
Il volantinaggio (deposito di volantini sulle autovetture parcheggiate ed altre analoghe modalità) è vietato dal Regolamento di Polizia Urbana (art.18).
E' consentita la consegna a mano che però non deve essere causa di disturbo alla circolazione veicolare e ai cittadini.
Non è tassabile la distribuzione porta a porta e/o nelle cassette della posta di abitazioni private.
Se, invece, la distribuzione viene effettuata in luoghi pubblici (anche su strada) o aperti al pubblico occorre effettuare il pagamento dell'imposta.
Questa deve essere versata per giorno e per persona (per quantificare l'importo contattare l'Ufficio Pubblicità).
Per importi inferiori a € 10 non occorre effettuare nessun versamento, ma si deve comunque presentare una comunicazione all'Ufficio Pubblicità indicante i dati della persona che effettuerà il volantinaggio, i giorni, il luogo dove verrà effettuato, nonchè il tipo di informazione che verrà data tramite il volantinaggio.