
La scelta di non applicare fin dalla prima rata l’esenzione delle ONLUS dal pagamento dell’ IMU è stata determinata dalla persistente incertezza del quadro normativo, che contiene disposizioni non ben coordinate tra loro.
Precendentemente, l’esenzione era prevista dal Regolamento ICI, perché resa possibile con sicurezza dal D.Lgs 460/97, che disponeva “i Comuni possono deliberare nei confronti delle Onlus la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza….”.
Viceversa, ora, l’impianto della Legge sull’ IMU crea un generale irrigidimento nella concessione di qualsiasi agevolazione, soprattutto con riferimento alla quota a favore dello Stato, che può non essere versata solo se lo stesso Stato rinuncia espressamente.
Nel caso delle ONLUS non solo non ha rinunciato, ma nella Circolare del MEF n. 3 del 18 maggio 2012, si ribadisce che “…l’esenzione non può operare nei confronti della quota d’imposta riservata allo Stato”, lasciando, ancora una volta, i Comuni con molti dubbi sul regime agevolativo applicabile.
Conseguentemente il Comune nell’ associarsi alle richieste del settore, totalmente condivise, sta lavorando per valutare quale possa essere il massimo dei benefici legittimamente concedibili, operando, altresì, un’attenta valutazione di quali siano le realtà che fanno parte dell’universo delle Onlus (è cosa nota che in questo mondo sono presenti, a volte, anche le fondazioni bancarie o assicurative, che potrebbero possedere patrimoni consistenti), nonché quali possano essere le ricadute finanziarie sull’ Ente.