
Autocertificazione
E' una dichiarazione scritta, in carta semplice. Permette al cittadino di sostituire un certificato dichiarando, sotto la propria responsabilità:
La firma non va autenticata e non si deve pagare l'imposta di bollo.
Anche i cittadini dell'Unione Europea, in Italia, possono presentare l'autocertificazione.
I cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare l'autocertificazione limitatamente a stati, fatti, condizioni personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti gestori di servizi pubblici (come Motorizzazione civile, Poste, Telecom, Tram, Enel ecc..) sono obbligati ad accettare l'autocertificazione.
I privati invece (come le banche, le assicurazioni ecc.) non sono obbligati ad accettarla.
NON possono essere sostituiti dall'autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine controllata, di conformità CE, di marchi e brevetti.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
E' una dichiarazione che il cittadino firma sotto la propria responsabilità, in merito a fatti, condizioni e qualità personali non compresi tra quelli previsti dall'auto-certificazione e che sono a sua diretta conoscenza.
Se presentata ad un ufficio pubblico o ad un gestore di pubblici servizi, viene firmata davanti all'addetto. Se inviata per posta, fax o consegnata tramite altra persona va firmata dall'interessato e presentata insieme ad una fotocopia di un documento di riconoscimento. Solo in caso in cui sia destinata a privati che lo consentono, è soggetta all'autentica di firma presso l'anagrafe (si veda scheda Autenticazioni).
I cittadini extracomunitari possono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà soltanto per quei fatti, condizioni e qualità che possono essere convalidati da enti pubblici italiani.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà hanno la stessa validità nel tempo degli atti che sostituiscono.