Difensore Civico si preoccupi più delle “difesa” della Pubblica amministrazione che della “difesa del cittadino”.
La realtà, invece, è ben diversa.
Infatti, se è pur vero che il Difensore Civico può intervenire, direttamente o su istanza, sui comportamenti, che si possono qualificare come “mala amministrazione” (la malaadministration inglese), che turbano, quindi, il buon andamento dell' amministrazione stessa, non è men vero che il Difensore Civico deve riconoscere il giusto comportamento degli Uffici e della Pubblica Amministrazione nel suo complesso non solo quando appare immediatamente evidente, ma anche quando risulta, a seguito di indagini, anche approfondite, che non si sono verificate disfunzioni, abusi, fatti riprovevoli che possano turbare il buon andamento dell' amministrazione stessa o il principio di legalità ed imparzialità.
Il Difensore Civico deve, in sostanza, difendere i cittadini anche da loro stessi quando, presi dallo sconforto e, delle volte, anche dall' ira, vedono, stravolgendo la verità, un comportamento della pubblica ammnistrazione come ingiusto, persecutorio, non trasparente e non imparziale e, conseguentemente, ritengono di potere e dovere partire “all' attacco” in modo determinato per avere riparazione di torti subiti.
Onde evitare eccessi sconsiderati di cui, poi, il cittadino si potrebbe anche pentire, abbiamo ritenuto opportuno fare affiggere nella sala d' ingresso dell' Uffico un cartello dal seguente tenore:
“Nel presentare esposti al Difensore Civico i cittadini sono invitati ad attenersi ai seguenti principi:
•non porre le questioni in politica;
•non usare termini sconvenienti,
•non esprimere giudizi su eletti, politici, impiegati, dirigenti, veri o presunti responsabili di manchevolezze o di scarsa diligenza;
•rappresentare chiaramente i fatti in termini puntuali e precisi;
•considerare la responsabilità di quanto viene esposto.
Solo con la rispettosa osservanza di tali principi il Difensore Civico potrà trattare serenamente le questioni che gli vengono sottoposte.”.
Ovviamente, però, non dimentichiamo mai di ricordare che compito del Difensore Civico è quello di stare attento al rispetto dei diritti e degli interessi legittimi da parte dell' Amministrazione.
Del resto ripetiamo sempre che l' amministrazione stessa, nell' istituire la carica di Difensore Civico e nel nominarlo, gli ha dato mandato di vigilare a chè i cittadini non abbiano ad avere danno.
Anche il Senato romano, pur grande e geloso delle sue prerogative, quando necessitava, con un sentatusconsultum ultimum dava mandato ai Consoli di porre in atto tutti gli accorgimenti affinchè la Repubblica non avesse a riportare danni: “caveant Consules ne quid respublica detrimenti capiat”.
E non manchiamo nel ricordare che, comunque, si può fare il proprio dovere senza essere necessariamente “nemico” di qualcuno o “contro” qualcuno.
Conta l' essere amico della Verità: “amicus Plato, sed magis amica Veritas”.
Ed a questo principio, indicato all' inizio della relazione, ed anche qui richiamato, cerchiamo di fare capire di volerci sempre fermamente attenere.
8 - Il Difensore Civico ed i rapporti con gli Uffici comunali.
Al momento dell' assunzione della carica di Difensore Civico, nello scorcio dell' anno 2003, abbiamo richiesto ai Dirigenti comunali ed ai loro Uffici una fattiva collaborazione nella risoluzione dei vari problemi che sarebbero stati sottoposti all' attenzione del nostro Ufficio.
In coscienza e serenamente possiamo affermare che collaborazione vi è stata e che l' Ufficio del Difensore civico ha ottenuto tutte le informazioni richieste e le pratiche, conseguentemente, hanno potuto avere un' istruttoria completa e che, nella maggior parte dei casi, si è potuto pervenire a delle soluzioni che hanno lasciato pienamente soddisfatti gli esponenti anche, possiamo dirlo con cognizione di causa, nei casi in cui non hanno potuto ottenere ciò che ritenevano fosse un loro diritto od interesse essendosi la pretesa, all' esame dei fatti e delle disposizioni, dimostrata, in tutta evidenza, pienamente errata e sull' errore sviluppatasi.
Certamente, nella serenità dei rapporti con i vari Dirigenti comunali e con i componenti dei loro Uffici, delegati alle pratiche cui il caso si riferiva ha, a nostro parere, influito in modo determinante non solo la nostra professione di avvocato, con la conseguenza di saperci, il più delle volte, districare tra le varie disposizioni ma, in maggiore e rilevante misura, la nostra precedente qualità ed attività, per varie legislature, di Consigliere Comunale.
Detta ultima qualità ci ha dato la consapevolezza, per l' esperienza maturata, non solo dei vari ingranaggi dell' amministrazione, ma anche delle capacità e dell' impegno degli “addetti ai lavori” e del rispetto che loro è dovuto, perchè non è facilmente avvertibile, ad un superficiale esame, l' enorme varietà delle difficoltà che incontrano nell' esecuzione della loro attività.
Con ciò non si vuole significare che i nostri interventi siano ciò che di meglio possa capitare ai vari Uffici e che, pertanto, vengano subito recepiti con un “nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus” (Orazio – Odi I), ma siamo certi di una sensazione, divenuta una convinzione, che negli Uffici vi sia volontà di collaborare, anche se oberati di lavoro, se vien chiesto di “trovare del tempo”, con urgenza, alle nostre richieste.
E spesso attraverso le risposte, sempre correttissime e documentate, avvertiamo e percepiamo, anche “leggendo tra le righe”, l' orgoglio e la consapevolezza di chi, pur avendo la coscienza a posto per il lavoro svolto e, pur essendosi dedicato ai suoi compiti con diligenza, sente il rammarico di non avere potuto fare di meglio, per un complesso di situazioni che esulano dalla sua volontà, ed ha un certo sentore di non essere considerato nel giusto ed anche, diciamolo pure, adeguatamente apprezzato.
Noi ci rendiamo conto delle situazioni, e del lavoro svolto, concordiamo nelle necessità prospettate ma, pur sempre, dobbiamo avere e dare risposte.
Nessuno pensi che il Difensore Civico consideri l' Amministrzione Comunale un' isola felice, al disopra di ogni altra amministrazione e, quindi, ineccepibile in ogni sua attività.
Basta porre attenzione a ciò che comunemente accade nella nostra Nazione, ai tempi lunghi, alla farraginosità della burocrazia, ai carichi eccessivi di pratiche, che rendono difficoltose le soluzioni anche là dove, vedi per esempio la Giustizia, tutto dovrebbe funzionare alla perfezione e, invece, così non è, per constatare che non esistono isole felici.
E quando si parla di Giustizia si parla anche del Tribunale Amministrativo Regionale ove, molte pratiche, in cui si sono avuti persino provvedimenti di sospensione, non giungono al termine in tempi sopportabili ed auspicabili. - E così per altro.
Al riguardo dell' Amministrazione Comunale vogliamo rilevare come, a seguito di nostre richieste, molti Uffici ritengono darci risposte elaborate, addirittura paragonabili a relazioni, in cui sono palesi l' orgoglio del lavoro fatto, l' attenzione prestata alla Città, la voglia di farlo sapere a tutti ...... ed anche al Difensore Civico che chiede lumi.
Alcuni, però limitano le risposte al caso posto alla loro attenzione, altri, invece spaziano in una serie di considerazioni, che vanno molto al di là del caso concreto, estendendosi a tutta l' attività, agli impegni, alle mansioni ed anche all' essenza ed alla particolarità della città di Rimini.
Ci piace ricordare, fra gli altri, il Settore Polizia Municipale, il cui Comandante, Dott. Domenico Gallo, inizia la sua risposta, ad una richiesta di chiarimento su modalità di intervento, nel periodo estivo, nel Centro storico, con questa premessa: “La vocazione di capitale del turismo di massa imprime un profilo anomalo, nel contesto regionale e nazionale, alla città di Rimini: per nove mesi all' anno è una media città di provincia di 130.000 abitanti; nel periodo estivo essa svetta come quella più densamente popolata della regione, con una presenza media di 700.000 city users, collocandosi, sia pure nella sola stagione turistica, nel novero delle poche metropoli italiane”.
