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Martedì, 07 10 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mestieri vari e girovaghi - Vendita oggetti del proprio ingegno



Categoria: Lavoro, Spettacoli
 
Informazioni

Se l'artista, creatore d'opera, (ex art.121) è residente nel Comune di Rimini, può chiedere la "licenza da ambulante"; poi entro 6 mesi deve regolarizzare la sua posizione alla CCIAA.
Diventa così "Ambulante" e può esercitare il mestiere solo in uno dei posteggi previsti e solo dopo averne avuta l'assegnazione a seguito di un bando; inoltre deve pagare l'occupazione suolo pubblico.

Il creatore d'opera che non è residente, anche se ha la licenza di Commercio Itinerante, per il territorio del Comune di Rimini, può esercitare SOLO all'interno di manifestazioni organizzate (come ad esempio quelle dei Comitati Turistici sempre che vengano creati anno per anno posteggi specifici dai Presidenti dei Comitati).

Per esibirsi come saltimbanco o suonare o cantare ecc. in luogo pubblico in maniera itinerante, al momento si deve rispettare l'art.29 del Regolamento di Polizia Urbana.
L'art. 29 precisa che il mestiere girovago può essere svolto, nello stesso luogo, per periodi non superiori ai 60 minuti, e le soste possono essere fatte solo in luoghi che distino tra di loro 500 metri.

E' vietato :
- nel periodo 1 maggio - 30 settembre di ogni anno, nella parte di territorio comunale a mare della linea ferroviaria;
- in corrispondenza o in prossimità di intersezioni stradali con o senza semaforo;
- di fronte a vetrine ed ingressi;
- in Corso d'Augusto, in Via Garibaldi.

Poichè la sosta è al massimo di un'ora non è necessario pagare la tassa per l'occupazione suolo pubblico.Il D.P.R. n.311 del 2001 ha abolito l'"art. 121" per cui i creatori d'opera e gli artisti di strada non necessitano più di autorizzazione. Non esiste neanche una normativa regionale.

L'attività di "Madonnaro" deve essere autorizzata ed è permessa solo se è svolta con teli o pannelli appoggiati sul suolo pubblico, disegnati senza danneggiamento del manto stradale.
E' vietata nell'Area Pedonale.
Per l'autorizzazione rivolgersi all'Ufficio Affitti e Concessioni - Via Rosaspina 7 - Tel. 0541/704315 - Orario : da lunedì a vnerdì 10-13.15; giovedì 9-17.

L'attività di mago e cartomante è vietata dall'art. 121 del T.U.L.P.S. che vieta l'attività di ciarlatano.
L'art.131 del Regolamento di Esecuzione stabilisce quelle che sono le attività di "ciarlatano" e nell'elenco compaiono "mago o cartomante" svolta sia con banchetto pubblico, che in casa.

 
Riferimenti normativi

- Delibera di Consiglio n. 49 del 23/3/2000 con allegato il Regolamento di Polizia Urbana.
Per il Commercio Itinerante :
- Decreto Legislativo n.114 del 1998 e Legge Regionale di attuazione n. 12 del 1999.