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Mercoledì, 19 11 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto dallo Statuto del Comune

Capo V - Il Difensore Civico

Parola Statuto

Art .60 - Istituzione e prerogative del Difensore Civico

  1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico; apposito Regolamento ne disciplina le modalità e le procedure di intervento.
  2. Della procedura di nomina del Difensore Civico viene data comunicazione alla cittadinanza con avvisi pubblici resi noti almeno due mesi prima, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Ciascun cittadino in possesso dei requisiti di cui all'art. 61 può far pervenire la propria candidatura con apposita domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco, corredata dal curriculum. Le domande pervenute verranno inviate alla Commissione Consiliare "Affari Generali ed Istituzionali" per la verifica dei requisiti richiesti dal presente Statuto.
  3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei componenti sulla base di un elenco di nominativi predisposto dall'amministrazione comunale a seguito delle candidature pervenute. Ove la prescritta maggioranza non sia raggiunta, la votazione viene ripetuta ogni sette giorni fino al quarantaduesimo giorno. Dopodiché il Presidente del Consiglio Comunale provvederà direttamente alla nomina del Difensore Civico, con i poteri conferiti dall'art. 4 della legge 15 luglio 1994, n. 444.
  4. Il Difensore Civico svolge un ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione Comunale, delle Istituzioni, delle Aziende Speciali delle Società e degli enti controllati dal Comune.
  5. In particolare il Difensore Civico ha la prerogativa di agire a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini e di svolgere i controlli sulle deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, con le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dall'apposito Regolamento.
  6. Il Difensore Civico accerta, su richiesta degli interessati, presso l'Amministrazione Comunale, gli enti e le aziende dipendenti, che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente emanati.
  7. Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
  8. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti, copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
  9. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
  10. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.
  11. Gli atti adottati dall'Amministrazione Comunale, in difformità dei suggerimenti e delle osservazioni del Difensore Civico intervenuto nel relativo procedimento amministrativo, devono essere specificatamente motivati.
  12. Oltre ai controlli previsti al comma tre del presente articolo, il Difensore Civico può chiedere il riesame e la modifica degli atti emanati dagli organi legittimati ove si riscontrino irregolarità o vizi procedurali al fine di consentire l'attivazione degli strumenti di autotutela.

Art .61 - Requisiti

  1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
  2. Non sono eleggibili alla carica:
    a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
    b) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e Circoscrizionali 
    c) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune; 
    d) gli amministratori di ente o azienda dipendente dal Comune.

Art .62 - Durata in carica, decadenza e revoca

  1. Il Difensore Civico dura in carica 3 anni e non è immediatamente rieleggibile o rinnovabile.
  2. In caso di perdita dei requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
  3. Il Difensore Civico può essere sospeso e revocato dal Consiglio Comunale, con la stessa maggioranza prescritta per l'elezione, per gravi violazioni della legge, dello Statuto o del Regolamento e per gravi motivi connessi con l'esercizio delle sue funzioni.

Art .63 - Sede, dotazione organica, indennità

  1. Il Comune assicura al Difensore Civico una sede, i mezzi ed il personale adeguati al buon funzionamento dell'Istituto.
  2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale, d'intesa con il Difensore Civico, nell'ambito del personale di ruolo del Comune.
  3. Al Difensore Civico compete un compenso pari a quello previsto per retribuzione tabellare al Dirigente Comunale al netto di ogni e qualsiasi indennità.

Art .64 - Rapporti con gli Organi Comunali

  1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
    a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni; 
    b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
    c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende oggetto del suo intervento.

Art .64bis  - Convenzioni o intese con altri Enti per l'utilizzo del D.C.

  1. Il Comune può stipulare convenzioni o intese con la Provincia o altri Comuni, per la creazione di un ufficio comune, utilizzando il Difensore Civico nominato dal Comune di Rimini secondo la procedura indicata ai precedenti articoli ovvero avvalendosi del Difensore Civico dell'Ente col quale si convenziona.