Seguono dati numerici relativi a detta affermazione, elenco delle mansioni, dati sugli interventi ecc.
Viene fornito, cioè, un quadro abbastanza completo, non solo della complessità della città, ma della complessità e ponderosità degli oneri gravanti sul Corpo della Polizia Municipale.
Solo alla fine di questa lunga relazione, prima di porgere i distinti saluti, il Comandante risponde, in relazione al caso pratico: “ Nei limiti della risorsa umana assegnata, della complessità territoriale e delle priorità operative come sopra definite e motivate, si garantisce comunque, nel corso della prossima stagione invernale, un' attenzione al problema da parte del personale assegnato al Nucleo Mobilità e Sosta.”.
A noi sarebbe bastata anche questa sola ultima parte conclusiva specie per quel “si garantisce comunque”, ma abbiamo gradito lo sfogo che ci ha fornito anche un bel quadro dell' attività dalla Polizia Municipale nella città e ci ha fatto anche capire come si ritiene opportuno portare a conoscenza del Difensore Civico le difficoltà in cui, delle volte, si è costretti a svolgere il lavoro.
D' altra parte il Difensore Civico, a conoscenza di certe situazioni, potrebbe anche intervenire presso chi può per la necessaria dovuta attenzione.
In difesa ed in soccorso, quindi, degli Uffici e dei loro Dirigenti – anche del Comandante della Polizia Municipale.
9 - Il Difensore Civico ed i rapporti con Istituzioni extracomunali.
E' difficile, molto difficile per il Difensore Civico fare comprendere – o meglio, fare accettare – a tutti coloro che all' Ufficio si rivolgono, i limiti di competenza del mandato.
Pertanto, il più delle volte, spinti dalle insistenze quasi disperate dei richiedenti e da una certa predisposizione ad aiutarli, se possibile, ci siamo fatti carico anche di questioni che, in senso stretto, esulano dalla nostra competenza.
Dobbiamo, però, rilevare che i nostri rapporti con le altre Istituzioni sono stati ottimi e, forse, appunto perchè i nostri interventi a beneficio dei cittadini sono stati considerati come un accollarci un lavoro in più, oltre le nostre mansioni, si sono sempre avute risposte esaurienti e dettagliate, a dimostrazione di un rispetto verso l' Ufficio del Difensore Civico che, nella sua stessa dizione, comprende l' aiuto ai cittadini in difficoltà ed una valvola di sicurezza alle loro tormentate vicissitudini.
La considerazione, in cui l' Ufficio del Difensore Civico è tenuto, non si esaurisce, pertanto, nella sola formalità degli inviti alle riunioni ed ai saluti di circostanza ma ad una fattiva collaborazione onde risolvere, quando è possibile, concreti problemi.
Tutto ciò, nel mentre costituisce un riconoscimento dell' impegno del Difensore Civico, porta a ben sperare che, nel tempo, la figura del Difensore Civico possa diventare un' istituzione necessaria e sentita da tutti e nell' interesse di tutti: e con facoltà d' intervento in ogni campo.
PARTE SECONDA
Attività del Difensore Civico
- Considerazioni generali
L' anno 2004, a differenza del precedente 2003, limitato a soli tre mesi, è stato un anno pieno nello svolgimento del nostro incarico.
Al riguardo si impongono alcune considerazioni al fine di chiarire che non si ritiene vi sia rapporto tra il numero delle istanze ed il miglioramento o il peggioramento dell' attività dell' Amministrazione Comunale, come da alcuni, in modo troppo semplicistico, viene ritenuto ed affermato.
Bisogna tenere presente, infatti, che l' Ufficio del Difensore Civico comincia ad essere conosciuto dai cittadini sia semplicemente per il decorso del tempo dalla sua istituzione e dal suo funzionamento sia per qualche risultato ottenuto da alcuni istanti i quali, poi, si sono sentiti in dovere di propagandarne l' utilità invitando altri a rivolgersi all' Ufficio del Difensore Civico per la presa in considerazione ed eventuale soluzione dei loro problemi.
Accade spesso che un cittadino, nel rivolgersi al Difensore Civico, cominci il suo dire dichiarando che un suo amico o conoscente lo ha indirizzato all' Ufficio del Difensore Civico come ultima spiaggia per porre la parola fine al suo tribolare.
Quanto detto sta a significare che anche se le pratiche iniziate e le istanze presentate risultano uguali o superiori agli anni precedenti non vi può essere correlazione certa tra il numero delle pratiche stesse e la buona o cattiva amministrazione.
Molto probabilmente le istanze relative alle vere o presunte lagnanze non sempre si riferiscono agli ultimi periodi e, quindi, si può facilmente arguire che, ove non si avesse questa conoscenza dell' esistenza dell' Ufficio del Difensore Civico, molto probabilmente si sarebbero esaurite nella sconcertante rassegnazione di una inutilità di andare a bussare a tante porte ed il tutto sarebbe stato un continuo mugugno di sfiducia nelle istituzioni e nell' autorità con il residuo di un risentimento viscerale che, forse, solo un lungo periodo di tempo avrebbe potuto attenuare lasciando, comunque, un amaro in bocca.
D' altra parte bisogna ritenere che il continuo e corretto interessamento portato dall' Ufficio del Difensore Civico nei riguardi dei problemi dei cittadini ed il continuo e corretto comportamento – come si è potuto constatare – degli Uffici Comunali interessati alla soluzione dei problemi, certamente avrà fatto diminuire i casi di possibili lamentele in quanto è da ritenere che i dirigenti degli Uffici ed i componenti degli Uffici stessi cerchino di non creare situazioni tali da giustificare l' intervento del Difensore Civico o, se intervento vi sarà, che possano stare certi del riconoscimento del loro regolare comportamento e del loro giusto operare.
Valore preventivo, quindi, conseguente all' esistenza di un Ufficio del Difensore Civico ed al convincimento che il Difensore Civico, facendo il proprio dovere, chiederà conto del loro operato in relazione al loro dovere.
Ed al fine che non si possano pensare “zone d' ombra” per qualche operato e “zone protette” per qualcuno, di ogni pratica viene tenuto aggiornato costantemente il signor Sindaco a mezzo di invio, per conoscenza, delle relative richieste, dei relativi solleciti, ed anche, infine, delle relative definizioni.
E questo continuo contatto con il Sindaco è ritenuto, dal Difensore Civico, oltre che un dovere, anche un atto di rispettosa onestà nei confronti del Primo Cittadino dal momento che è lo stesso ad essere investito direttamente di richieste da parte dei cittadini, che sempre a Lui si rivolgono e, spesso, Lui ritengono responsabile.
11– Dati numerici
Fatte queste poche doverose e necessarie osservazioni passiamo ad esaminare, per prima, la situazione delle pratiche relative al 2004 considerate dal punto di vista numerico.
Nel corso dell' anno 2004, all' Ufficio del Difensore Civico sono state avanzate, in totale, 338 istanze.
A queste vanno aggiunte n. 31 pratiche dell' anno 2003 ancora aperte al 31/12/2003.
Il totale delle pratiche da definire nel corso dell' anno 2004 era, quindi, di 369.
Di queste ne sono state evase 350, mentre ne rimangono in via di definizione 19.
La situazione relativa all' anno 2004 si può così puntualizzare:
Pratiche aperte | 369 |
Pratiche definite | 350 |
Pratiche da definire | 19 |
Totale pratiche rimaste aperte al 31/12/04 | 19 |
Delle 19 pratiche rimaste aperte, una proviene dall' anno 2003, ma ciò non significa che la stessa non sia stata presa in considerazione dagli Uffici interessati o che non vi sia stato e non vi sia un intervento continuo e pressante dell' Ufficio del Difensore Civico, vuole significare solamente che trattasi di pratica che richiede tempi lunghi per l' adempimento e la risoluzione o che la situazione del personale o dei mezzi di cui l' Ufficio interessato dispone, non permette, anche usando diligenza e buona volontà, di portare il tutto alla definizione.
