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Venerdì, 21 11 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apertura servizi educativi per la prima infanzia



Categoria: Istruzione / Formazione, Lavoro
 
Informazioni

La Legge Regionale n. 1 del 10/1/2000 relativa a "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione ed il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni), pubblici e privati, ed inoltre, specifica le caratteristiche generali dell'area, della struttura nonchè i requisiti e i compiti del personale addetto.

Sono servizi educativi per la prima infanzia:
- i nidi (anche a part-time e micro)
- i servizi integrativi (spazi bambini e spazi bambini-genitori)
- i servizi sperimentali fra cui l'educatrice domiciliare e familiare.

Tale legge è stata poi modificata dalla Legge Regionale n. 8/2004 e dalla Delibera di Consiglio Regionale del 20/1/05 n. 646 "Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali".

L'intera documetazione dalla L.R. 1/00 alle direttive, è pubblicata sul sito della Regione Emilia-Romagna http.//www.regione.emilia-romagna.it (seguendo il seguente percorso : I Servizi Sociali e i diritti delle persone / Infanzia e adolescenza / Nidi d'infanzia).
Una copia fotostatica può essere richiesta all'Ufficio amministrativo della Pubblica Istruzione, al quale deve rivolgersi qualsiasi privato che voglia aprire un servizio educativo per la prima infanzia per ottenere l'autorizzazione.

EDUCATORE DOMICILIARE :
Per i requisiti professionali si veda la Legge Regionale n. 1/2000. L'attività viene svolta in casa propria o presso altre strutture aventi anch'esse i requisiti previsti dalla legge sopracitata, previa autorizzazione da parte del comune.
Si possono accudire fino ad un massimo di 5 bambini da 1 a 3 anni.

EDUCATORE FAMILIARE :
Occorre aver seguito un apposito corso di formazione professionale (per informazioni su corsi specifici per educatrice rivolgersi al Centro per l'Impiego).
Alcune famiglie (2 o 3), con un massimo di 3 bambini da 0 a 3 anni, possono acccordarsi ed assumere a livello privatistico l'educatore con il quale stipulano un contratto. Non occorrono autorizzazioni comunali perchè i locali (case private) sono messi a disposizione direttamente dalle famiglie.

Entrambe le qualifiche sono ben definite dalla Delibera di Consiglio Regionale n. 646/2005

REQUISITI:
I requisiti sono ben definiti dalle sopracitate leggi e delibere

- Requisiti urbanistici:
Gli edifici adibiti a servizi educativi devono avere la giusta destinazione d'uso da richiedersi all'Ufficio Abitabilità - Area Tecnica (Via Rosaspina 21/23 - Rimini - Tel. 0541/704937).
Devono essere ubicati in un'area accessibile, soleggiata, prelevamente pianeggiante, adeguatamente protetta da fonti di inquinamento, e con presenza di zone verdi.
Devono rispondere ai requisiti di sicurezza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, igiene, salute e benessere ambientale, sicurezza nell'impiego, protezione da rumore, risparmio energetico e fruibilità.
Devono avere una determinata superficie per ogni posto bamino.
I servizi devono essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini.

- Requisiti degli educatori:
Devono possedere lo stesso titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi d'infanzia ovvero:
- Diploma di Maturità Magistrale,
- Diploma di Maturità rilasciato dal Liceo Socio-psico-pedagogico,
- Diploma di Abilitazione all'Insegnamento nelle Scuole di Grado Preparatorio,
- Diploma di Dirigente di Comunità,
- Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali e Assistente di Comunità Infantili,
- Operatore Servizi Sociali e Assistente per l'Infanzia,
- titoli equipollenti, nonchè Laurea in Pedagogia, in Scienze dell'Educazione, in Scienze della Formazione Primaria, o lauree equipollenti.

MODALITA' DI RICHIESTA DEL SERVIZIO:
Presentare domanda all'Ufficio Amministrativo della Pubblica Istruzione corredandola con tutti i dati e tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dalla delibera di Consiglio Regionale n. 646 del 2005.
L'Ufficio rilascerà l'autorizzazione solo dopo la verifica di TUTTI i requisiti da parte della Commissione Tecnica Provinciale. In mancanza del possesso dei requisiti verrà negata l'autorizzazione.
Qualora dopo 90 giorni i richiedente non ottenga nessuna comunicazione, può attivare il servizio, previa comunicazione al Comune.

L'autorizzazione ha la durata di 5 anni e può essere rinnovata con apposita richiesta inoltrata almeno 90 giorni prima della scadenza.

NOTE IMPORTANTI:
Contro il provvedimento del Dirigente è ammesso ricorso al TAR dell'Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica.

CONTRIBUTI PER SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA GESTITI DA PRIVATI.
Tutti i gestori di servizi educativi per la prima infanzia di Rimini in possesso dell'autorizzazione al funzionamento (anche se provvisoria), possono richiedere dei contributi al Comune in base ai bambini iscritti e frequentanti la scuola.
Ogni anno una Delibera di Giunta Comunale determina i criteri per l'assegnazione.

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Amministrativo
Via Ducale 7/9 - Tel. 0541 704753 - Fax: 0541 704740


 
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