Le altre 18 pratiche, delle 19 rimaste aperte, si riferiscono ad istanze dell' ultimo periodo dell' anno 2004 e, quindi, nell' impossibilità di poter essere definite per la brevità del tempo a disposizione.
In sostanza si può ritenere che nel 2004 l' Ufficio del Difensore Civico ha risolto tutte le pratiche per cui vi è stata possibilità di risoluzione.
12 - Specificazione per argomenti ed Uffici
Come si rileva dai dati le pratiche hanno interessato i seguenti Uffici od Enti:
Amministrazione Comunale:157 di cui: Polizia Municipale 25; Mobilità 20; Condono 7; LL.PP. 12; Ambiente e Sicurezza 6; altri Uffici dell' Area Tecnica 12; Patrimonio 11; Organizzazione 14; Pubblica Istruzione 10; Demografico - Decentramento Controllo Popolazione Canina 9; AA.EE. 7; Protezione Sociale e Sanità 10; Tributi 5; altri uffici 9.
Enti a partecipazione comunale: 33 di cui: Hera 28; Tram 5.
Altri Enti: 80 di cui: altri comuni 14; Ausl Rimini 10; Corit. 10; Acer 5; Arpa 11; Tribunale, Giudice di Pace 6; altri Enti 24.
99 pratiche invece sono relative a pareri forniti a privati.
Per quel che concerne gli Uffici comunali, assume rilevanza il fatto che liberi professionisti ed anche comitati, abbiano portato all' attenzione del Difensore Civico problemi relativi a: inquinamento elettromagnetico dovuto all' installazione di antenne per la telefonia mobile; messa in sicurezza della Super Strada per S. Marino; installazione di ripetitori per radio private aventi rilevanza nazionale. Naturalmente sono sempre numerose le richieste d' intervento attinenti: a contravvenzioni per violazione del Codice della strada; a controlli relativi all' inquinamento acustico; alla sistemazione di fognature; al potenziamento dell' illuminazione pubblica; all' assistenza per persone disagiate. Vi sono,ancora: istanze relative al ritardo di pratiche edilizie e di condoni edilizi; istanze relative all' assunzione di personale ed alle progressioni orrizzontali.
99 pratiche, invece, sono relative a pareri forniti a privati: gli oggetti sono, per la maggior parte, relativi a questioni condominiali, liti fra vicini, separazioni.
Delle 28 pratiche inerenti a Hera vi sono: contestazioni di fatture per la fornitura di acqua; contestazioni di fatture Tarsu; istanze che riguardano il verde pubblico; richieste di sistemazione di cassonetti. Le pratiche riguardanti la Tram sono riferite a: richieste di modifica dei percorsi di linee di autobus; di istituzione di nuove linee; di lavori a pensiline. Riguardo ad altri enti: l' Arpa è stata interessata per effettuare controlli sull' inquinamento acustico; l' Ausl, nelle sue numerose competenze, per controlli igienici, per questioni di sicurezza sui cantieri, per l' assitenza sanitaria; l' Acer per il pagameneto di affitti e per graduatorie relative all' assegnazione di alloggi .
Tutte questioni per le quali il cittadino, spaesato nei grovigli burocratici, ha trovato un riferimento valido nel Difensore Civico.
13 - Caratteristiche dei richiedenti
Nell' anno 2004 si è potuto constatare un salto di qualità di coloro che si rivolgono al Difensore Civico.
Non si tratta di sensazione ma di realtà.
Infatti, se nel passato si rivolgevano al Difensore Civico in maggior parte i ceti meno abbienti per problematiche che, il più delle volte, riguardavano questioni di piccole necessità economiche, la situazione ha avuto una trasformazione rilevante specialmente per la posizione sociale e professionale degli istanti e della complessità, anche giuridica, delle questioni portate all' attenzione del Difensore Civico.
Amministratori delegati od amministratori unici di aziende di rilevante importanza, sia pubbliche che private, professionisti di vari ordini: avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti, geometri; dipendenti statali, comunali, provinciali, anche di località diverse e persino sindacati di categorie si rivolgono ormai al Difensore Civico per richiedere interventi, delucidazioni, interessamento in questioni varie sulle quali, dopo avere magari tentato vanamente una soluzione, ritengono di avere possibilità di ottenerne la definizione attraverso la sua intermediazione o la pressione nei vari uffici in relazione alle facoltà inerenti al suo compito.
Ciò sta a significare che il Difensore Civico viene ormai percepito non come qualcosa di accessorio e di importanza relativa nella vita di un' amministrazione, ma come un Ufficio con vaste possibilità di potere muoversi ed agire per la soluzione di questioni di problemi interessanti tutta la vita cittadina nella difesa di interessi legittimi e di diritti.
Questo evolversi della figura del Difensore Civico e della rilevanza delle facoltà a lui concesse nella collettività senza distinzione di classe o di censo se, riteniamo, da un lato è dovuta al decorrere del tempo che, giorno dopo giorno, aggiunge un tassello nella conoscenza della esistenza dell' Ufficio del Difensore Civico e delle possibilità che, attraverso esso, si possa trovare la soluzione anche di intricate questioni, dall' altro la ricerca di ausilio e di aiuto è, senza ombra di dubbio, determinata dalla realtà evidente che molte soluzioni i cittadini hanno ottenuto attraverso l' Ufficio stesso.
E la gente parla, parla, specialmente quando è contenta o soddisfatta nelle sue richieste.
E di tutto questo, certamente, il merito maggiore va alle Amministrazioni e agli Uffici che hanno reso possibili i risultati.
Siamo certi che indietro, ormai, non si torna e che i cittadini, di qualsiasi estrazione, non vorranno più rinunciare a “quel qualcosa” che, se nei primi momenti, poteva sembrare un grazioso regalo con importanza relativa e forse simbolica, ora sentono come un diritto acquisito di consistenza eccezionale che assicura loro una certa tranquillità nei vari rapporti con uffici ed amministrazioni.
14 – Brevi riflessioni economiche - sociali
Come già avevamo fatto presente nella relazione dell' anno 2003, non è compito del Difensore Civico affrontare problematiche economico – finanziarie, sia dello Stato che degli Enti locali, essendo ciò loro compito e responsabilità politica.
Riteniamo, però, opportuno non venire meno a qualche breve considerazione su dette problematiche nella certezza che le stesse non vengano ritenute come espressioni personali ma, semplicemente, come punto di vista di un responsabile Difensore Civico che tiene a cuore le posizioni, specie economiche, che possano influire sui comportamenti e sullo stato di serenità di chi si rivolge al suo Ufficio per avere non solo aiuto, ma anche comprensione.
E' certo, comunque, che l' avvento dell' Euro ha portato uno scombussolamento nei bilanci familiari, e non solo in quei bilanci a rischio sopravvivenza ma, addirittura, in quei bilanci che si credevano al sicuro da preoccupazioni con una buona dose di oculata amministrazione.
E se prima si lasciava nei locali, per piccole prestazioni, una mancia da cento lire, oggi è da considerarsi un azzardo lasciare una mancia di 10 centesimi di Euro che, poi, in fin dei conti, sono circa duecento delle vecchie Lire.
E' difficile anche fare l' elemosina: deporre in un cappello teso dieci o venti centesimi di Euro ti può rimediare uno sguardo da farti sentire peggio di chi ti chiede l' elemosina.
E' pur vero, però, che oggi, in molte famiglie, non si eleva certamente un inno al risparmio.
Tutti ritengono di avere diritto ai capi firmati anche per i bambini piccoli.
Tutti ritengono di avere diritto a più di una vacanza annuale.
Tutti ritengono di avere diritti che altri hanno, senza fare distinzione tra le diverse potenzialità economiche.
Certamente non si ipotizza nessuna eliminazione o riduzione di diritti per alcuno.
Però, un certo comportamento, in relazione alle proprie consistenze, specie per le spese voluttuarie, non sarebbe sbagliato.
E poi bisogna ricordarsi anche dei doveri verso se stessi e verso gli altri.
Un ritorno al passato? Una lode ai tempi antichi?
Certamente no! Ma un pizzico di nostalgia non guasta: bisogna pur ricordare che anche senza un' allegra finanza e senza capi firmati e con qualche piccola rinuncia sono pur sempre stati allevati buoni cittadini!!!
15 – ALCUNI CASI
A) Indicazione di nazionalità non gradita
L' istanza
Una signora nata a Pola, nel periodo in cui era una città italiana, si rivolge all' Ufficio, lamentando che un servizio dell' Ausl di Rimini, nel rilascio di una certificazione, indicava come luogo di nascita - Jugoslavia (Serbia Montenegro).
Nel fare presente che il solo nome Jugoslavia determina in Lei paure e stati d' agitazione permanenti, chiede che detta indicazione non appaia nei suoi documenti.
L' istruttoria
Si provvede ad inviare alla Direzione dell' Ausl (e p.c. a: Prefetto di Rimini, Difensore Civico Regionale, Sindaco del Comune di Rimini, Dirigente Settore Demografico, Direttore Ufficio Motorizzazione Civile) la seguente lettera:
“Oggetto: Luogo di nascita della Sig.ra .... Richiesta che figuri la città di Pola e sia cancellata la denominazione dello stato estero – Circolare Miacel n. 19 (2001).
Si è rivolta al nostro ufficio la sig.ra .......... chiedendo di intervenire per risolvere la piccola questione, per Lei grande, della indicazione della Jugoslavia, nei documenti, come luogo della Sua nascita.
Abbiamo notato che la questione era già stata affrontata, vedi V/s lettera del 06/11/2004 V/s prot. 0093854 (doc. 1) ma, in effetti, mai risolta ed attuata dal momento che, nel certificato da Voi rilasciato in data 08/11/2004 (doc. 2), risulta ancora come luogo di nascita la Jugoslavia (Serbia Montenegro).
Il solo nome Jugoslavia evoca nell' animo della Sig.ra .... ricordi dolorosi e terribili, legati a fatti ed episodi tremendi subiti nella sua stessa famiglia e, pertanto, tutti devono avere nei confronti dei nostri esuli da quelle terre, la dovuta comprensione, anche se, certamente, non ci si vuole appiattire su fatti accaduti tanti anni or sono, ma pur sempre sulla pelle dei nostri connazionali.
Tali stati d' animo sono del resto stati recepiti e considerati dal Ministero degli Interni con circolare Miacel n. 19/2001 ( doc. 3) in cui viene specificato e chiarito, a pag. 2 e 3, la questione richiamando, a conferma di quanto nelle circolari n. 17 del 30/10/1978 e n. 19 del 19/10/1981 nonchè la n. 15 del 15/12/1987, la legge 15 febbraio 1989 n. 54 recante “Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati nei comuni ceduti dall' Italia ad altri stati in base al trattato di pace” in cui è stabilito che tutte le Amm.ni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, documenti ai cittadini di cui all' oggetto, hanno l' obbligo di riportare unicamente il nome italiano del Comune senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.
Teniamo a fare presente che il Comune di Rimini, diligentemente e con molta comprensione, ha già provveduto a considerare il tutto secondo le prescrizioni del Ministero dell' Interno e dal dettato della legge 15 febbraio 1989 n. 54 sopracitata, come si appalesa attraverso il rilascio del documento – carta d' identità (doc. 4).
Né diversamente si sono comportati ed hanno operato gli uffici competenti per il rilascio della patente di guida (doc. 5).
Siamo certi che non ci saranno difficoltà per Voi nell' operare conseguentemente e che, pertanto, provvederete ad assicurare del fatto la Sig.ra ...., comunicando, ovviamente, anche al nostro ufficio.
Ringraziando per quanto andrete ad operare a favore della cittadina .... e di tutti coloro che si trovano nella Sua situazione, porgiamo i nostri distinti saluti.”.
La conclusione
L' Ausl, con lettera datata 24/12/2004 prot. 0115773 a firma del Direttore del Dipartimento delle Cure Primarie di Rimini, Dott. Riccardo Varliero, comunicava, all' interessata e al nostro Ufficio, quanto segue:
“In seguito alla segnalazione del Difensore Civico del 24/11/2004 (prot. 208370) con la presente intendiamo porgere le nostre scuse alla Sig.ra ...... per il disguido verificatosi recentemente nonostante i nostri provvedimenti già attivati sull' anagrafe degli assistiti di questa Azienda U.S.L. (vedi nostra lettera del 06/11/04 prot. 0093854).
Vorremmo inoltre precisare che l' involontario inconveniente si è realizzato in seguito ad un errore tecnico nell' implementazione dei dati anagrafici nel nuovo sistema informativo in uso presso il consultorio e che provvederemo immediatamente a risolvere.
Cogliamo l' occasione per porgere distinti saluti.”.
La cittadina, che ha richiesto il nostro intervento, ci ha così scritto: “i più sentiti ringraziamenti per l' esito favorevole assicuratomi dal Dott. Riccardo Varliero grazie al suo sollecito interessamento.”.
B) Inquinamento da papero
L' istanza
Si rivolge all' Ufficio un cittadino esponendo: che nel terreno del giardino, confinante con la sua proprietà con abitazione, è stata ricavata nel terreno una vasca, a forma di conchiglia, riempita d' acqua e messa a disposizione di un papero adulto. Lamenta che: il papero è lasciato libero di volare e di effettuare tutti i suoi giochi in acqua; che l' acqua sporca e stagnante della vasca viene cambiata circa una volta alla settimana e gettata sul terreno circostante con tutti gli escrementi; che il terreno non assorbe più e le larve delle zanzare rimangono in superficie.
La vasca, sottolinea, è disposta a 25 centimetri dal muretto di recinzione e trovasi all' altezza della finestra del bagno al piano terra.
Nell' Ufficio fa presente che tale stato di cose provoca profonde preoccupazioni e stati di tensione permanente non certamente confacenti alla sua avanzata età ed alla sua salute.
Chiede l' intervento per l' eliminazione della vasca o, quanto meno, che il tutto venga tenuto sotto controllo nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sanità.
L' istruttoria
Si provvede ad esaminare la pratica sia nel fatto, attraverso la documentazione e la descrizione dei luoghi, che nel diritto, in particolare igienico sanitario e, quindi, si incaricano gli Uffici competenti per l' esame e la soluzione del caso.
Vengono effettuati diversi controlli con sopralluoghi da parte dell' Ausl e conseguenti intimazioni ai padroni del terreno con vasca e del papero di provvedere alle pulizie necessarie del terreno nonchè al cambio dell' acqua della vasca, da effettuarsi, al massimo ogni 2 giorni.
Non vengono riscontrate tracce di larve di zanzara tigre.
La conclusione
Vengono effettuati regolari cambi di acqua nei termini indicati ed adeguate pulizie del terreno anche mediante asporti.
Pervenuta all' Ufficio lettera dell' istante del seguente tenore:
“A seguito del suo intervento ho preso nota delle disposizioni date dall' Ausl di Rimini – UO Igiene e Sanità alla famiglia ............ in merito alla tenuta dell' animale ed alla adozione di tutte le precauzioni affinchè non si verifichino disagi di natura igienico sanitaria. Voglio sperare che vengano adottate.
Per quanto riguarda questioni private mi rivolgerò ad un avvocato come da Lei consigliato.
Con l' occasione la ringrazio sentitamente e porgo cordiali saluti”, si provvede ad archiviare la pratica “ringraziando tutti per il lavoro svolto e con la certezza che i controlli continueranno con la dovuta diligenza.”
C) Inquinamento acustico
L' istanza
Si rivolge all' Ufficio un cittadino lamentando che i “dissuasori di traffico”, posti, in via Sacramora, dirimpetto alla sua abitazione, non dissuadono affatto gli automobilisti dal procedere a velocità elevate, con, nel contempo, anche un inquinamento acustico intollerabile sia all' interno che all' esterno della sua abitazione, sia di giorno che di notte.
Fa presente che si era già rivolto, nel corso degli anni, a vari Uffici senza riuscire ad ottenere una soluzione adeguata.
L' istruttoria
Si provvede ad interessare della questione i dirigenti dell' UOA Mobilità e della P.M. del Comune di Rimini, dell' Arpa sez. Provinciale di Rimini e, p.c. il Sig. Sindaco ed il Presidente del Quartiere n. 5.
La Conclusione
Si è avuto immediato interessamento ed interventi adeguati, nei limiti delle rispettive competenze, da parte della P.M., dell' Arpa ed, infine dell' UOA Mobilità che, con sua nota del 20/09/2004 prot. 166338 a firma del Dirigente, ha comunicato che, con ordinanza dirigenziale n. 166129 del 20/09/2004, era stata disposta la rimozione delle bande sonore in via Sacramora “nei pressi dell' abitazione del cittadino che si era rivolto al nostro Ufficio.”.
D) Rimborso spese per visita medico - collegiale
L' istanza
Si rivolge all' Ufficio un cittadino lamentando che, nonostante un decreto del Provveditore agli Studi di Rimini del 9 aprile 2001, che disponeva il rimborso spese per una visita medico collegiale avvenuta nel 1998, non è ancora riuscito ad ottenere il rimborso stesso.
L' istruttoria e la conclusione
Si provvede ad interessare della questione l' attuale Dirigente del Centro Servizi Ammnistrativi di Rimini (ente che è subentrato al vecchio Provveditorato agli Studi) che, con nota del 16/06/2004 prot. 5457/A6, ci rende noto: “l' Uffico Scolastico Regionale per l' Emilia Romagna, ha comunicato allo scrivente di aver già fatto richiesta al MIUR della somma necessaria per il pagamento di cui trattasi.
La suddetta Direzione Generale provvederà all' assegnazione dei relativi fondi, sul pertinente capitolo di spesa, non appena provvista della necessaria disponibilità di cassa.”.
E) Salvaguardia dell' ambiente da inquinamento magnetico
L' istanza
Il “Comitato per la tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia dell' ambiente dall' inquinamento magnetico dei residenti nella zona di Marina Centro” si rivolge al nostro Ufficio per verificare l' iter relativo alle osservazioni inerenti l' installazione nel sito di Rimini – Viale Vittorio Veneto n. 18 - di ripetitori magnetici ad uso telefonia cellulare di forte intensità” presentate al Comune di Rimini, all' Arpa e all' Ausl da detto Comitato.
L' istruttoria
Si provvede ad inviare lettera, per chiedere ragguagli sullo stato della pratica, al Dirigente dello Sportello Unico per le imprese, all' Ausl di Rimini, all' Arpa sez. Prov.le di Rimini, al Direttore del Settore Ambiente e Sicurezza del Comune di Rimini e, p.c., al Sig. Sindaco e al Sig. Assessore alle Politiche ambientali.
La conclusione
Avuta risposta dagli Uffici competenti, si provvede all' archiviazione della pratica inviando la seguente nota al Presidente del Comitato e, p.c., a tutti gli Uffici interssati:
“Oggetto: Installazione a Rimini, V.le Vittorio Veneto 18, di ripetitori magnetici ad uso telefonia cellulare di forte intensità da parte della Soc. Tim SPA.
In riferimento all' argomento in oggetto Le comunichiamo che abbiamo preso atto delle risposte, a Lei inviate p.c.:
a) del Direttore dello SUAP, Arch. Remo Valdiserri, datata 22/09/2004 prot. 168392 con documentazione allegata;
b) del Direttore del Settore Ambiente e Sicurezza, Ing. Riccardo Cola, datata 30/09/2004 prot. 174782;
c) dell' ARPA sez. Prov. Rimini datata 23/09/2004 prot. 2415/4.1.5 che si allega in copia.
Abbiamo constatato che la questione sollevata è stata esaminata in modo adeguato e scrupoloso e, pertanto, non ci resta che archiviare la pratica rimanendo, comunque, a disposizione per eventuali fondati rilievi o per il verificarsi di fatti nuovi.”.
F) Indennità da occupazione senza titolo
L' istanza
Si rivolge all' Ufficio un cittadino, acquirente di un immobile, al quale il Comune di Rimini – Ufficio Affitti e Concessioni, richiede un' “indennità di occupazione senza titolo a saldo (1996/97/98/99) in seguito a nuova rideterminazione della stessa per il cambio di destinazione dell' immobile.”
Tale richiesta si riferisce agli anni precedenti la compravendita.
L' istruttoria
Si provvede ad esaminare la documentazione al riguardo tra cui, in particolare, il contratto di compravendita tra il richiedente e il Comune, e si richiedono delucidazioni all' Ufficio competente circa l' esistenza o meno da parte dell' istante dell' obbligo di provvedere ai pagamenti richiesti dal momento che nell' atto notarile non risultava, a carico dell' acquirente, obbligo alcuno circa pagamenti di possibili antecedenti al contratto di compravendita stesso.
Segue una ben documentata e precisa relazione da parte del Responsabile dell' UOA Affitti e concessioni che, nel mentre chiarisce il diritto del Comune ad avere somme per occupazione senza titolo e le relative operazioni svolte per stabilire una somma, possibilmente equa, da dover versare per tale occupazione, non specifica la natura cogente o meno della richiesta avanzata.
Viene inviata, dall' Ufficio del Difensore Civico, la seguente nuova lettera:
“Abbiamo esaminato la minuziosa risposta sull’ argomento in oggetto ma, pur prendendo atto dell’ impegno professionale nel fornirci un quadro completo della situazione, non possiamo esimerci dal rinnovare la richiesta di una chiara risposta alla domanda dell' esistenza o meno di un titolo certo, liquido ed esigibile nei confronti del ................
In caso di risposta negativa, senza entrare nel merito dei diritti e delle eventuali eccezioni, faremo presente al ........... la sua liberà di scelta tra il provvedere al pagamento della richiesta come prospettato o di affrontare eventualmente chiamata in giudizio da parte del Comune, con tutte le conseguenze del caso.
In attesa di vostre in merito a quanto sopra, porgiamo distinti saluti.”
“In riferimento alla nota Prot. n. 27046 del 16/02/2004 concernente l' oggetto, si precisa che non sussiste allo stato un titolo certo, liquido ed esigibile nei confronti del sig ........ ; pertanto, nell' ipotesi in cui lo stesso non provveda spontaneamente al pagamento di quanto richiesto, l' A.C. si vedrà costretta a citarlo in giudizio.”.
La conclusione
Avuta la risposta sopraindicata si provvede ad archiviare la pratica comunicando al cittadino quanto segue:
“A seguito delle esaurienti delucidazioni, inerenti all’ argomento in oggetto, forniteci dal Dirigente del Settore Parimonio con lettera prot. 36132 del 01 marzo 2004, e a Lei indirizzata p.c., Le comunichiamo che provvediamo ad archiviare la pratica. Con distinti saluti.”.
G) Richiesta collaborazione da parte di organi di informazione
L' istanza
Si rivolge all' Ufficio un giornalista di una pubblicazione locale nonché di una testata on line.
Fa presente che sta svolgendo un servizio relativo alla probabile incompatibilità degli amministratori di un comune limitrofo al nostro e chiede un nostro parere sulla vicenda, “sicuramente controversa” che “darebbe filo da torcere a vari azzeccagarbugli” (articolo di stampa trasmessoci).
L' istruttoria
Sebbene la questione si appalesi non di nostra stretta competenza, in quanto non relativa al Comune di Rimini, si ritiene opportuno, non essendovi in quel Comune Difensore Civico, fornire al richiedente chiarimenti e, pertanto, la richiesta viene esaminata alla luce delle vigenti leggi in materia e dei documenti, fattici pervenire, su richiesta, a mezzo posta elettronica.
La conclusione
Telefonicamente comunichiamo al richiedente che, a norma del Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 267 del 18/08/2000), le incompatibilità dei consiglieri sono da riferirsi anche agli assessori e che il Sindaco, ricevute le dimissioni degli amministratori, dovrebbe portare le stesse al primo Consiglio comunale (artt. 68 – 69 del D.Lgs. 267/2000).
H) Articolo 46 dello Statuto del Comune di Rimini
L' istanza
Un consigliere di Quartiere si rivolge all' Ufficio affinchè venga esaminata dal Consiglio Comunale, in relazione all' art. 46 dello Statuto comunale, una mozione del proprio Consiglio di circoscrizione, regolarmente approvata il 18/09/2002 e non presa in considerazione, ai fini di una votazione in Consiglio Comunale.
Allega copia della documentazione da sottoporre all' esame del Consiglio.
L' istruttoria
Si provvede ad interessare della questione il Presidente del Consiglio Comunale, il quale trasmette, a sua volta, la pratica agli Uffici competenti.
Con lettera, datata 22/11/2004 prot. 206362, il Coordinatore dell' Area Gestione del Territorio, Direttore Unità di Progetto Pianificazione Strutturale Strategica, fornisce al nostro Ufficio, al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente del Quartiere interessato e p.c. al Sig. Sindaco, ampia e dettagliata risposta all' istanza avanzata.
La conclusione
Il Consigliere di quartiere istante, esaminata copia di detta risposta, ci comunica, con lettera datata 13/12/2004, le sue considerazioni, in base alle quali si ritiene di poter archiviare la pratica con l' invio allo stesso, il 16/12/2004, della seguente lettera :
“A seguito della Sua lettera del 13/12/2004, inerente all' argomento in oggetto, e alle delucidazioni fornite con nota del 22/11/2004 prot. 206362 dal Coordinatore dell' Area Gestione del Territorio, Ing. Ermete Dalprato, su intervento del Presidente del Consiglio Comunale, Prof. Cesare Mangianti, riteniamo, per il momento, di poter archiviare la pratica.
Siamo certi, comunque, che il Sig. Sindaco ed il Sig. Presidente del Consiglio Comunale continueranno ad interessarsi dell' argomento per trovare una eventuale migliore soluzione.”.
PARTE TERZA
Osservazioni e suggerimenti – Proposte - Considerazioni
16 - Premessa
Nella relazione all' attività dell' anno 2003 avevamo ritenuto, dopo attenta osservazione, indicare e suggerire un interessamento attivo su tre situazioni:
a) Servizio Controlli edilizi; b) Servizio Controllo Popolazione canina; c) Revisione dello Statuto comunale nella parte relativa al Difensore Civico, nonché del Regolamento per le modalità d' intervento del Difensore Civico.
Abbiamo constatato che molto è stato fatto in termini di controlli edilizi, ma, ci rendiamo conto, che molto ci sia ancora da fare.
Infatti non si possono sistemare e dare soluzioni in breve tempo a situazioni incancrenite negli anni ed anche di difficile o confuse interpretazioni legislative e regolamentari.
Per quanto concerne la questione relativa alla popolazione canina dobbiamo rilevare che, pur essendo state messe in atto precise regolamentazioni, anche con aggravamento delle sanzioni per la punizione delle inosservanze e, pur essendo i Vigili Cinofili più volte intervenuti, il problema non si può dire eliminato o fortemente diminuito.
Infatti lo sconcio continua nelle vie, nelle piazze e nei giardini e diversi proprietari di cani si ritengono superiori a raccogliere gli escrementi di quegli animali che dicono di amare.
Qualche intervento punitivo salato ha avuto l' onore della cronaca dei quotidiani.
Si deve, purtroppo, ritenere che solo la sorveglianza continua e l' irrogazione delle sanzioni possa condurre a miti consigli i “furbi della situazione” ed indurli, dobbiamo ritenere loro malgrado, al rispetto del diritto degli altri a vivere in un ambiente pulito ed a non correre il rischio di contrarre malattie anche pericolose, oltre al rischio di essera “azzannati”.
Forse bisogna esaminare la possibilità di potenziare i Vigili Cinofili specializzati in tale settore, di munirli di mezzi adeguati, e .... con libretto delle contravvenzioni pronto ad inesorabili ed immediate contestazioni.
Per la proposta di adeguamento dello Statuto comunale e del Regolamento del Difensore Civico, anche tenendo conto delle nuove leggi sull' argomento e, in particolare, la Legge Regionale 16 dicembre 2003 n. 25 “Norme del Difensore Civico regionale” non ci risulta, salvo errore, che si sia provveduto e, pertanto, richiamiamo l' attenzione su tale argomento, riproponendolo come necessario impegno di risoluzione.
Sgombrato il campo dalle considerazioni circa le richieste ed i suggerimenti precedenti, riteniamo potere suggerire l' interessamento su alcune problematiche facendo presente che, certamente, ciò non esaurisce la gamma dei suggerimenti, ma che pur bisogna limitarsi al fine di poter focalizzare l' attenzione su determinati argomenti: nella convinzione che sarà provveduto.
17 - Conferenza di Servizi
Nell' art. 6 del vigente “Regolamento per le modalità e procedure di intervento del Difensore Civico”, allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24/02/1994 leggesi:
“Il Difensore Civico partecipa alla Conferenza dei servizi istituita ai sensi dell' art. 2 comma 2° del D.P.R. 1990 n. 333.
Nella Conferenza di servizi il Difensore Civico svolge una relazione pubblica evidenziando i casi di carenza o disfunzione dell' attività dell' amministrazione, suggerendo soluzioni idonee in materia di organizzazione per l' efficienza, l' efficacia, la produttività e l' economicità dell' azione amministrativa.”
Abbiamo esaminato il D.P.R. 333/1990 comma 2° dell' art. 2 citato che così recita:
“A tale scopo, gli Enti devono approntare degli adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l' istituzione negli Enti di media e grande dimensione di appositi uffici di pubbliche relazioni, abilitati a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento del servizio” e riteniamo debba essere integrato con il comma 4° dello stesso articolo che mette in rilievo “conferenze” dei servizi “entro un anno dall' entrata in vigore del presente regolamento ed, in prosieguo, con scadenza annuale, gli Enti promuovono apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali, di cui all' art. 2 del Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica”
Nello Statuto del Comune di Rimini vigente, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/02/2002 con delibera n. 41 e pubblicato all' Albo Pretorio del Comune dal 17/05/2002 al 16/06/2002 non vengono, però, indicate le conferenze di servizi nemmeno negli articoli riguardanti il Difensore Civico per cui si ritiene bisogna riportarsi al Regolamento comunale riferito all' Ufficio del Difensore Civico, richiamato nello stesso Statuto a proposito delle facoltà e dei compiti di detto Ufficio.
Si è voluto ritenere che le norme concernenti la Conferenza di Servizi siano da considerarsi disapplicate, ma, da un esame dell' art. 72 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, contenente una elencazione di norme abrogate non rinveniamo le specifiche norme di cui all' art. 2 commi 2° e 4° del D.P.R. 333/1990.
Non vi sarebbe, pertanto, una espressa abrogazione.
Dobbiamo, ora, rilevare che l' art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dagli artt. 8 – 12 della Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (sotto capitolo IV “Semplificazione delle leggi amministrative) conferma, con modifica, l' obbligo o la facoltà di indire le conferenze di servizi.
Si legge, infatti, nel comma 1 di detto articolo: “Qualora sia opportuno effettuare un' esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l' amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi”.
Seguono: nel comma 2° le indicazioni dei casi in cui la “conferenza è sempre indetta”; il comma 3° con l' indicazione di quando la confereza di servizi “può essere convocata”; il comma 4° con le indicazioni della convocazione quando l' attività del privato sia subordinata ad atti di consenso di competenza di più amministrazioni pubbliche; il comma 5° con la previsione della convocazione “in caso di affidamento di concessione di lavori pubblici”; ed infine nel comma 5° bis per la possibilità di avvalersi, nelle convocazioni, “degli strumenti informatici disponibili”, previo accordo con le amministrazioni coinvolte.
Come si può notare non vi può essere dubbio alcuno circa l' obbligatorietà o la facoltà, a seconda dei casi, di indire, di volta in volta, la conferenza di servizi.
Riteniamo che, per tranquillità, l' Amministrazione debba convocare sempre la conferenza di servizi o, quanto meno, nei casi facoltativi, di fare a meno della conferenza solamente nei casi di evidente inutilità.
Certamente la legge, come modificata dalle nuove disposizioni, va studiata con attenzione affinchè tutto risulti, nella convocazione e nelle procedure conseguenti, il più chiaro possibile.
In particolare dovrà risultare chiaro quando il Difensore Civico dovrà partecipare alla Conferenza di servizi.
18 - Edilizia e sanatorie
Certamente è compito non facile cercare di essere chiari e precisi in una complessa materia per molteplici interventi legislativi e da interpretazioni diverse, non solo da Comune a Comune ma, addirittura, tra i vari Uffici dello stesso Comune.
Non si cerca, ovviamente, la perfezione e la risposta al di là di ogni ragionevole dubbio, ma uno sforzo congiunto tra i dirigenti dei vari Uffici, con pareri dell' Ufficio Legale del Comune che, forse, potrebbe portare, se non luce completa, almeno qualche certezza in argomenti da cui, a seconda del senso dato, possono derivare conseguenze diametralmente opposte ed essere foriere di lite, di insoddisfazione, di ingiustificati sospetti o, quantomeno, di disinteressamento o di scarsa attenzione.
Avendo avuto occasione di esaminare la questione per richiesta d' interventi al nostro Ufficio da parte di condomini interessati, dopo aver preso contatti separatamente sia con l' Ufficio Legale del Comune, sia con il Dirigente l' Ufficio Condono, dopo in verità non tanto sereni ripetuti incontri con gli esponenti, ci siamo decisi ad esaminare la problematica relativa alle concessioni in sanatoria alla luce della normativa esistente tenendo presente i seguenti quesiti:
a) E' possibile concedere la sanatoria al richiedente, non proprietario del suolo, su costruzione effettuata sopra il suolo stesso senza consenso del proprietario od addirittura in contrasto con la volontà dello stesso?
b) E' possibile concedere la sanatoria ad un condomino di un immobile ove non sia stato concesso il consenso od, addirittura, vi sia espressione contraria di altro condomino?
Il problema, certamente, può essere affrontato in sede giudiziaria dal proprietario o dal singolo condomino per fare valere il suo diritto soggettivo che ritiene leso da altri, con richiesta anche di risarcimento danni oltre alla restitutio in pristino.
Ma, essendo un diritto delle parti adire o meno l' Autorità Giudiziaria, certamente, l' Autorità Amministrativa non si può trincerare dietro un comportamento, negativo in tal senso, per rilasciare una sanatoria.
Abbiamo cercato di affrontare la questione partendo da alcune certezze facilmente riscontrabili anche in Giurisprudenza.
–Cassazione sentenza n. 14922 del 14 novembre 1977:
“In tema di condominio negli edifici l' utilizzazione a parcheggio ........ comporta un mutamento di alterazione della destinazione medesima, in pregiudizio dei diritti dei singoli condomini, essa, pertanto, non può essere validamente deliberata dall' assemblea del condominio, con la maggioranza prevista per le innovazioni utili, (art. 1120 primo comma e 1136, quarto comma Codice Civile) ma postula l' unanimità di tutti i condomini”.
–E' facile arguire, quindi, che l' occupazione di spazio comune per adibirlo a box appartiene alla categoria delle innovazioni realizzabili solo con il consenso unanime.
E dai disposti del Codice Civile e da questa sentenza si può trarre la conclusione sui diritti di un condomino, anche se dovesse essere solo contro tutti.
Non riteniamo sia il caso di citare altri articoli ed altra giurisprudenza al riguardo, come non abbiamo la pretesa di risolvere noi la questione.
E' stato considerato che l' art. 39 comma 2° della Legge 724/94 sia stato abrogato dall' art. 2 comma 37 lettera c della legge 23/12/1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, pertanto, il condono è stato ritenuto concedibile anche per le costruzioni su immobili condominiali in quanto, secondo detto comma di detto articolo il rilascio della concessione in sanatoria non comporta limitazione del diritto di terzi e, pertanto, i condomini terzi possono pur sempre agire nelle opportune sedi giurisdizionali per fare valere i loro diritti ed interessi.
Si è dimenticato, ed ancora si dimentica, che i condomini non sono e non possono essere, a norma del Codice Civile, terzi (e non c' era necessità della conferma in tal senso della sentenza del Consiglio di Stato n. 6529 del 21 ottobre 2003).
Pertanto è da ritenersi che la sanatoria non può essere concessa ove manchi il consenso anche di un solo condomino, consenso necessario per la concessione edilizia e, quindi, conseguentemente, per la sanatoria.
Forse la sanatoria si dovrebbe intendere in senso favorevole per quanto concerne i rapporti del richiedente con il Comune nelle parti che concernono tempi e modi della domanda, ma non dovrebbe estendersi al superare ed annullare una volontà determinante per la validità di un documento “sostanziale” per l' ottenimento della concessione.
Forse sono tesi discutibili anche queste ma non appaiono sfornite né di ragionamento né del conforto delle Leggi e della Giurisprudenza.
Siamo venuti a conoscere dell' esistenza di varie situazioni di dubbio e, pertanto, si pensa che detti dubbi debbano essere fugati per non lasciare ombre nell' Amministrazione e per non creare turbative al diritto e agli interessi dei cittadini.
Appunto perchè non trattasi di cosa semplice e di facile soluzione abbiamo chiesto l' interessamento sull' argomento sia dell' Ufficio Legale del Comune che dell' Area Gestione del Territorio – Settore Urbanistico – Servizio Edilizia – Ufficio Condono, in occasione di casi concreti.
Si sono avute risposte dettagliate dal Dirigente del Settore Legale, Avv. Wilma Marina Bernardi e dal Dirigente dell' Ufficio Condono Edilizio, Arch. Remo Valdiserri.
Ma le risposte, anche perchè legate al caso concreto, nel mentre sono servite a puntualizzare la situazione del caso, non sono del tutto riuscite a convincerci sull' esattezza di un' interpretazione al posto di un' altra, pur dovendo riconoscere, nelle risposte, profonda preparazione, volontà di agire nell' interesse dell' Amministrazione, desiderio e proposito di trovare sempre una soluzione idonea e, possibilmente, non controversa.
Sempre nella convinzione di trovare una via certa abbiamo ritenuto interpellare anche un amico avvocato, con attuale altissima posizione negli Enti locali, al quale abbiamo sottoposto il presente quesito:
“Può legittimamente l' Autorità comunale accogliere la domanda di condono di un comproprietario, tesa a sanare l' abuso edilizio di costruzione di un' autorimessa nell' area condominiale, senza accertare preventivamente il consenso degli altri condomini?”
Ci è stato fornito il seguente articolato parere:
<<Art. 1102 – C.C. - Uso della Cosa Comune >>
“Ciacun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Massime della Cassazione
Il diritto di comproprietà dei condomini sulle parti comuni dell' edificio deve ritenersi leso ogni qualvolta uno dei partecipi abbia attratto la cosa comune in tutto o in parte nella propria disponibilità esclusiva, sottraendola alla possibilità di sfruttamento collettivo (86/54/65).
L' uso della cosa comune da parte del singolo condomino non può estendersi alla occupazione permanente di una parte del bene comune, tale da portare, nel concorso degli altri requisiti di legge, alla usucapione della parte occupata (94/10699).
Procedura Amministrativa di accoglimento dell' istanza di condono da parte dell' Autorità Comunale.
La procedura è quella prevista dall' Art. 35 della Legge 28/02/1985 n. 47 che concerne la sanatoria di opere edilizie abusive. Il condono infatti altro non è che una Concessione data in sanatoria. E poiché trattasi di concessione, colui che la chiede deve dare dimostrazione di avere la disponibilità all' uso del suolo su cui insiste la costruzione.
Soluzione
Ai sensi dell' Art. 7 della Legge n. 241 del 07/08/1990, nel procedimento di condono richiesto da uno dei condomini, il Comune deve fare intervenire tutti i comproprietari del suolo su cui è stato commesso l' abuso edilizio del quale viene chiesta la concessione in sanatoria. Il comma 2° del predetto Articolo 7 della legge prevede che il Comune possa adottare provvedimenti cautelativi.
Tale obbligo del Comune va visto in correlazione con la norma dell' Art. 1108 del C.C. 1° comma che così dispone: “Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni ...............”, la quale è norma speciale nel rapporto di comproprietà ed è scritta a difesa del diritto di tutti i proprietari al pieno godimento della cosa comune in relazione alle “innovazioni” che possono costituire il grado di pericolosità maggiore nel rapporto di ciascun condomino con il migliore godimento della cosa comune.
La Legge così ampiamente tutela il reciproco rapporto fra i condomini, per cui sarebbe incomprensibile che il Comune non contribuisse al rafforzamento di tale tutela così come dispone la norma citata dall' Art. 7 della Legge n. 241/90.
Il rischio infatti derivante da un' “innovazione” apportata da un condomino che si concretizza nella sanatoria di un' opera edilizia abusiva come la costruzione di un' autorimessa non è tanto costituito dalla limitazione degli spazi condominiali liberi, che nel caso di specie potrebbe anche essere un accrescimento del valore economico condominiale, quanto invece la possibilità data impunemente ad un condomino di creare tutti i presupposti per un futuro possesso esclusivo dell' abuso sanato, con la possibilità di poterlo usucapire nei tempi previsti dalla Legge. Non può ignorare il Comune che un suo eventuale comportamento passivo se era comprensibile prima della norma posta dalla Legge n. 241/90, oggi è assolutamente censurabile, ”contra legem” e omissivo.
Tale comportamento era santificato, nella conclusione del procedimento di “Condono”, con la formula apposta sul procedimento stesso: “Fatti salvi i diritti di terzi”.
Con tale formula l' Autorità Comunale intendeva salvare la legittimità della propria Azione Amministrativa e, contemporaneamente alla sanatoria di un abuso edilizio, concretizzava anche i presupposti di un contenzioso fra comproprietari, considerati impropriamente “TERZI”.
Impropriamente perchè qualificare il condomino come “terzo” costituisce un' “illogocità manifesta”. Il condomino è parte della proprietà condominiale stessa.
Terzo è viceversa colui che non fa parte di una proprietà individuata e sta all' esterno e in contrapposizione. In proposito occorre che il Comune rilegga gli artt. 23 e 25 del C.C. Per comprendere come non possa essere cosiderato “TERZO” il condomino rispetto ad un altro condomino.
Conclusione
Non è possibile la sanatoria di opera edilizia abusiva in un' area condominiale, se pregiudizialmente il Comune non abbia acquisito la deliberazione condominiale di cui all' Art. 1108 C.C. E ciò per il principio fissato dall' Art. 7 della Legge n. 241/90.”.
Ovviamente è, anche questo, un parere: ecco perchè suggeriamo all' Amministrazione Comunale di prendere in esame, per la soluzione della questione di cui trattasi, la creazione di un gruppo di studio ad alto livello tecnico, composto da avvocati, professori in materie giuridiche, ingegneri, architetti, da componenti dell' Ufficio Legale del Comune, dal Dirigente dell' Ufficio Condono edilizio.
Detto gruppo di studio, sotto la presidenza del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale o dell' Assessore all' Area Gestione del Territorio, dovrebbe, in tempi brevi, fornire un indirizzo ragionato e motivato da poter tenere presente nei casi ricaduti o ricadenti nelle circostanze considerate.
E forse con tutta tranquillità, alla domanda, divenuta simbolo di un gioco televisivo: “E' questa la risposta definitiva?” si potrà rispondere serenamente: “Si”.
19 - Qualche proposta
Nella relazione precedente abbiamo avanzato la proposta di un congresso a Rimini di tutti i Difensori Civici d' Italia.
Manteniamo tale proposta trasformandola in cortese richiesta.
Certamente ci vorrà del tempo e dovranno essere discusse modalità, tempi, spese.
In tempi brevi, però, si potrebbero organizzare incontri nelle varie scuole con la presenza del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale per illustrare la figura del Difensore Civco ed i suoi compiti.
Sono infatti i giovani a dovere, se non proprio conoscere nei particolari i compiti del Difensore Civico , quanto meno sapere almeno che cosa sia il Difensore Civico.
Anche i più piccoli devono sapere.
Abbiamo sentito un fanciullo, di cinque o sei anni, dire al genitore che minacciava punizioni: “Non mi toccare altrimenti chiamo il telefono azzurro!!!”.
Sarebbe veramente importante, ai fini della conoscenza dell' Ufficio, se un piccoletto nel sentirsi, per esempio, rimproverato da un vigile, gli dicesse: “Sono innocente. Andrò dal difensore Civico”.
Con ciò quel piccoletto dimostrerebbe di sapere che in città c' è un personaggio a cui si può rivolgere per appianare anche piccoli torti.
E si sentirebbe protetto.
Crescendo si renderà, poi, conto che ha veramente una garanzia dei suoi diritti e dei suoi interessi nel Difensore Civico e si comporterebbe, conseguentemente, in modo sereno e da buon cittadino, sapendo che, in caso di torti subiti, sarebbe gratuitamente tutelato nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Per raggiungere lo scopo della conoscenza si potrebbero indire conferenze stampa, sempre convocate dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale, sulla nomina, compiti e facoltà del Difensore Civico.
Ed, inoltre, si potrebbe anche in altre riunioni, di qualsiasi argomento, trovare il modo di accennare al Difensore Civico.
A qualcuno potrebbe sembrare strano ma, se gli si ricorda che Marco Porcio Catone teminava ogni suo intervento in Senato, qualunque fosse l' argomento, con la famosa aggiunta: “Ceterum censeo Carthaginem esse delendam” ricordando e facendo presente che Cartagine dovesse essere distrutta, quanto meno la stranezza verrebbe dimenticata per l' illustre precedente nel raggiungimento di uno scopo ritenuto importante.
Comunque, il fatto farebbe certamente discutere sulla figura del Difensore Civico ingenerando, quanto meno, la curiosità di saperne di più.
Idee, certamente, ma non sarebbe, in ogni caso, poi tanto difficile trovare il modo di dire nelle diverse evenienze: “E se poi qualcuno riterrà di essere stato danneggiato o di avere subito dei soprusi o di non avere avuto rispetto dei suoi diritti, questa Amministrazione ricorda che ha istituito l' Ufficio del Difensore Civico a cui potrà rivolgersi”.
20 - Considerazioni finali
Signor Sindaco, Signor Presidente del Consiglio Comunale, Signori Consiglieri,
nella prima parte della relazione abbiamo messo a nudo sentimenti e comportamenti del Difensore Civico conseguenti a manifestazioni e comportamenti di coloro che a lui si rivolgono.
Nella seconda parte abbiamo sintetizzato l' attività in senso stretto, cioè quantificata attraverso dati numerici e specificata attraverso l' individuazione delle caratteristiche delle richieste e dei richiedenti.
I risultati ottenuti nell' anno 2004 ci sembrano abbastanza lusinghieri, come del resto è facile constatare attraverso la lettura dei dati stessi.
Siamo certi che negli anni a venire l' Ufficio del Difensore Civico sarà considerato dai cittadini come facente parte integrante e necessaria del tessuto connettivo dell' Amministrazione, pur se nettamente separato dalla stessa quanto ad indipendenza e libertà.
Fatto è che i cittadini cominciano a percepire l' intervento del Difensore Civico non come qualcosa di indefinito o di astratto, ma come garanzia per soluzioni concrete in risposta alle loro richieste e, pertanto, cominciano ad apprezzarne il senso e la consistenza, oltre a valutare in positivo il passo in avanti compiuto dall' Amministrazione nel volere per i cittadini questa, per loro, “difesa in più” e, forse, addirittura la più efficace, se considerata, nella brevità dei tempi per la conoscenza della realtà delle situazioni o per il raggiungimento delle soluzioni richieste.
A tutta questa evoluzione dei cittadini e dei richiedenti in genere hanno certamente contribuito le risposte date ed i trattamenti ricevuti.
Ma, onestamente, dobbiamo riconoscere che ciò è stato possibile sia perchè vi è stata la collaborazione degli Uffici, sia perchè le istituzioni ne hanno garantito l' indipendenza.
Nè sarà, certamente, qualche sporadica indolenza di qualche dirigente od impiegato o qualche lieve ritardo degli uffici a farci sollevare alti lai od alime